Art. 4. Periodo di osservazione dei cadaveri 1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.
Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578
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Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578
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23 gennaio 1994
23 gennaio 1994
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