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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IA UC, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2695/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - AN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005836476000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210005560672000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) - in accoglimento dell'odierno ricorso dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme di €. 181,24 relative alla tassa automobilistica per l'anno 2016; - per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 03020249005836476/000 e della cartella di pagamento n.
03020210005560672000 con ogni altra consequenziale pronuncia di legge. - Con vittoria delle spese giudizio”.
Agenzia delle Entrate CO: “(…) - nel merito: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della CO in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della CO e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'Agente della CO rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota- spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.
Lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030 2024 900 5836476 000, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 030 2021 0005560672 000, relativa alla tassa automobilista per l'annualità
2016, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la prescrizione del credito.
1.2. Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
L'Agenzia delle Entrate CO ha dato prova documentale della rituale notificazione della cartella di pagamento n. 030 2021 0005560672 000, effettuata in data 28 giugno 2022 a mezzo PEC;
in particolare,
l'indirizzo PEC del destinatario utilizzato in quell'occasione (Email_1) corrisponde allo stesso indirizzo PEC al quale risulta notificato l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
La cartella di pagamento non risulta essere stata impugnata.
Ciò posto, il termine triennale di prescrizione del tributo (cfr. art. 5 co. 51 D.L. n. 953/1982, conv. con mod. dalla Legge n. 53/1983) non risulta decorso tra la data di notificazione della cartella di pagamento (22 giugno
2022) e la data di notificazione dell'atto impugnato in questa sede (28 agosto 2024).
Resta inteso che l'esame dell'eccezione relativamente al periodo anteriore alla notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi precluso dalla mancata tempestiva impugnazione di tale atto;
diversamente opinando, invero, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto esattoriale.
Al riguardo, giova rammentare in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902;
Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 181,24). Poiché l'Agenzia delle Entrate CO è stata difesa da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente, che liquida in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in AN alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
CA NA
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IA UC, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2695/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - AN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005836476000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210005560672000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) - in accoglimento dell'odierno ricorso dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme di €. 181,24 relative alla tassa automobilistica per l'anno 2016; - per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 03020249005836476/000 e della cartella di pagamento n.
03020210005560672000 con ogni altra consequenziale pronuncia di legge. - Con vittoria delle spese giudizio”.
Agenzia delle Entrate CO: “(…) - nel merito: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della CO in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della CO e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'Agente della CO rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota- spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.
Lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030 2024 900 5836476 000, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 030 2021 0005560672 000, relativa alla tassa automobilista per l'annualità
2016, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la prescrizione del credito.
1.2. Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
L'Agenzia delle Entrate CO ha dato prova documentale della rituale notificazione della cartella di pagamento n. 030 2021 0005560672 000, effettuata in data 28 giugno 2022 a mezzo PEC;
in particolare,
l'indirizzo PEC del destinatario utilizzato in quell'occasione (Email_1) corrisponde allo stesso indirizzo PEC al quale risulta notificato l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
La cartella di pagamento non risulta essere stata impugnata.
Ciò posto, il termine triennale di prescrizione del tributo (cfr. art. 5 co. 51 D.L. n. 953/1982, conv. con mod. dalla Legge n. 53/1983) non risulta decorso tra la data di notificazione della cartella di pagamento (22 giugno
2022) e la data di notificazione dell'atto impugnato in questa sede (28 agosto 2024).
Resta inteso che l'esame dell'eccezione relativamente al periodo anteriore alla notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi precluso dalla mancata tempestiva impugnazione di tale atto;
diversamente opinando, invero, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto esattoriale.
Al riguardo, giova rammentare in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902;
Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 181,24). Poiché l'Agenzia delle Entrate CO è stata difesa da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente, che liquida in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in AN alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
CA NA