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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, nella persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1223/2023 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato STEFANO SPALLANZANI presso Parte_1 il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA DANUBIO, N. 13, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato PAOLO FERRATI presso il cui Controparte_1 studio in REGGIO EMILIA, VIA PANSA, N. 1, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.10.2025.
FATTO
La GN ha convenuto in giudizio assumendone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione all'evento occorso il 28.1.2013 quando, mentre si accingeva ad entrare all'interno del punto vendita sito in Casalgrande, sulla S.P. n. 467, dopo aver superato la prima porta automatica esterna, impattava violentemente con il volto ed il ginocchio destro contro la seconda porta automatica, aperta al momento del suo passaggio, che si richiudeva improvvisamente.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza reietta, accertata e dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., della società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, condannarla: CP_1
pagina 2 di 9 - al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patiendi dalla SI.ra , in Parte_1 occasione e in conseguenza del sinistro de quo, danni quantificati (salvo diverso conteggio) in
€uro 11.778,00= o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
- al rimborso delle conseguenti spese mediche sostenute e sostenende dalla SI.ra
[...]
, spese quantificate in €uro 863,20= o in quella diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 che risulterà dovuta in corso di causa;
- al risarcimento delle somme dovute per l'assistenza tecnica-legale stragiudiziale per un importo di € 2.764,76= o in quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
- il tutto per un risarcimento complessivo in favore della SI.ra quantificato Parte_1 in €uro 15.405,96= o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla domanda al saldo.
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA
- Accertato e dichiarato un concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro,
CONDANNARE la società in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti dall'attrice nella diversa somma che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, ha negato la propria responsabilità, contestando: Controparte_1
1) che il sinistro si fosse verificato con le modalità descritte dall'attrice; 2) che, in ogni caso,
l'evento si era verificato per colpa esclusiva o, comunque, prevalente della GN;
3) Parte_1 che i danni non erano provati e, in ogni caso, sovrastimati.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica Parte_1 certificata in data 27 febbraio 2023;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro , contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti, da CP_1 un lato, dalla quota di responsabilità attribuibile alla convenuta e, dall'altro lato, dalle pagina 3 di 9 conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa parzialmente la prova orale formulata dall'attrice. Escussi i testi, è stata disposta una c.t.u. medico-legale.
Ultimata l'istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 9.10.2025, con termine sino al 10.9.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità delle cose in custodia.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U.
30.6.2022, n. 20943).
In ordine al nesso di causa, si ritiene che lo stesso sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad es. una caldaia che scoppia); qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso caudale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ad es. una buca in cui si inciampa).
Quanto al caso fortuito, la Corte di Cassazione ha precisato, anche di recente, che incombe sul custode
“la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova pagina 4 di 9 fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa
(ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del
2023, cit.)” (Cass. 8.7.2024, n. 18518).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta del danneggiato è imprevedibile allorché, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, essa costituisca un'evenienza non ragionevole o accettabile e, quindi, possa ritenersi eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata, in applicazione del criterio della causalità adeguata. Solo in tal caso, la condotta incauta della vittima determina il completo venir meno del nesso eziologico, assumendo altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c.. Sempre in argomento, la Corte di Cassazione ha ben evidenziato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto pagina 5 di 9 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 3.4.2019, n. 9315).
Il giudizio di imprevedibilità deve svolgersi considerando la prospettiva del custode, accertando se, secondo una prognosi postuma, era prevedibile ex ante, da parte di quest'ultimo, la condotta colposa tenuta dal danneggiato (Cass. 31.10.2017, n. 25837, Cass. S.U. 30.6.2022, n. 20943).
Pertanto, e concludendo sul punto, a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno, “comprensivo anche della condotta incauta della vittima”, che determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme (Cass. ord. 1.2,2018, n. 2481) e che assume altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c. c. (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27724).
2.
Passando al merito, l'attrice ha adeguatamente provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, avendo trovato le deduzioni attoree conferma nell'istruttoria orale.
In particolare, la teste presente ai fatti, all'udienza del 28.3.2024 ha confermato Testimone_1 integralmente i capitoli 2, 3, 4 e 5 della memoria istruttoria attorea, precisando di trovarsi, rispetto alla GN , circa due passi indietro (“
2. Vero che la mattina del 28.01.2013 si trovava Parte_1 all'ingresso del punto vendita sito in Casalgrande, S.P. n. 467? 3. Vero che la mattina del CP_1
28.01.2013 superava la porta esterna del punto vendita sito in Casalgrande, S.P. n. 467 seguendo CP_1 la SI.ra che si trovava davanti a Lei? 4. Vero che la mattina del 28.01.2013 superata Parte_1 la porta esterna del punto vendita sito in Casalgrande, S.P. n. 467 la SI.ra si CP_1 Parte_1 apprestava a superare la porta interna posta alla sua sinistra quando, improvvisamente, la porta scorrevole si chiudeva? 5. Vero che la mattina del 28.01.2013 la SI.ra sbatteva con il Parte_1 volto ed il ginocchio destro contro la porta interna scorrevole del punto vendita sito in CP_1
Casalgrande, S.P. n. 467?”). Il teste , dipendente , sentito all'udienza del Testimone_2 CP_1
6.6.2024, interrogato sul capitolo 7 della suddetta memoria istruttoria (“Vero che la mattina del
28.01.2013 la SI.ra entrava all'interno del punto vendita sito in Casalgrande, Parte_1 CP_1
S.P. n. 467 lamentando dolore e con il naso sanguinante?”), ha riferito di avere appreso da una cliente che la GN si era infortunata e che in ragione di ciò le aveva prestato soccorso. Parte_1
pagina 6 di 9 Da quanto sopra consegue che risulta provato: a) che la GN , la mattina del 28.1.2013, si Parte_1 trovava presso il punto vendita;
b) che superata la prima porta automatica di accesso al CP_1 supermercato, nel passare attraverso la seconda porta, aperta al momento del suo passaggio, questa si era improvvisamente richiusa;
c) che a causa di ciò, aveva sbattuto il volto ed il ginocchio contro il vetro della porta automatica, riportando lesioni.
In definitiva, le risultanze istruttorie confermano la dinamica del fatto nei termini descritti dall'attrice.
Vi è dunque evidenza della derivazione causale del danno dalla cosa in custodia.
Così assolto, da parte dell'attrice, l'onere della prova su di essa gravante, spettava a Controparte_1 offrire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. ovvero la prova del caso fortuito. Tale onere non
è stato però assolto;
la convenuta si è limitata ad ipotizzare che la GN si stesse Parte_1 affrettando verso la porta automatica, mentre l'anta si stava richiudendo oppure quando l'apertura dell'anta non si si era ancora completata, ma tali asserzioni sono rimaste del tutto indimostrate, non essendo state formulate, sul punto, istanze istruttorie.
Quanto, poi, alla presunta visibilità della porta in ragione della presenza di un grosso adesivo recante la scritta “entrata”, posto sulla porta all'altezza del viso di una persona adulta, valga osservarsi che, come condivisibilmente osservato dalla difesa attorea, detto adesivo, essendo attaccato alla porta, avrebbe potuto essere visto solo se la porta fosse stata chiusa, diversamente scorrendo con essa fino a porsi dietro l'altra anta.
Dunque, alla luce della giurisprudenza richiamata sopra e delle risultanze istruttorie acquisite, deve escludersi che il comportamento attoreo abbia interrotto il nesso causale tra la cosa ed il danno, e che alla verificazione di quest'ultimo abbia, in alcuna misura, concorso l'attrice.
3.
Passando al quantum del risarcimento, sulla base della c.t.u. medico – legale affidata al dott. CP_2 risulta accertato che le lesioni lamentate, consistenti in un “Trauma facciale con frattura
[...] parcellare sostanzialmente composta delle ossa nasali;
contusione/distorsione ginocchio dx”, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, al 50% di 20 giorni e al
25% di 30 giorni, postumi, ormai stabilizzati, menomativi dell'integrità psico-fisica nella misura del
3,5% e spese mediche, congrue e pertinenti, di complessivi euro 862,20.
Le suesposte conclusioni peritali, in quanto motivate in maniera logica e coerente, in aderenza al quesito, meritano piena adesione e, del resto, risultano condivise dagli stessi C.T.P. di entrambe le parti.
Tanto premesso, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, il danno va quantificato come in appresso, senza riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva interiore, non avendo l'attrice allegato la sussistenza di elementi idonei a consentire anche solo di presumere pagina 7 di 9 l'esistenza di tale voce di danno, come noto morfologicamente diverso da quello biologico/dinamico- relazionale conseguente alla lesione stessa. Peraltro, l'assoluta modestia del danno, che il C.T.U. ha stimato nella percentuale del 3,5%, conduce ad escludere in radice l'esistenza dell'asserita sofferenza interiore.
Dunque, vanno liquidati euro 2.100,00 per il danno da inabilità temporanea parziale, escluso quello da sofferenza soggettiva interiore ed euro 4.443,00 per il solo danno biologico/dinamico-relazionale, avuto riguardo alla percentuale di invalidità intermedia tra il 3% e il 4% stimata dal C.T.U. e all'età di 44 dell'attrice al momento del fatto.
Sulle predette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (28.1.2013) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, spettano gli interessi legali sino all'effettivo pagamento.
Spetta, anche, il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, documentate in atti nella misura di euro 862,20, che il C.T.U. ha ritenuto congrue e pertinenti, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ogni esborso ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate sino al saldo.
Quanto alle spese legali stragiudiziali, non vi è prova che l'attrice le abbia sostenute, non risultando i pretesi esborsi documentati, essendo in atti una mera pro-forma di fattura che, come tale, non prova il sostenimento del relativo costo. Secondo la Corte di Cassazione, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e, dunque, la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. ordinanza 17.5.2022, n.
15732). Quindi, va disconosciuto il diritto dell'attrice alla refusione delle spese legali per l'attività svolta dal suo legale in via stragiudiziale.
Stante la soccombenza della convenuta, spetta all'attrice il rimborso delle spese afferenti alla procedura di negoziazione assistita nella di euro 441,00 e del costo sostenuto per il C.T.P. nella misura di euro
350,00 (doc. 37 delle note conclusive).
In conclusione, va condannata a risarcire il danno sofferto dall'attrice nella misura Controparte_1 di complessivi euro 8.196,20 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi sulle somme indicate sopra.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano, nell'ammontare indicato Controparte_1 nel dispositivo, tenendo a mente i parametri intermedi tra quelli minimi e medi delle fasi di studio di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, in cui si è articolato il giudizio, in pagina 8 di 9 ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Nei rapporti interni, le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto del 21.5.2025, vanno definitivamente poste a carico di , in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al risarcimento del danno di euro 8.196,20 in favore di , Controparte_1 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato nella motivazione;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in euro 3.808,50 per compensi ed in euro 270,43 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di nei rapporti interni. Controparte_1
Reggio Emilia, 10.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, nella persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1223/2023 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato STEFANO SPALLANZANI presso Parte_1 il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA DANUBIO, N. 13, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato PAOLO FERRATI presso il cui Controparte_1 studio in REGGIO EMILIA, VIA PANSA, N. 1, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.10.2025.
FATTO
La GN ha convenuto in giudizio assumendone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione all'evento occorso il 28.1.2013 quando, mentre si accingeva ad entrare all'interno del punto vendita sito in Casalgrande, sulla S.P. n. 467, dopo aver superato la prima porta automatica esterna, impattava violentemente con il volto ed il ginocchio destro contro la seconda porta automatica, aperta al momento del suo passaggio, che si richiudeva improvvisamente.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza reietta, accertata e dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., della società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, condannarla: CP_1
pagina 2 di 9 - al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patiendi dalla SI.ra , in Parte_1 occasione e in conseguenza del sinistro de quo, danni quantificati (salvo diverso conteggio) in
€uro 11.778,00= o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
- al rimborso delle conseguenti spese mediche sostenute e sostenende dalla SI.ra
[...]
, spese quantificate in €uro 863,20= o in quella diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 che risulterà dovuta in corso di causa;
- al risarcimento delle somme dovute per l'assistenza tecnica-legale stragiudiziale per un importo di € 2.764,76= o in quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
- il tutto per un risarcimento complessivo in favore della SI.ra quantificato Parte_1 in €uro 15.405,96= o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla domanda al saldo.
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA
- Accertato e dichiarato un concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro,
CONDANNARE la società in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti dall'attrice nella diversa somma che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, ha negato la propria responsabilità, contestando: Controparte_1
1) che il sinistro si fosse verificato con le modalità descritte dall'attrice; 2) che, in ogni caso,
l'evento si era verificato per colpa esclusiva o, comunque, prevalente della GN;
3) Parte_1 che i danni non erano provati e, in ogni caso, sovrastimati.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica Parte_1 certificata in data 27 febbraio 2023;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro , contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti, da CP_1 un lato, dalla quota di responsabilità attribuibile alla convenuta e, dall'altro lato, dalle pagina 3 di 9 conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa parzialmente la prova orale formulata dall'attrice. Escussi i testi, è stata disposta una c.t.u. medico-legale.
