Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
22 agosto 2014
22 agosto 2014
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2021, n. 1883Provvedimento: […] a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado» e al secondo comma prevede che «In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in 2 corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». L'art. 2 della legge n. 118/2014 ha previsto che la normativa di cui all'articolo 1 entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta il 21 agosto 214. […]Leggi di più...
- estratto contumaciale·
- art. 339 cod. pen.·
- contumacia·
- assenza·
- art. 340 cod. pen.·
- art. 337 cod. pen.·
- resistenza aggravata·
- nullità assoluta·
- violazione art. 420 quinquies cod. proc. pen.·
- art. 15 bis legge n. 118 del 2014