Art. 1.
Il termine di anni trenta, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737 , per la esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni quaranta.
Il termine di anni trenta, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737 , per la esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni quaranta.