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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 690/2025 promossa da (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RA), Via Fiumazzo n. 857, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA BARATONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito a Ravenna, vicolo San Nicandro n. 4
- ATTORE - e C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Cesenatico (FC), via Monte Cervino n. 8, con il patrocinio dell'avv. PAOLA CARPI, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Ravenna, Via Aldo Bozzi n. 87
- ATTORE -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente nella data del 12.06.2025. In data 31.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20.02.2025,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale deducendo che il Tribunale di Forlì, recependo CP_1 Parte_1
l'accordo da loro raggiunto, aveva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Alessia, nata in data [...], e nato in data [...], stabilendo Per_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso la madre, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno tenendo conto dell'attività di ristorazione svolta dal sig. e dei conseguenti turni e ponendo a carico del medesimo un contributo al mantenimento CP_1 dei figli pari alla somma mensile di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, e che, successivamente all'emissione del suddetto decreto, la sig.ra si era sposata con il sig. che, da tale Pt_1 CP_2 unione, erano nati i figli in data 09.01.2019 e in data 23.02.2022 e che, per Per_2 Per_3 esigenze lavorative ed organizzative, si era trasferita a vivere a Voltana (RA) con il marito e i figli. Le parti, stante la necessità di adeguare le condizioni alla mutata situazione fattuale, chiedevano al Tribunale, a parziale modifica del decreto cron. n. 4478/2019 pubblicato in data 06.08.2019 dal Tribunale di Forlì, di accogliere le seguenti conclusioni: “Disporre che, nei tempi ordinari e ferma la suddivisione dei periodi di vacanza, i minori trascorrano con il padre due giorni alla settimana, con un pernotto, da individuarsi previo accordo fra i genitori, ed in ogni caso tenendo conto degli impegni e dei tempi di vita dei minori;
con decorrenza dal mese di gennaio 2025 compreso il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli con la somma pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026), mediante bonifico bancario entro il 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate allo stesso già note, oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_1 individuate e ripartite come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale ovvero: SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico- fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico. SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
pagina 2 di 4 -spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le detrazioni competeranno a ciascun genitore nella misura del 50%. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla sig.ra ed a spettare esclusivamente alla Pt_1 stessa. Le parti riconoscono efficacia alle condizioni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Con la corretta esecuzione dei presenti accordi, le parti si danno reciprocamente atto di avere definito ogni questione economico-patrimoniale fra loro in essere, e per l'effetto di null'altro avere a richiedere e a pretendere l'un l'altro per qualsivoglia titolo o ragione. Spese legali integralmente compensate fra le parti”. Con decreto emesso in data 10.03.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 12.06.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 31.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 12.06.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti confermavano la volontà di modificare le Pt_1 CP_1 condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale come da ricorso e chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione. Con ordinanza emessa in data 09.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi alla modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite nel decreto cron n. 4478/2019 come da ricorso in quanto le condizioni ivi concordate dalle parti non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono adeguate e conformi all'interesse dei figli minori. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica del decreto cron n. 4478/2019 emesso in data 06.08.2019 dal Tribunale di Forlì, così decide:
- OMOLOGA le condizioni concordate dalle parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- CONFERMA per il resto il decreto cron. n. 4478/2019 emesso dal Tribunale di Forlì;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 690/2025 promossa da (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RA), Via Fiumazzo n. 857, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA BARATONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito a Ravenna, vicolo San Nicandro n. 4
- ATTORE - e C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Cesenatico (FC), via Monte Cervino n. 8, con il patrocinio dell'avv. PAOLA CARPI, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Ravenna, Via Aldo Bozzi n. 87
- ATTORE -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente nella data del 12.06.2025. In data 31.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20.02.2025,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale deducendo che il Tribunale di Forlì, recependo CP_1 Parte_1
l'accordo da loro raggiunto, aveva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Alessia, nata in data [...], e nato in data [...], stabilendo Per_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso la madre, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno tenendo conto dell'attività di ristorazione svolta dal sig. e dei conseguenti turni e ponendo a carico del medesimo un contributo al mantenimento CP_1 dei figli pari alla somma mensile di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, e che, successivamente all'emissione del suddetto decreto, la sig.ra si era sposata con il sig. che, da tale Pt_1 CP_2 unione, erano nati i figli in data 09.01.2019 e in data 23.02.2022 e che, per Per_2 Per_3 esigenze lavorative ed organizzative, si era trasferita a vivere a Voltana (RA) con il marito e i figli. Le parti, stante la necessità di adeguare le condizioni alla mutata situazione fattuale, chiedevano al Tribunale, a parziale modifica del decreto cron. n. 4478/2019 pubblicato in data 06.08.2019 dal Tribunale di Forlì, di accogliere le seguenti conclusioni: “Disporre che, nei tempi ordinari e ferma la suddivisione dei periodi di vacanza, i minori trascorrano con il padre due giorni alla settimana, con un pernotto, da individuarsi previo accordo fra i genitori, ed in ogni caso tenendo conto degli impegni e dei tempi di vita dei minori;
con decorrenza dal mese di gennaio 2025 compreso il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli con la somma pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026), mediante bonifico bancario entro il 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate allo stesso già note, oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_1 individuate e ripartite come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale ovvero: SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico- fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico. SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
pagina 2 di 4 -spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le detrazioni competeranno a ciascun genitore nella misura del 50%. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla sig.ra ed a spettare esclusivamente alla Pt_1 stessa. Le parti riconoscono efficacia alle condizioni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Con la corretta esecuzione dei presenti accordi, le parti si danno reciprocamente atto di avere definito ogni questione economico-patrimoniale fra loro in essere, e per l'effetto di null'altro avere a richiedere e a pretendere l'un l'altro per qualsivoglia titolo o ragione. Spese legali integralmente compensate fra le parti”. Con decreto emesso in data 10.03.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 12.06.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 31.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 12.06.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti confermavano la volontà di modificare le Pt_1 CP_1 condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale come da ricorso e chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione. Con ordinanza emessa in data 09.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi alla modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite nel decreto cron n. 4478/2019 come da ricorso in quanto le condizioni ivi concordate dalle parti non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono adeguate e conformi all'interesse dei figli minori. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica del decreto cron n. 4478/2019 emesso in data 06.08.2019 dal Tribunale di Forlì, così decide:
- OMOLOGA le condizioni concordate dalle parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- CONFERMA per il resto il decreto cron. n. 4478/2019 emesso dal Tribunale di Forlì;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
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