CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2023, n. 23969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23969 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ET nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. /A, Penale Sent. Sez. 3 Num. 23969 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 23.12.2022, il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla ricorrente EL ET avverso il decreto 24.11.2022 del Tribunale di Lecce/ufficio GIP con il quale è stato disposto il se- questro preventivo della somma di denaro di euro 54.525,00 rinvenuta nell'abita- zione in uso alla ricorrente e ritenuta profitto del reato provvisoriamente conte- stato (art. 171-ter, lett. e), I. n. 633/1941), in concorso con AT PA, AT NO e EV LO. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p. e omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali. In sintesi, la ricorrente, richiamato il contenuto del provvedimento del GIP, censura l'ordinanza del Tribunale del Riesame per aver ritenuto sussistente il fu- mus del reato ipotizzato a fronte di un quadro indiziario rappresentato essenzial- mente da un esposto anonimo. A parere della difesa, non sarebbero emersi ele- menti a carico dell'indagata tali da consentire di individuare un nesso di pertinenza tra la somma di denaro sequestrata ed il reato ipotizzato. Il Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla censura sollevata dalla difesa con la quale si lamentava del fatto che il GIP non avesse provveduto ade- guatamente a descrivere il nesso pertinenziale tra l'attività delittuosa posta in es- sere asseritamente dalla ME e la somma di denaro rinvenuta e poi sequestrata in quanto ritenuta profitto del reato. Deduce la ricorrente che risultava documen- talmente dimostrato che la somma sequestrata fosse di provenienza lecita, e non invece profitto del reato. La ricorrente si duole infine della motivazione del Tribunale del Riesame che avrebbe richiamato soltanto la giurisprudenza sulla confisca diretta del denaro (Cass. pen., Sez. Un., n. 42415/2021, Rv. 282037), omettendo qualsiasi conside- razione sulle ragioni che rendevano necessario anticipare l'effetto della confisca prima della definizione del giudizio, come richiesto da Cass. pen., Sez. Un., n. 36959/2021, Rv. 281848. Dunque, sarebbe stata necessaria anche una motiva- zione sul periculum in mora, nella specie asseritamente mancante. 2 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 15.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, il PG ritiene il ricorso manifestamente infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro pre- ventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione do- vendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste- gno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinera- rio logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli;
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è am- missibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto as- sente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Inter" logico seguito dal giudice nel provve- dimento impugnato (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Nel caso di specie, pur formalmente deducendo la violazione di legge, il ricorrente si duole della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stato ravvisato il fumus del reato. Deve rilevarsi, ad ogni buon conto, che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo non deve integrare i gravi indizi di col- pevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., ma necessita dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152 - 01 di recente, Sez. 5, n. 20228 del 13/01/2022). Nell'apprezzamento di esso il giudice non può limitarsi "alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'ac- cusa" (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 - dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01), fermo restando che tale valutazione "è contenutisticamente differenziata in ra- gione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza" (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018 - dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283 - 01). Nel caso in esame il Tribunale ha provveduto con evidenza in ossequio a tali principi. Dopo aver precisato che si sta procedendo per frodi nel settore delle tv a pagamento, il tribunale ha elencato í flussi di denaro e le causali di tali flussi, ritenendo, con giudizio del tutto ragionevole, che "gli 3 accrediti afferiscono ad attività di diffusione senza accordo con il legittimo distri- butore di servizi criptati". Circa la titolarità delle somme, poi, il Tribunale ha evi- denziato, tra l'altro, che la stessa ME ha riferito spontaneamente, nell'immedia- tezza degli accertamenti, che "le predette somme erano del figlio PA Car- ratta". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato in presenza a norma dell'art. 23, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile. 2. L'ordinanza del Tribunale del Riesame motiva adeguatamente sulla sus- sistenza del fumus, indicando in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base la somma di denaro sequestrata può considerarsi collegata all'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione provvisoria (Pag. 3 ord.:«a carico di LI ME appare provato che sulla sua Postepay evolution sono stati accreditati complessivi 8.857,00 euro, da ricondursi sia per importi (che variavano dai 10 ai 100 euro), sia per cadenza temporale, al pagamento degli abbonamenti pay tv in relazione ai servizi illecitamente diffusi. Inoltre, sempre sul conto della EL vengono in rilievo le operazioni di giroconto per trasferimento di fondi, dalla Postepay n. 5333171040696466 a lei personalmente intestata, verso quella del figlio per un importo che - dal 2020 al 2022 - è stato quantificato in euro 33.223»). La doglianza della ricorrente risulta pertanto inammissibile, poiché generica per aspecificità in quanto non si confronta con l'ordinanza impugnata, là dove tale provvedimento evidenzia le ragioni per le quali ritiene sussistente il fumus del reato contestato. 3. La motivazione sviluppata dall'ordinanza circa la illiceità del denaro rin- venuto nell'abitazione della ME risulta essere peraltro del tutto corretta in diritto. Il Tribunale del Riesame chiarisce in modo adeguato perché quelle somme di denaro sono state ritenute, sulla base degli elementi indiziari emersi, prove- nienti dall'attività illecita contestata alla ME. (pag. 3 ord.: «1) la somma ingente di denaro detenuta in casa;
2) le modalità di conservazione della stessa (in uno scomparto della credenza della sala da pranzo, in mazzette, parte in una busta di carta (30.000 euro), parte in una cassetta di plastica nera (5000 euro) e parte in una cassetta metallica a combinazione numerica all'uopo fornita da PA Car- ratta che ha provveduto personalmente all'apertura (19.525 euro); 3) la eloquente circostanza che all'atto dell'accesso la sig.ra EL abbia riferito agli inquirenti che 4 "le predette somme erano del figlio PA AT"»). Dunque, sono stati correttamente applicati gli ordinari standard probatori previsti per l'adozione della misura cautelare reale. 4. Ed invero, correttamente uniformandosi al principio di diritto espresso dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 - dep. 18/11/2021, C., Rv 282037 - 01), l'ordinanza spiega perché il sequestro fun- zionale alla confisca diretta del denaro poteva essere disposto, non rilevando l'al- legazione o la prova dell'origine lecita della somma di denaro. Nel caso di specie, si trattava di denaro rinvenuto nell'abitazione della ricorrente e, perciò, già con- fluito nella disponibilità dell'indagata al momento della contestazione del reato. La relazione pertinenziale sussiste proprio per effetto della confusione del profitto concretamente conseguito con tutte le altre disponibilità economiche dell'indagata. 5. Quanto, infine, alla censura in ordine alla mancata indicazione nel de- creto di sequestro disposto dal Tribunale di Lecce/ufficio GIP delle ragioni antici- patorie della confisca - ragioni che il provvedimento dovrebbe puntualmente indi- care secondo il principio espresso da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 - dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848 - nell'atto di appello cautelare la ricorrente nulla aveva eccepito in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Orbene, trova pertanto applicazione la regola posta dall'art. 606, co. 3 c.p.p. secondo cui il ricorso è inammissibile ove il vizio di violazione di legge venga per la prima volta eccepito in Cassazione in quanto non dedotto davanti al giudice di appello, nella specie cautelare (Cass. pen., Sez. V, n. 48416 del 6.10.2014, Rv. 261029; Cass. pen., Sez. III, n. 16610/2017, Rv. 269632). 5. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 marzo 2023 5
sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. /A, Penale Sent. Sez. 3 Num. 23969 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 23.12.2022, il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla ricorrente EL ET avverso il decreto 24.11.2022 del Tribunale di Lecce/ufficio GIP con il quale è stato disposto il se- questro preventivo della somma di denaro di euro 54.525,00 rinvenuta nell'abita- zione in uso alla ricorrente e ritenuta profitto del reato provvisoriamente conte- stato (art. 171-ter, lett. e), I. n. 633/1941), in concorso con AT PA, AT NO e EV LO. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p. e omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali. In sintesi, la ricorrente, richiamato il contenuto del provvedimento del GIP, censura l'ordinanza del Tribunale del Riesame per aver ritenuto sussistente il fu- mus del reato ipotizzato a fronte di un quadro indiziario rappresentato essenzial- mente da un esposto anonimo. A parere della difesa, non sarebbero emersi ele- menti a carico dell'indagata tali da consentire di individuare un nesso di pertinenza tra la somma di denaro sequestrata ed il reato ipotizzato. Il Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla censura sollevata dalla difesa con la quale si lamentava del fatto che il GIP non avesse provveduto ade- guatamente a descrivere il nesso pertinenziale tra l'attività delittuosa posta in es- sere asseritamente dalla ME e la somma di denaro rinvenuta e poi sequestrata in quanto ritenuta profitto del reato. Deduce la ricorrente che risultava documen- talmente dimostrato che la somma sequestrata fosse di provenienza lecita, e non invece profitto del reato. La ricorrente si duole infine della motivazione del Tribunale del Riesame che avrebbe richiamato soltanto la giurisprudenza sulla confisca diretta del denaro (Cass. pen., Sez. Un., n. 42415/2021, Rv. 282037), omettendo qualsiasi conside- razione sulle ragioni che rendevano necessario anticipare l'effetto della confisca prima della definizione del giudizio, come richiesto da Cass. pen., Sez. Un., n. 36959/2021, Rv. 281848. Dunque, sarebbe stata necessaria anche una motiva- zione sul periculum in mora, nella specie asseritamente mancante. 2 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 15.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, il PG ritiene il ricorso manifestamente infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro pre- ventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione do- vendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste- gno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinera- rio logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli;
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è am- missibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto as- sente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Inter" logico seguito dal giudice nel provve- dimento impugnato (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Nel caso di specie, pur formalmente deducendo la violazione di legge, il ricorrente si duole della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stato ravvisato il fumus del reato. Deve rilevarsi, ad ogni buon conto, che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo non deve integrare i gravi indizi di col- pevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., ma necessita dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152 - 01 di recente, Sez. 5, n. 20228 del 13/01/2022). Nell'apprezzamento di esso il giudice non può limitarsi "alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'ac- cusa" (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 - dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01), fermo restando che tale valutazione "è contenutisticamente differenziata in ra- gione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza" (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018 - dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283 - 01). Nel caso in esame il Tribunale ha provveduto con evidenza in ossequio a tali principi. Dopo aver precisato che si sta procedendo per frodi nel settore delle tv a pagamento, il tribunale ha elencato í flussi di denaro e le causali di tali flussi, ritenendo, con giudizio del tutto ragionevole, che "gli 3 accrediti afferiscono ad attività di diffusione senza accordo con il legittimo distri- butore di servizi criptati". Circa la titolarità delle somme, poi, il Tribunale ha evi- denziato, tra l'altro, che la stessa ME ha riferito spontaneamente, nell'immedia- tezza degli accertamenti, che "le predette somme erano del figlio PA Car- ratta". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato in presenza a norma dell'art. 23, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile. 2. L'ordinanza del Tribunale del Riesame motiva adeguatamente sulla sus- sistenza del fumus, indicando in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base la somma di denaro sequestrata può considerarsi collegata all'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione provvisoria (Pag. 3 ord.:«a carico di LI ME appare provato che sulla sua Postepay evolution sono stati accreditati complessivi 8.857,00 euro, da ricondursi sia per importi (che variavano dai 10 ai 100 euro), sia per cadenza temporale, al pagamento degli abbonamenti pay tv in relazione ai servizi illecitamente diffusi. Inoltre, sempre sul conto della EL vengono in rilievo le operazioni di giroconto per trasferimento di fondi, dalla Postepay n. 5333171040696466 a lei personalmente intestata, verso quella del figlio per un importo che - dal 2020 al 2022 - è stato quantificato in euro 33.223»). La doglianza della ricorrente risulta pertanto inammissibile, poiché generica per aspecificità in quanto non si confronta con l'ordinanza impugnata, là dove tale provvedimento evidenzia le ragioni per le quali ritiene sussistente il fumus del reato contestato. 3. La motivazione sviluppata dall'ordinanza circa la illiceità del denaro rin- venuto nell'abitazione della ME risulta essere peraltro del tutto corretta in diritto. Il Tribunale del Riesame chiarisce in modo adeguato perché quelle somme di denaro sono state ritenute, sulla base degli elementi indiziari emersi, prove- nienti dall'attività illecita contestata alla ME. (pag. 3 ord.: «1) la somma ingente di denaro detenuta in casa;
2) le modalità di conservazione della stessa (in uno scomparto della credenza della sala da pranzo, in mazzette, parte in una busta di carta (30.000 euro), parte in una cassetta di plastica nera (5000 euro) e parte in una cassetta metallica a combinazione numerica all'uopo fornita da PA Car- ratta che ha provveduto personalmente all'apertura (19.525 euro); 3) la eloquente circostanza che all'atto dell'accesso la sig.ra EL abbia riferito agli inquirenti che 4 "le predette somme erano del figlio PA AT"»). Dunque, sono stati correttamente applicati gli ordinari standard probatori previsti per l'adozione della misura cautelare reale. 4. Ed invero, correttamente uniformandosi al principio di diritto espresso dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 - dep. 18/11/2021, C., Rv 282037 - 01), l'ordinanza spiega perché il sequestro fun- zionale alla confisca diretta del denaro poteva essere disposto, non rilevando l'al- legazione o la prova dell'origine lecita della somma di denaro. Nel caso di specie, si trattava di denaro rinvenuto nell'abitazione della ricorrente e, perciò, già con- fluito nella disponibilità dell'indagata al momento della contestazione del reato. La relazione pertinenziale sussiste proprio per effetto della confusione del profitto concretamente conseguito con tutte le altre disponibilità economiche dell'indagata. 5. Quanto, infine, alla censura in ordine alla mancata indicazione nel de- creto di sequestro disposto dal Tribunale di Lecce/ufficio GIP delle ragioni antici- patorie della confisca - ragioni che il provvedimento dovrebbe puntualmente indi- care secondo il principio espresso da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 - dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848 - nell'atto di appello cautelare la ricorrente nulla aveva eccepito in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Orbene, trova pertanto applicazione la regola posta dall'art. 606, co. 3 c.p.p. secondo cui il ricorso è inammissibile ove il vizio di violazione di legge venga per la prima volta eccepito in Cassazione in quanto non dedotto davanti al giudice di appello, nella specie cautelare (Cass. pen., Sez. V, n. 48416 del 6.10.2014, Rv. 261029; Cass. pen., Sez. III, n. 16610/2017, Rv. 269632). 5. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 marzo 2023 5