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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 226 del 2025 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 226 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio – scioglimento matrimonio” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] – Skopje (Repubblica Parte_1 C.F._1 di Macedonia), in data 10.07.1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE SANTAGADA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a Campana (CS), in [...] CP_1 C.F._2 06.06.1965, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DOMENICO ROTONDO, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11.02.2025, ha Parte_1 introdotto il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie
[...]
. CP_1 Le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma, in data 24.10.2001. Dalla loro unione è nato una figlia: nata in data [...]. Persona_1 Con decreto di omologazione n. 11093/2021 pronunziato da questo Tribunale in data 14.10.2021, pubblicato in pari data, dato atto della volontà delle parti di voler trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, è stata omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate nel verbale del 6.10.2021, e in particolare “coniugi vivranno separati fissando liberamente il proprio domicilio;
Il sig. corrisponderà per il Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 250 che sarà versata direttamente alla figlia al Per_1 raggiungimento della maggiore età il prossimo 21.12.2021; Il padre concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50%; la casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra ed alla CP_1 figlia. Il padre incontrerà la figlia concordando con la stessa gli orari di visita”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, all'udienza del 23.09.2025, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi con esito negativo;
i difensori delle parti hanno, quindi, chiesto un rinvio per la formalizzazione dell'accordo raggiunto tra le stesse, con svolgimento dell'udienza a trattazione scritta. R.G. n. 226 del 2025 - Pag. 2 di 3
Successivamente, all'udienza del 26.11.2025, sostituita – su richiesta delle parti - ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio. In particolare, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale all'udienza, di essere stati resi edotti della possibilità di non comparire alla fissata udienza presidenziale nel giudizio di divorzio e di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di non volersi riconciliare e di aver concordato le seguenti condizioni:
- I coniugi saranno autorizzati reciprocamente a vivere in luoghi diversi con l'obbligo del reciproco rispetto e prestano sin da ora il reciproco consenso all'eventuale espatrio del coniuge;
- La casa coniugale di edilizia popolare ubicata in Cassano Allo Ionio (CS), Frazione di Sibari alla Via Marco Polo resta assegnata esclusivamente e definitivamente alla sig.ra
che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia CP_1 Persona_1
- La sig.ra a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura CP_1 verserà all'Ente pubblico proprietario il corrispondente canone di godimento per alloggio di edilizia popolare e ad ogni altro costo o tributo conseguente e/o connesso al godimento del bene, nonché ogni altro dovuto ed inerente all'immobile sito nella Frazione di Sibari alla Via Marco Polo con espressa manleva al riguardo nei confronti del Parte_1
[...]
- La sig.ra provvederà a proprie cure e spese a volturare tutte le utenze CP_1 intestate al sig. relative all'immobile sito nella Frazione di Sibari alla Parte_1 Via Marco Polo;
- il mobilio contenuto nella già casa coniugale resterà assegnato definitivamente alla sig.ra ; CP_1
- I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento pertanto nulla è dovuto l'un l'altro;
- I sigg.ri ed dichiarano di rinunciare reciprocamente Parte_1 CP_1 ad ogni ragione e/o pretesa presente e futura l'uno nei confronti dell'altra, di talché entrambi non avranno più nulla a pretendere;
- Il sig. continuerà a versare in favore della figlia un Parte_1 Persona_1 contributo al mantenimento mensile nella misura di € 250,00 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica da parte della figlia la quale notizierà periodicamente il padre dell'andamento universitario;
- Il sig. potrà chiedere formalmente alla sig.ra Parte_1 CP_1 informazioni circa l'andamento universitario della figlia Persona_1
- La sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni pretesa economica e/o CP_1 patrimoniale passata, presente e futura, nonché a qualsiasi ulteriore somma a titolo di assegno divorzile e di contributo personale al mantenimento nei confronti del coniuge
Parte_1
- La sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi altra ragione o pretesa CP_1 economica presente e futura a carico del coniuge;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo sottoscritto congiuntamente hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi diritto, ragione e/o pretesa presente o futura;
- Le spese del presente giudizio resteranno integralmente compensate fra le parti in ragione della sopraggiunta e concorde domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. R.G. n. 226 del 2025 - Pag. 3 di 3
Le difese delle parti hanno, quindi, precisato le conclusioni riportandosi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi depositato in atti. Il pubblico ministero non ha formulato conclusioni difformi.
2. Nel merito Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 6.10.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologazione di questo Tribunale n. 11098 del 2021 emesso in data 14.10.2021 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 24.10.2001 (atto n. 2754, parte I, serie, anno 2001) tra e , come Parte_1 CP_1 sopra generalizzati, alle condizioni di cui agli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25.
