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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1398/2024 promossa da: nata a [...] in data [...] (C.F. ). Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. SILVIA GIANNONE. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE contro
, nato in [...] in data [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare alla madre in via esclusiva o super esclusiva la figlia autorizzandola a prendere ogni Persona_1 decisione relativa a questioni di particolare rilevanza attinenti al la salute.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Novara (No) Via Morazzone n. 23 alla madre unitamente agli Parte_1 arredi, nell'interesse della minore e del figlio , maggiorenne e non econom ciente. Per_1 Per_2
4) Collocare entrambi i figli presso la madre, presso la quale conserveranno la residenza anagrafica.
5) Disporre le modalità di visita del padre nei confronti della minore le modalità ritenute più idonee Persona_3 da Codesto Ill.mo Tribunale.
6) Porre a carico del marito un contributo al mantenimento per la moglie di € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il 05 di ogni mese.
7) Porre a carico del padre un contributo al mantenimento per entrambi i figli di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il 05 di ogni mese.
8) Disporre il pagamento nella misura del 50% delle spese di carattere straordinario secondo il Protocollo in uso dal Tribunale di Novara e come di seguito meglio specificate: I) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) Tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari. III) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa e buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso sia la sede universitaria sia in affitto;
f) Materiale scolastico non di acquisto corrente;
V) Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuata la spesa nel rispetto dei predetti criteri, la madre dovrà far pervenire entro 15 giorni copia dei giustificativi di spesa via e-mail o sms all'altro genitore;
il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
9) Dare atto che l'assegno unico, percepito nella misura del 100% dalla madre, continuerà ad essere versato sul conto corrente a lei intestato.
10) Spese e compensi di causa integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare al sig di esibire le ultime dichiarazioni dei redditi ed estratti conto;
CP_1
- Ordinare al si di comunicare la propria situazione lavorativa all'interno dell'istituto carcerario e di esibire la CP_1 scheda anagrafica Inps;
- Autorizzare la ricorrente ad inoltrare richieste e istanze all'INPS, all'Agenzia delle Entrate ed all'Istituto Carcerario, al fine di conoscere la posizione lavorativa e reddituale del sig. ” CP_1
Per il P.M.
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/7/2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Novara in data 15/3/2003, come da atto n. 5, parte II serie Controparte_1
A – anno 2003. Dalla loro unione nascevano i figli , in data 8/7/2004 maggiorenne e non economicamente Per_2 autosufficiente e in data 10/11 minorenne. Per_1
Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale La ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione del regime di affido e collocamento della figlia minorenne nonché la regolamentazione dei profili patrimoniali. All'udienza del 30/1/2025, il Giudice verificata la regolarità della notifica a parte resistente ne dichiarava la contumacia. All'udienza del 9/12/2025, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da ei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, rico all'art. 151 c.c. Controparte_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1398/2024 promossa da: nata a [...] in data [...] (C.F. ). Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. SILVIA GIANNONE. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE contro
, nato in [...] in data [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare alla madre in via esclusiva o super esclusiva la figlia autorizzandola a prendere ogni Persona_1 decisione relativa a questioni di particolare rilevanza attinenti al la salute.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Novara (No) Via Morazzone n. 23 alla madre unitamente agli Parte_1 arredi, nell'interesse della minore e del figlio , maggiorenne e non econom ciente. Per_1 Per_2
4) Collocare entrambi i figli presso la madre, presso la quale conserveranno la residenza anagrafica.
5) Disporre le modalità di visita del padre nei confronti della minore le modalità ritenute più idonee Persona_3 da Codesto Ill.mo Tribunale.
6) Porre a carico del marito un contributo al mantenimento per la moglie di € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il 05 di ogni mese.
7) Porre a carico del padre un contributo al mantenimento per entrambi i figli di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il 05 di ogni mese.
8) Disporre il pagamento nella misura del 50% delle spese di carattere straordinario secondo il Protocollo in uso dal Tribunale di Novara e come di seguito meglio specificate: I) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) Tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari. III) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa e buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso sia la sede universitaria sia in affitto;
f) Materiale scolastico non di acquisto corrente;
V) Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuata la spesa nel rispetto dei predetti criteri, la madre dovrà far pervenire entro 15 giorni copia dei giustificativi di spesa via e-mail o sms all'altro genitore;
il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
9) Dare atto che l'assegno unico, percepito nella misura del 100% dalla madre, continuerà ad essere versato sul conto corrente a lei intestato.
10) Spese e compensi di causa integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare al sig di esibire le ultime dichiarazioni dei redditi ed estratti conto;
CP_1
- Ordinare al si di comunicare la propria situazione lavorativa all'interno dell'istituto carcerario e di esibire la CP_1 scheda anagrafica Inps;
- Autorizzare la ricorrente ad inoltrare richieste e istanze all'INPS, all'Agenzia delle Entrate ed all'Istituto Carcerario, al fine di conoscere la posizione lavorativa e reddituale del sig. ” CP_1
Per il P.M.
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/7/2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Novara in data 15/3/2003, come da atto n. 5, parte II serie Controparte_1
A – anno 2003. Dalla loro unione nascevano i figli , in data 8/7/2004 maggiorenne e non economicamente Per_2 autosufficiente e in data 10/11 minorenne. Per_1
Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale La ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione del regime di affido e collocamento della figlia minorenne nonché la regolamentazione dei profili patrimoniali. All'udienza del 30/1/2025, il Giudice verificata la regolarità della notifica a parte resistente ne dichiarava la contumacia. All'udienza del 9/12/2025, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da ei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, rico all'art. 151 c.c. Controparte_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti