Art. 5.
I rapporti derivanti dalla presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
I rapporti derivanti dalla presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.