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 226 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio – scioglimento matrimonio” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] – Skopje (Repubblica Parte_1 C.F._1 di Macedonia), in data 10.07.1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE SANTAGADA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a Campana (CS), in [...] CP_1 C.F._2 06.06.1965, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DOMENICO ROTONDO, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11.02.2025, ha Parte_1 introdotto il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie
[...]
. CP_1 Le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma, in data 24.10.2001. Dalla loro unione è nato una figlia: nata in data [...]. Persona_1 Con decreto di omologazione n. 11093/2021 pronunziato da questo Tribunale in data 14.10.2021, pubblicato in pari data, dato atto della volontà delle parti di voler trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, è stata omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate nel verbale del 6.10.2021, e in particolare “coniugi vivranno separati fissando liberamente il proprio domicilio;
Il sig. corrisponderà per il Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 250 che sarà versata direttamente alla figlia al Per_1 raggiungimento della maggiore età il prossimo 21.12.2021; Il padre concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50%; la casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra ed alla CP_1 figlia. Il padre incontrerà la figlia concordando con la stessa gli orari di visita”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, all'udienza del 23.09.2025, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi con esito negativo;
i difensori delle parti hanno, quindi, chiesto un rinvio per la formalizzazione dell'accordo raggiunto tra le stesse, con svolgimento dell'udienza a trattazione scritta. R.G. n. 226 del 2025 - Pag. 2 di 3
Successivamente, all'udienza del 26.11.2025, sostituita – su richiesta delle parti - ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio. In particolare, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale all'udienza, di essere stati resi edotti della possibilità di non comparire alla fissata udienza presidenziale nel giudizio di divorzio e di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di non volersi riconciliare e di aver concordato le seguenti condizioni:
- I coniugi saranno autorizzati reciprocamente a vivere in luoghi diversi con l'obbligo del reciproco rispetto e prestano sin da ora il reciproco consenso all'eventuale espatrio del coniuge;
- La casa coniugale di edilizia popolare ubicata in Cassano Allo Ionio (CS), Frazione di Sibari alla Via Marco Polo resta assegnata esclusivamente e definitivamente alla sig.ra
che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia CP_1 Persona_1
- La sig.ra a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura CP_1 verserà all'Ente pubblico proprietario il corrispondente canone di godimento per alloggio di edilizia popolare e ad ogni altro costo o tributo conseguente e/o connesso al godimento del bene, nonché ogni altro dovuto ed inerente all'immobile sito nella Frazione di Sibari alla Via Marco Polo con espressa manleva al riguardo nei confronti del Parte_1
[...]
- La sig.ra provvederà a proprie cure e spese a volturare tutte le utenze CP_1 intestate al sig. relative all'immobile sito nella Frazione di Sibari alla Parte_1 Via Marco Polo;
- il mobilio contenuto nella già casa coniugale resterà assegnato definitivamente alla sig.ra ; CP_1
- I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento pertanto nulla è dovuto l'un l'altro;
- I sigg.ri ed dichiarano di rinunciare reciprocamente Parte_1 CP_1 ad ogni ragione e/o pretesa presente e futura l'uno nei confronti dell'altra, di talché entrambi non avranno più nulla a pretendere;
- Il sig. continuerà a versare in favore della figlia un Parte_1 Persona_1 contributo al mantenimento mensile nella misura di € 250,00 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica da parte della figlia la quale notizierà periodicamente il padre dell'andamento universitario;
- Il sig. potrà chiedere formalmente alla sig.ra Parte_1 CP_1 informazioni circa l'andamento universitario della figlia Persona_1
- La sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni pretesa economica e/o CP_1 patrimoniale passata, presente e futura, nonché a qualsiasi ulteriore somma a titolo di assegno divorzile e di contributo personale al mantenimento nei confronti del coniuge
Parte_1
- La sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi altra ragione o pretesa CP_1 economica presente e futura a carico del coniuge;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo sottoscritto congiuntamente hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi diritto, ragione e/o pretesa presente o futura;
- Le spese del presente giudizio resteranno integralmente compensate fra le parti in ragione della sopraggiunta e concorde domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. R.G. n. 226 del 2025 - Pag. 3 di 3
Le difese delle parti hanno, quindi, precisato le conclusioni riportandosi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi depositato in atti. Il pubblico ministero non ha formulato conclusioni difformi.
2. Nel merito Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 6.10.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologazione di questo Tribunale n. 11098 del 2021 emesso in data 14.10.2021 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 24.10.2001 (atto n. 2754, parte I, serie, anno 2001) tra e , come Parte_1 CP_1 sopra generalizzati, alle condizioni di cui agli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25.
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia