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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2589 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA C. COLOMBO, N. 5 C.F._1
98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N° 100 CP_1
C/O SE AL IN presso lo studio dell'Avv. CANU CP_1
IA ON che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto l'accertamento del Parte_1 diritto all'iscrizione, per l'anno 2011, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate dichiarate dal Consorzio PAC, con ordine all' alla CP_1
(re)iscrizione e agli effetti previdenziali consequenziali. L' ha resistito CP_1 eccependo, in via preliminare, improcedibilità per mancato/gran tardivo esperimento del rimedio amministrativo e, soprattutto, decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. n.
83/1970, nonché l'infondatezza nel merito in ragione di cancellazione a CP_2 seguito di accesso ispettivo (pubblicazione nell'Elenco di variazione 2014, con successiva riliquidazione/rigetto DS agr. e indebito di € 2.023,48 notificato l'11.05.2015).
La difesa del ricorrente ha contestato le eccezioni, deducendo la mancata prova della data di pubblicazione dell'elenco di cancellazione e insistendo per prova testimoniale sull'effettività del lavoro.
L' ha richiamato, inoltre, recente pronuncia della Corte d'Appello di CP_1
NA che, in fattispecie analoga, ha accolto l'eccezione di decadenza e scrutinato anche il merito (attendibilità delle prove). Si è esaminata, altresì, la memoria difensiva originaria dell' che puntualizza cronologia degli atti CP_1
(cancellazione ARLA, riliquidazione e indebito) e quadro normativo sulla notifica telematica degli elenchi (art. 12-bis r.d. 1949/1940, come introdotto dall'art. 38,
d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011).
L'eccezione di improcedibilità è assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza, atteso l'orientamento consolidato per cui la
“procedimentalizzazione” dei rimedi amministrativi attiene alle modalità della tutela ma non impedisce il decorso del termine decadenziale per l'azione giudiziaria (infra § 3).
Per i provvedimenti in materia di accertamento/iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, l'art. 22 d.l. 7/1970 prevede il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria “dalla notifica ovvero dal momento della conoscenza” del provvedimento definitivo;
i commi 1-2 dell'art. 11 d.lgs.
375/1993 disciplinano i rimedi amministrativi (30+90+30+90) e l'effetto del silenzio significativo (rigetto). È principio jus receptum della Cassazione che: (i)
“provvedimenti definitivi” includono sia quelli divenuti tali per mancato tempestivo gravame amministrativo sia quelli conclusi in sede amministrativa
(anche per silenzio); (ii) il termine di 120 giorni ha natura sostanziale e la decadenza è rilevabile d'ufficio (art. 2969 c.c.). Sono richiamate, tra le altre, Cass.
813/2007; 29070/2011; 15785/2011; 9622/2015; 15813/2009; 5942/2001;
16803/2003; 15460/2004, nonché Corte cost. n. 192/2005 sulla legittimità costituzionale dei termini decadenziali in funzione di certezza e stabilità della spesa pubblica. Dal 1.1.2011 la pubblicazione telematica degli elenchi annuali e delle variazioni trimestrali sul sito vale notifica ad ogni effetto di legge (art. 12- CP_1 bis r.d. 1949/1940, introdotto dall'art. 38 d.l. 98/2011 e circ. n. 104/2011): CP_1 la cancellazione dalle liste OTD per l'anno 2011 risulta inserita nell'elenco di variazione 2014 (15-30.09.2014). A ciò sono seguiti riliquidazione/rigetto della
DS agraria e comunicazione di indebito dell'11.05.2015. In tale cornice, il dies a quo decorre: (a) dalla pubblicazione/definizione del procedimento amministrativo;
oppure (b) dalla conoscenza di fatto del provvedimento (es.: comunicazione di rigetto o richiesta indebito), gravando sul ricorrente l'onere di provare la tempestività dell'azione rispetto a tale momento di conoscenza.
Dagli atti emerge che: (i) la cancellazione per il 2011 è stata CP_2 pubblicata nel III trimestre 2014; (ii) l'indebito è stato notificato l'11.05.2015;
(iii) il ricorso amministrativo è stato proposto solo il 20.11.2017; (iv) il ricorso giudiziario è stato depositato il 07.08.2018. A fronte di tali dati, l'azione risulta introdotta oltre il combinato termine (30 giorni per il ricorso amministrativo + 120 giorni per l'azione ex art. 22), e comunque oltre 120 giorni dalla conoscenza aliunde (quantomeno dalla richiesta di indebito del 2015). La decadenza è pertanto maturata ed è rilevabile d'ufficio.
La giurisprudenza di merito richiamata dall' e la Corte d'Appello di CP_1
NA (in fattispecie analoga) confermano il medesimo approdo: accolta la decadenza, con eventuale scrutinio “ad abundantiam” del merito (attendibilità delle prove rispetto a verbali ispettivi).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità per decadenza del ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni, ivi compreso il merito (sull'effettività delle giornate lavorate e sulla reiscrizione).
Tenuto conto della peculiarità e dell'evoluzione normativa/giurisprudenziale in tema di pubblicazione telematica e decorrenza dei termini, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti (art. 92, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.l. 7/1970 (conv. l. 83/1970);
2. dichiara assorbite le ulteriori questioni, ivi compreso il merito;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti 25/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo