CASS
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT IN AB, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 16-05-2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AB Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato CrisINa Caraccioli, difensore dell'indagato, che, anche nella veste di sostituto processuale dell'avvocato Giovanni Moschetti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1041 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di AB TT IN avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Catania, nell'ambito di un procedimento penale instaurato dal Procuratore europeo delegato, aveva disposto nei confronti di AB TT IN, in ordine ai capi 28 e 29, aventi ad oggetto i reati ex art. 8 e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, il divieto di esercitare attività di impresa, nonché di rivestire uffici e funzioni direttive o amministrative presso società di persone o di capitali, per la durata di un anno. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, TT IN ha proposto, tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che il Tribunale si è limitato a valorizzare il fatto che TT IN era uno dei legali rappresentanti della Avas Pharmaceutical s.r.l. e della Crea s.r.I., senza considerare minimamente la cessazione contemporanea da tali cariche in data 20 agosto 2020, quindi prima della consumazione del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, non essendosi neanche tenuto conto della presenza di altro depositario delle scritture contabili rispetto all'indagato già in uno dei periodi in contestazione, a ciò aggiungendosi che il ricorrente ha ricoperto un ruolo meramente formale sotto il profilo gestorio, essendosi egli limitato a svolgere i compiti di commercialista tenutario delle scritture contabili e mai di consulente contabile/fiscale come si legge nell'ordinanza impugnata, non avendo mai Bel:IN IN svolto attività organizzative o di tipo commerciale, per cui egli doveva essere ritenuto estraneo a tutte le operazioni illecite contestate, come del resto desumibile dalle intercettazioni, nelle quali, quando si parla della amministrazione delle società coinvolte, non si fa mai il nome del ricorrente. Né può sottacersi che neppure il coindagato Intelisano, nel suo interrogatorio del 21 marzo 2024, ha attribuito condotte illecite specifiche a TT IN. La difesa lamenta inoltre che non sono state menzionate nell'ordinanza impugnata, con mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, una molteplicità di circostanze ben illustrate nell'atto di appello, tra cui: l'esito negativo delle perquisizioni personali e locali effettuate nei confronti del ricorrente, rispetto al ritrovamento di documenti o beni perINenti ai fatti di causa;
il dato secondo cui le due visure camerali della Avas Pharmaceutical s.r.l. e della Crea s.r.l. danno conto dell'affidamento di incarichi di gestione ad altri soggetti quali procuratori speciali, in tempi ben antecedenti alle annualità oggetto di contestazione;
l'assenza di riferimenti specifici a iniziative dell'indagato nelle tante conversazioni intercettate e la mancanza di elementi incriminanti nella chiavetta usb relativa alla contabilità della Crea s.r.I., chiavetta spontaneamente consegnata da TT IN. 2 Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, dolendosi la difesa del difetto di concretezza e attualità del pericolo di condotte recidivanti, atteso che l'ordinanza cautelare è stata emessa non solo dopo circa 4 anni dai fatti contestati, ma dopo oltre 4 anni dalla richiesta di applicazione delle misure cautelari, ravvisandosi peraltro sul punto un difetto di motivazione autonoma da parte del G.I.P., non emendabile dai giudici del riesame, i quali in ogni caso non hanno tenuto conto del fatto che il ricorrente, iscritto regolarmente nell'albo dei commercialisti di Padova, non è mai stato coinvolta in procedimenti penali o disciplinari per l'espletamento della sua attività, avendo egli peraltro interrotto sin dal 2020 tutti i rapporti con le società coinvolte nei fatti. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, sia rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sia in ordine al giudizio sulle esigenze cautelari: sotto il primo aspetto, si osserva che il Tribunale non ha considerato che l'indagato si occupava solo della registrazione delle fatture e degli adempimenti fiscali di natura formale, essendo subentrata dal settembre 2019 nella tenuta delle scritture contabili la società Wib s.r.I.; quanto al secondo profilo, si ribadisce la carenza argomentativa dell'ordinanza genetica e di quella impugnata, e ciò anche in relazione ai requisiti di proporzionalità e funzionalità della misura interdittiva applicata nei confronti di TT IN. Il quarto motivo è dedicato all'inosservanza dell'art. 2380 bis, comma 1, seconda frase, cod. civ., norma secondo cui spetta agli amministratori compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ribadendosi che i giudici cautelari hanno desunto la presunta responsabilità di TT IN soltanto e in via automatica dal ruolo formale da lui ricoperto, peraltro per un breve periodo, senza alcun supporto indiziario circa l'eventuale compartecipazione dell'indagato alla gestione societaria e agli asseriti progetti criminosi altrui. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dalle censure riferite ai gravi indizi di colpevolezza (primo, terzo e quarto motivo), occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed 3 r-6 è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristic:he soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonc:hé al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e prima ancora dal G.I.P.) non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici cautelari hanno innanzitutto delineato lo scenario in cui si inseriscono i fatti, evidenziando che dalle indagini della Guardia di Finanza, dalla consulenza contabile e dalle intercettazioni è emersa, almeno a livello di gravità indiziaria, l'esistenza di un sodalizio criminoso promosso e diretto da PP Intelisano, che, tramite la collaborazione della segretaria EN LL e l'ausilio dei commercialisti Vincenzo LI e Andrea IA FA LI, si proponeva di perpetrare sistematicamente frodi all'Erario mediante il ricorso a società cartiere che, nell'ambito di transazioni commerciali operate in ambito sovranazionale, emettevano fatture per operazioni inesistenti. 4 1.2. In tale contesto è emersa in particolare la posizione di AB TT IN, legale rappresentante della società Crea s.r.I., al quale sono stati provvisoriamente ascritti i capi 28 e 29, aventi ad oggetto, rispettivamente, i reati di cui agli art. 8 e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestati per avere concorso nell'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nel 2019 e nel s> 2020, in favore della società bulgara VG Group, e peKiserito nelle dichiarazioni iva elementi passivi fittizi derivanti dalle false fatture emesse dalla cartiera TGL. Tali condotte sono state ricostruite in primo luogo dagli accertamenti dei finanzieri, da cui è emerso che la Crea s.r.l. ha effettuato acquisti dalla TGL, nel 2019, per euro 376.522 e, nel 2020, per euro 5.446.000, e vendite alla V.G. Group, senza applicazione iva, rispettivamente, per euro 393.872 e per euro 5.784.000. Risultava inoltre che la Crea s.r.I., insieme alla VG Group e alla TGL, era coinvolta in un giro di false fatturazioni la cui beneficiaria era la Avas Pharmaceuticals s.r.I., società controllante della Crea s.r.I., essendovi stato tra le figure apicali di controllante e controllata un avvicendamento dei medesimi soggetti, come pure vi era coincidenza sia tra la sede legale della Crea e l'unità locale della Avas Pharmaceuticals, sia del soggetto depositario delle relative scritture contabili. Dalle richiamate conversazioni intercettate (cfr. progr. 5126 del 26 febbraio 2021 e progr. 5499 del 4 marzo 2021), il cui contenuto appare correttamente inteso nel loro reale significato dai giudici cautelari, si evince inoltre che la merce apparentemente ceduta dalla Crea alla bulgara VG Group proveniva dal deposito doganale Montelog con sede in Provincia di Treviso, dove era stata immagazzinata fin dall'inizio e da dove veniva spedita direttamente a Catania, invece che in Bulgaria. A corroborare il quadro indiziario sono poi intervenute le dichiarazioni confessorie del coindagato PP Intelisano, il quale, in particolare, ha confermato che attraverso il giro di false fatture, la Crea beneficiava dell'esenzione iva come esportatrice abituale, mentre la VG Group aveva solo cartolarmente fornito bevande ad altra società cartiera, la RC Drink, riferibile sempre a Intelisano. ,A.., A fronte di tali risultanze, sono stati ragionevolmente-sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di TT IN, il quale ha ammesso di avere rivestito la carica di amministratore prima della Avas Pharmaceuticals e poi della Crea, dovendosi precisare che la Crea veniva costituita il 17 aprile 2018, ossia circa due anni e mezzo dopo la costituzione della Avas Pharmaceuticals, avvenuta il 7 settembre 2015, al fine di consentire a quest'ultima di usufruire della detrazione d'imposta maturata in capo alla controllata Crea, ciò a riprova della risalenza nel tempo del disegno delittuoso di frodare l'Erario, disegno evidentemente riferibile (anche) a TT IN, legale rappresentante sia della controllante che della controllata e dotato di competenze specifiche in tema di fatturazioni e crediti iva, tali da rendere esigibile la conoscenza da parte sua delle "anomalie" riferibili alle operazioni compiute dalle società di cui in tempi diversi è stato amministratore. 