Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578
Articolo 3Articolo 5
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23 gennaio 1994
Art. 4. Periodo di osservazione dei cadaveri 1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1994