Ultimata l'istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 9.10.2025, con termine sino al 10.9.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità delle cose in custodia.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U.
30.6.2022, n. 20943).
In ordine al nesso di causa, si ritiene che lo stesso sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad es. una caldaia che scoppia); qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso caudale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ad es. una buca in cui si inciampa).
Quanto al caso fortuito, la Corte di Cassazione ha precisato, anche di recente, che incombe sul custode
“la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova pagina 4 di 9 fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa
(ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del
2023, cit.)” (Cass. 8.7.2024, n. 18518).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta del danneggiato è imprevedibile allorché, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, essa costituisca un'evenienza non ragionevole o accettabile e, quindi, possa ritenersi eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata, in applicazione del criterio della causalità adeguata. Solo in tal caso, la condotta incauta della vittima determina il completo venir meno del nesso eziologico, assumendo altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c.. Sempre in argomento, la Corte di Cassazione ha ben evidenziato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto pagina 5 di 9 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 3.4.2019, n. 9315).
Il giudizio di imprevedibilità deve svolgersi considerando la prospettiva del custode, accertando se, secondo una prognosi postuma, era prevedibile ex ante, da parte di quest'ultimo, la condotta colposa tenuta dal danneggiato (Cass. 31.10.2017, n. 25837, Cass. S.U. 30.6.2022, n. 20943).
Pertanto, e concludendo sul punto, a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno, “comprensivo anche della condotta incauta della vittima”, che determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme (Cass. ord. 1.2,2018, n. 2481) e che assume altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c. c. (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27724).
2.
Passando al merito, l'attrice ha adeguatamente provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, avendo trovato le deduzioni attoree conferma nell'istruttoria orale.
In particolare, la teste presente ai fatti, all'udienza del 28.3.2024 ha confermato Testimone_1 integralmente i capitoli 2, 3, 4 e 5 della memoria istruttoria attorea, precisando di trovarsi, rispetto alla GN , circa due passi indietro (“
2. Vero che la mattina del 28.01.2013 si trovava Parte_1 all'ingresso del punto vendita sito in Casalgrande, S.P. n. 467? 3. Vero che la mattina del CP_1
28.01.2013 superava la porta esterna del punto vendita sito in Casalgrande, S.P. n. 467 seguendo CP_1 la SI.ra che si trovava davanti a Lei? 4. Vero che la mattina del 28.01.2013 superata Parte_1 la porta esterna del punto vendita sito in Casalgrande, S.P. n. 467 la SI.ra si CP_1 Parte_1 apprestava a superare la porta interna posta alla sua sinistra quando, improvvisamente, la porta scorrevole si chiudeva? 5. Vero che la mattina del 28.01.2013 la SI.ra sbatteva con il Parte_1 volto ed il ginocchio destro contro la porta interna scorrevole del punto vendita sito in CP_1
Casalgrande, S.P. n. 467?”). Il teste , dipendente , sentito all'udienza del Testimone_2 CP_1
6.6.2024, interrogato sul capitolo 7 della suddetta memoria istruttoria (“Vero che la mattina del
28.01.2013 la SI.ra entrava all'interno del punto vendita sito in Casalgrande, Parte_1 CP_1
S.P. n. 467 lamentando dolore e con il naso sanguinante?”), ha riferito di avere appreso da una cliente che la GN si era infortunata e che in ragione di ciò le aveva prestato soccorso. Parte_1
pagina 6 di 9 Da quanto sopra consegue che risulta provato: a) che la GN , la mattina del 28.1.2013, si Parte_1 trovava presso il punto vendita;
b) che superata la prima porta automatica di accesso al CP_1 supermercato, nel passare attraverso la seconda porta, aperta al momento del suo passaggio, questa si era improvvisamente richiusa;
c) che a causa di ciò, aveva sbattuto il volto ed il ginocchio contro il vetro della porta automatica, riportando lesioni.
In definitiva, le risultanze istruttorie confermano la dinamica del fatto nei termini descritti dall'attrice.
Vi è dunque evidenza della derivazione causale del danno dalla cosa in custodia.
Così assolto, da parte dell'attrice, l'onere della prova su di essa gravante, spettava a Controparte_1 offrire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. ovvero la prova del caso fortuito. Tale onere non
è stato però assolto;
la convenuta si è limitata ad ipotizzare che la GN si stesse Parte_1 affrettando verso la porta automatica, mentre l'anta si stava richiudendo oppure quando l'apertura dell'anta non si si era ancora completata, ma tali asserzioni sono rimaste del tutto indimostrate, non essendo state formulate, sul punto, istanze istruttorie.