5 1.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari, censurato con il secondo e, in parte, con il terzo motivo. E invero, sviluppando le considerazioni in parte già formulate dal G.I.P., il Tribunale del riesame, nel ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione dei reati, ha rimarcato (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) la professionalità criminale manifestata dal ricorrente nel concorrere a perpetrare con le società cartiere riconducibili a Intelisano reati tributari di rilevante gravità, con danno all'Erario nell'ordine di milioni di euro, sfruttando la rete di rapporti con le diverse società coinvolte e le sue competenze di commercialista e consulente fiscale, avendo i giudici del riesame altresì sottolineato, in replica alle obiezioni difensive sulla risalenza dei fatti e sulla cessazione, avvenuta nel 2020, dalle cariche sociali, che TT IN conINuava proficuamente a operare nell'ambito professionale e societario, avendo egli dedotto di essere ancora consulente fiscale della Crea s.r.I., ciò a riprova dell'attualità del rischio di condotte recidivanti. È stata così ritenuta proporzionata e adeguata rispetto alla pericolosità dell'indagato l'applicazione del divieto di esercitare attività di impresa, nonché di rivestire uffici e funzioni direttive o amministrative presso società di persone o di capitali per un anno, misura ritenuta congrua proprio in ragione del ruolo meno rilevante assunto dal ricorrente rispetto agli altri coindagati detenuti. Orbene, con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che, anche in punto di esigenze cautelari, non vi sia spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di TT IN deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AB Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato CrisINa Caraccioli, difensore dell'indagato, che, anche nella veste di sostituto processuale dell'avvocato Giovanni Moschetti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1041 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di AB TT IN avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Catania, nell'ambito di un procedimento penale instaurato dal Procuratore europeo delegato, aveva disposto nei confronti di AB TT IN, in ordine ai capi 28 e 29, aventi ad oggetto i reati ex art. 8 e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, il divieto di esercitare attività di impresa, nonché di rivestire uffici e funzioni direttive o amministrative presso società di persone o di capitali, per la durata di un anno. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, TT IN ha proposto, tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che il Tribunale si è limitato a valorizzare il fatto che TT IN era uno dei legali rappresentanti della Avas Pharmaceutical s.r.l. e della Crea s.r.I., senza considerare minimamente la cessazione contemporanea da tali cariche in data 20 agosto 2020, quindi prima della consumazione del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, non essendosi neanche tenuto conto della presenza di altro depositario delle scritture contabili rispetto all'indagato già in uno dei periodi in contestazione, a ciò aggiungendosi che il ricorrente ha ricoperto un ruolo meramente formale sotto il profilo gestorio, essendosi egli limitato a svolgere i compiti di commercialista tenutario delle scritture contabili e mai di consulente contabile/fiscale come si legge nell'ordinanza impugnata, non avendo mai Bel:IN IN svolto attività organizzative o di tipo commerciale, per cui egli doveva essere ritenuto estraneo a tutte le operazioni illecite contestate, come del resto desumibile dalle intercettazioni, nelle quali, quando si parla della amministrazione delle società coinvolte, non si fa mai il nome del ricorrente. Né può sottacersi che neppure il coindagato Intelisano, nel suo interrogatorio del 21 marzo 2024, ha attribuito condotte illecite specifiche a TT IN. La difesa lamenta inoltre che non sono state menzionate nell'ordinanza impugnata, con mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, una molteplicità di circostanze ben illustrate nell'atto di appello, tra cui: l'esito negativo delle perquisizioni personali e locali effettuate nei confronti del ricorrente, rispetto al ritrovamento di documenti o beni perINenti ai fatti di causa;
il dato secondo cui le due visure camerali della Avas Pharmaceutical s.r.l. e della Crea s.r.l. danno conto dell'affidamento di incarichi di gestione ad altri soggetti quali procuratori speciali, in tempi ben antecedenti alle annualità oggetto di contestazione;
l'assenza di riferimenti specifici a iniziative dell'indagato nelle tante conversazioni intercettate e la mancanza di elementi incriminanti nella chiavetta usb relativa alla contabilità della Crea s.r.I., chiavetta spontaneamente consegnata da TT IN. 2 Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, dolendosi la difesa del difetto di concretezza e attualità del pericolo di condotte recidivanti, atteso che l'ordinanza cautelare è stata emessa non solo dopo circa 4 anni dai fatti contestati, ma dopo oltre 4 anni dalla richiesta di applicazione delle misure cautelari, ravvisandosi peraltro sul punto un difetto di motivazione autonoma da parte del G.I.P., non emendabile dai giudici del riesame, i quali in ogni caso non hanno tenuto conto del fatto che il ricorrente, iscritto regolarmente nell'albo dei commercialisti di Padova, non è mai stato coinvolta in procedimenti penali o disciplinari per l'espletamento della sua attività, avendo egli peraltro interrotto sin dal 2020 tutti i rapporti con le società coinvolte nei fatti. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, sia rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sia in ordine al giudizio sulle esigenze cautelari: sotto il primo aspetto, si osserva che il Tribunale non ha considerato che l'indagato si occupava solo della registrazione delle fatture e degli adempimenti fiscali di natura formale, essendo subentrata dal settembre 2019 nella tenuta delle scritture contabili la società Wib s.r.I.; quanto al secondo profilo, si ribadisce la carenza argomentativa dell'ordinanza genetica e di quella impugnata, e ciò anche in relazione ai requisiti di proporzionalità e funzionalità della misura interdittiva applicata nei confronti di TT IN. Il quarto motivo è dedicato all'inosservanza dell'art. 2380 bis, comma 1, seconda frase, cod. civ., norma secondo cui spetta agli amministratori compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ribadendosi che i giudici cautelari hanno desunto la presunta responsabilità di TT IN soltanto e in via automatica dal ruolo formale da lui ricoperto, peraltro per un breve periodo, senza alcun supporto indiziario circa l'eventuale compartecipazione dell'indagato alla gestione societaria e agli asseriti progetti criminosi altrui. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dalle censure riferite ai gravi indizi di colpevolezza (primo, terzo e quarto motivo), occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed 3 r-6 è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristic:he soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonc:hé al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e prima ancora dal G.I.P.) non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici cautelari hanno innanzitutto delineato lo scenario in cui si inseriscono i fatti, evidenziando che dalle indagini della Guardia di Finanza, dalla consulenza contabile e dalle intercettazioni è emersa, almeno a livello di gravità indiziaria, l'esistenza di un sodalizio criminoso promosso e diretto da PP Intelisano, che, tramite la collaborazione della segretaria EN LL e l'ausilio dei commercialisti Vincenzo LI e Andrea IA FA LI, si proponeva di perpetrare sistematicamente frodi all'Erario mediante il ricorso a società cartiere che, nell'ambito di transazioni commerciali operate in ambito sovranazionale, emettevano fatture per operazioni inesistenti. 