Quanto, poi, alla presunta visibilità della porta in ragione della presenza di un grosso adesivo recante la scritta “entrata”, posto sulla porta all'altezza del viso di una persona adulta, valga osservarsi che, come condivisibilmente osservato dalla difesa attorea, detto adesivo, essendo attaccato alla porta, avrebbe potuto essere visto solo se la porta fosse stata chiusa, diversamente scorrendo con essa fino a porsi dietro l'altra anta.
Dunque, alla luce della giurisprudenza richiamata sopra e delle risultanze istruttorie acquisite, deve escludersi che il comportamento attoreo abbia interrotto il nesso causale tra la cosa ed il danno, e che alla verificazione di quest'ultimo abbia, in alcuna misura, concorso l'attrice.
3.
Passando al quantum del risarcimento, sulla base della c.t.u. medico – legale affidata al dott. CP_2 risulta accertato che le lesioni lamentate, consistenti in un “Trauma facciale con frattura
[...] parcellare sostanzialmente composta delle ossa nasali;
contusione/distorsione ginocchio dx”, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, al 50% di 20 giorni e al
25% di 30 giorni, postumi, ormai stabilizzati, menomativi dell'integrità psico-fisica nella misura del
3,5% e spese mediche, congrue e pertinenti, di complessivi euro 862,20.
Le suesposte conclusioni peritali, in quanto motivate in maniera logica e coerente, in aderenza al quesito, meritano piena adesione e, del resto, risultano condivise dagli stessi C.T.P. di entrambe le parti.
Tanto premesso, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, il danno va quantificato come in appresso, senza riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva interiore, non avendo l'attrice allegato la sussistenza di elementi idonei a consentire anche solo di presumere pagina 7 di 9 l'esistenza di tale voce di danno, come noto morfologicamente diverso da quello biologico/dinamico- relazionale conseguente alla lesione stessa. Peraltro, l'assoluta modestia del danno, che il C.T.U. ha stimato nella percentuale del 3,5%, conduce ad escludere in radice l'esistenza dell'asserita sofferenza interiore.
Dunque, vanno liquidati euro 2.100,00 per il danno da inabilità temporanea parziale, escluso quello da sofferenza soggettiva interiore ed euro 4.443,00 per il solo danno biologico/dinamico-relazionale, avuto riguardo alla percentuale di invalidità intermedia tra il 3% e il 4% stimata dal C.T.U. e all'età di 44 dell'attrice al momento del fatto.
Sulle predette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (28.1.2013) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, spettano gli interessi legali sino all'effettivo pagamento.
Spetta, anche, il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, documentate in atti nella misura di euro 862,20, che il C.T.U. ha ritenuto congrue e pertinenti, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ogni esborso ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate sino al saldo.
Quanto alle spese legali stragiudiziali, non vi è prova che l'attrice le abbia sostenute, non risultando i pretesi esborsi documentati, essendo in atti una mera pro-forma di fattura che, come tale, non prova il sostenimento del relativo costo. Secondo la Corte di Cassazione, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e, dunque, la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. ordinanza 17.5.2022, n.
15732). Quindi, va disconosciuto il diritto dell'attrice alla refusione delle spese legali per l'attività svolta dal suo legale in via stragiudiziale.
Stante la soccombenza della convenuta, spetta all'attrice il rimborso delle spese afferenti alla procedura di negoziazione assistita nella di euro 441,00 e del costo sostenuto per il C.T.P. nella misura di euro
350,00 (doc. 37 delle note conclusive).
In conclusione, va condannata a risarcire il danno sofferto dall'attrice nella misura Controparte_1 di complessivi euro 8.196,20 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi sulle somme indicate sopra.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano, nell'ammontare indicato Controparte_1 nel dispositivo, tenendo a mente i parametri intermedi tra quelli minimi e medi delle fasi di studio di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, in cui si è articolato il giudizio, in pagina 8 di 9 ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Nei rapporti interni, le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto del 21.5.2025, vanno definitivamente poste a carico di , in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al risarcimento del danno di euro 8.196,20 in favore di , Controparte_1 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato nella motivazione;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in euro 3.808,50 per compensi ed in euro 270,43 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di nei rapporti interni. Controparte_1
Reggio Emilia, 10.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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