4 1.2. In tale contesto è emersa in particolare la posizione di AB TT IN, legale rappresentante della società Crea s.r.I., al quale sono stati provvisoriamente ascritti i capi 28 e 29, aventi ad oggetto, rispettivamente, i reati di cui agli art. 8 e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestati per avere concorso nell'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nel 2019 e nel s> 2020, in favore della società bulgara VG Group, e peKiserito nelle dichiarazioni iva elementi passivi fittizi derivanti dalle false fatture emesse dalla cartiera TGL. Tali condotte sono state ricostruite in primo luogo dagli accertamenti dei finanzieri, da cui è emerso che la Crea s.r.l. ha effettuato acquisti dalla TGL, nel 2019, per euro 376.522 e, nel 2020, per euro 5.446.000, e vendite alla V.G. Group, senza applicazione iva, rispettivamente, per euro 393.872 e per euro 5.784.000. Risultava inoltre che la Crea s.r.I., insieme alla VG Group e alla TGL, era coinvolta in un giro di false fatturazioni la cui beneficiaria era la Avas Pharmaceuticals s.r.I., società controllante della Crea s.r.I., essendovi stato tra le figure apicali di controllante e controllata un avvicendamento dei medesimi soggetti, come pure vi era coincidenza sia tra la sede legale della Crea e l'unità locale della Avas Pharmaceuticals, sia del soggetto depositario delle relative scritture contabili. Dalle richiamate conversazioni intercettate (cfr. progr. 5126 del 26 febbraio 2021 e progr. 5499 del 4 marzo 2021), il cui contenuto appare correttamente inteso nel loro reale significato dai giudici cautelari, si evince inoltre che la merce apparentemente ceduta dalla Crea alla bulgara VG Group proveniva dal deposito doganale Montelog con sede in Provincia di Treviso, dove era stata immagazzinata fin dall'inizio e da dove veniva spedita direttamente a Catania, invece che in Bulgaria. A corroborare il quadro indiziario sono poi intervenute le dichiarazioni confessorie del coindagato PP Intelisano, il quale, in particolare, ha confermato che attraverso il giro di false fatture, la Crea beneficiava dell'esenzione iva come esportatrice abituale, mentre la VG Group aveva solo cartolarmente fornito bevande ad altra società cartiera, la RC Drink, riferibile sempre a Intelisano. ,A.., A fronte di tali risultanze, sono stati ragionevolmente-sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di TT IN, il quale ha ammesso di avere rivestito la carica di amministratore prima della Avas Pharmaceuticals e poi della Crea, dovendosi precisare che la Crea veniva costituita il 17 aprile 2018, ossia circa due anni e mezzo dopo la costituzione della Avas Pharmaceuticals, avvenuta il 7 settembre 2015, al fine di consentire a quest'ultima di usufruire della detrazione d'imposta maturata in capo alla controllata Crea, ciò a riprova della risalenza nel tempo del disegno delittuoso di frodare l'Erario, disegno evidentemente riferibile (anche) a TT IN, legale rappresentante sia della controllante che della controllata e dotato di competenze specifiche in tema di fatturazioni e crediti iva, tali da rendere esigibile la conoscenza da parte sua delle "anomalie" riferibili alle operazioni compiute dalle società di cui in tempi diversi è stato amministratore. 5 1.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari, censurato con il secondo e, in parte, con il terzo motivo. E invero, sviluppando le considerazioni in parte già formulate dal G.I.P., il Tribunale del riesame, nel ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione dei reati, ha rimarcato (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) la professionalità criminale manifestata dal ricorrente nel concorrere a perpetrare con le società cartiere riconducibili a Intelisano reati tributari di rilevante gravità, con danno all'Erario nell'ordine di milioni di euro, sfruttando la rete di rapporti con le diverse società coinvolte e le sue competenze di commercialista e consulente fiscale, avendo i giudici del riesame altresì sottolineato, in replica alle obiezioni difensive sulla risalenza dei fatti e sulla cessazione, avvenuta nel 2020, dalle cariche sociali, che TT IN conINuava proficuamente a operare nell'ambito professionale e societario, avendo egli dedotto di essere ancora consulente fiscale della Crea s.r.I., ciò a riprova dell'attualità del rischio di condotte recidivanti. È stata così ritenuta proporzionata e adeguata rispetto alla pericolosità dell'indagato l'applicazione del divieto di esercitare attività di impresa, nonché di rivestire uffici e funzioni direttive o amministrative presso società di persone o di capitali per un anno, misura ritenuta congrua proprio in ragione del ruolo meno rilevante assunto dal ricorrente rispetto agli altri coindagati detenuti. Orbene, con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che, anche in punto di esigenze cautelari, non vi sia spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di TT IN deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/09/2024