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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5211 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Carla C.F._1
Valentino che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Aldo e Anna Maria De Montis,
che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura speciale in atti,
1 Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La Causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
“Nell'interesse delle parti: Voglia il Tribunale:
1)Confermato l'affido condiviso per il figlio minore , nato a [...] il Persona_1
10.10.2012, ne sia disposta la collocazione paritetica presso entrambi i genitori con alternanza settimanale, dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo, ferma la ripartizione relativa ai periodi pasquali, natalizi ed estivi ed ai compleanni, sia di che dei genitori, come Per_1
già disciplinata nel decreto di cui al verbale del 9.12.2022 (VG. 6838/2022). Ai fini delle registrazioni anagrafiche il luogo di residenza del minore resterà quello del domicilio materno.
2)Le parti, di comune accordo, potranno modificare quanto indicato al precedente punto 1), in funzione di esigenze sopravvenute. Inoltre, con specifico riferimento alle gare di go-kart, qualora debbano svolgersi nel periodo di permanenza presso la madre, il signor si impegna a Parte_1
darne comunicazione alla madre con congruo preavviso e, ove essa presti il consenso, a far recuperare i giorni impiegati per le gare con un periodo di pari durata che verrà concordato fra le parti.
3)Disporre che il genitore alle cui cure il minore non sia affidato nella settimana di spettanza dell'altro possa sentirlo quotidianamente al telefono.
4)Avuto riguardo ai redditi dichiarati e documentati nel presente procedimento dalle parti disporre che il corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
entro il giorno 5 del mese di riferimento, la somma di € 600,00 oltre adeguamento ISTAT
annuale, modifica che entrerà in vigore a decorrere dalla sentenza che recepirà i presenti accordi.
2 Disporre altresì, sull'accordo di entrambi i coniugi, che la sia destinataria Controparte_1
esclusiva dell'assegno unico per il minore figlio, che resterà fiscalmente a carico dei genitori al
50% per ciascuno.
5)Disporre che le spese straordinarie per il figlio siano suddivise in ragione dell'80% Per_1
in capo al e del residuo 20% in capo alla signora . I perdetti oneri Parte_1 CP_1
straordinari saranno disciplinati dal protocollo CNF in vigore (attualmente quello del 29.11.2017)
e dovranno essere rimborsati al genitore che li ha anticipati nel termine fissato per il pagamento del rateo di mantenimento successivo all'anticipazione della spesa. In ogni caso, prima di affrontare una spesa straordinaria ciascun genitore è tenuto ad interpellare l'altro, salva l'urgenza,
in particolare per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private. Le
altre spese extra assegno sono subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori,
precisandosi fin d'ora che sarà rimessa al minore la scelta fra lezioni di musica ovvero di box.
Resteranno totalmente a carico del signor le spese per l'istruzione del figlio Parte_1
per l'anno scolastico in corso, (per il futuro si opta per l'istruzione pubblica e le relative spese saranno suddivise fra i genitori nella percentuale di cui sopra); per la disciplina sportiva del go kart, incluse le trasferte e comunque ogni onere relativo o inerente detta attività sportiva;
la signora dovrà comunque dare il proprio assenso per la predetta attività sportiva e per ogni CP_1
attività straordinaria, anche con riferimento a quelle per le quali le spese ricadono integralmente sul signor . Parte_1
6) Le parti concordano che l'accordo abbia vigore a partire dal prossimo primo novembre.
7)Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/08/2024, ha chiesto la modifica della Parte_1
3 regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore , Persona_1
nato il [...] dall'unione sentimentale tra il ricorrente e odierna Controparte_1
parte resistente, come disposte con provvedimento del 9/12/2022.
All'udienza del 15/10/2025 le parti sono comparse personalmente davanti al giudice delegato,
dichiarando di accordarsi per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la controversia debba essere definita secondo gli accordi raggiunti tra le parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così dispone:
1) affida il figlio minore , nato a [...] il [...], congiuntamente a Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione paritetica dello stesso presso entrambi i genitori con alternanza settimanale, dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo, ferma la ripartizione relativa ai periodi pasquali, natalizi ed estivi ed ai compleanni, sia di che dei genitori, Per_1
come già disciplinata nel decreto di cui al verbale del 9.12.2022 (VG. 6838/2022). Ai fini delle registrazioni anagrafiche il luogo di residenza del minore resterà quello del domicilio materno.
2)Dispone che le parti, di comune accordo, potranno modificare quanto indicato al precedente punto 1), in funzione di esigenze sopravvenute. Inoltre, con specifico riferimento alle gare di go-
kart, qualora debbano svolgersi nel periodo di permanenza presso la madre, il signor Parte_1
si impegna a darne comunicazione alla madre con congruo preavviso e, ove essa presti il consenso, a far recuperare i giorni impiegati per le gare con un periodo di pari durata che verrà
concordato fra le parti.
4 3)Dispone che il genitore alle cui cure il minore non sia affidato nella settimana di spettanza dell'altro possa sentirlo quotidianamente al telefono.
4)Dispone che corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
entro il giorno 5 del mese di riferimento, la somma di € 600,00 oltre adeguamento ISTAT
annuale, modifica che entrerà in vigore a decorrere dalla sentenza che recepirà i presenti accordi.
Dispone altresì, sull'accordo di entrambi i coniugi, che la sia destinataria Controparte_1
esclusiva dell'assegno unico per il minore figlio, che resterà fiscalmente a carico dei genitori al
50% per ciascuno.
5)Dispone che le spese straordinarie per il figlio siano suddivise in ragione dell'80% Per_1
in capo al e del residuo 20% in capo alla signora . I perdetti oneri Parte_1 CP_1
straordinari saranno disciplinati dal protocollo CNF in vigore (attualmente quello del 29.11.2017)
e dovranno essere rimborsati al genitore che li ha anticipati nel termine fissato per il pagamento del rateo di mantenimento successivo all'anticipazione della spesa. In ogni caso, prima di affrontare una spesa straordinaria ciascun genitore è tenuto ad interpellare l'altro, salva l'urgenza,
in particolare per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private. Le
altre spese extra assegno sono subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori,
precisandosi fin d'ora che sarà rimessa al minore la scelta fra lezioni di musica ovvero di box.
Resteranno totalmente a carico del signor le spese per l'istruzione del figlio Parte_1
per l'anno scolastico in corso, (per il futuro si opta per l'istruzione pubblica e le relative spese saranno suddivise fra i genitori nella percentuale di cui sopra); per la disciplina sportiva del go kart, incluse le trasferte e comunque ogni onere relativo o inerente detta attività sportiva;
la signora dovrà comunque dare il proprio assenso per la predetta attività sportiva e per ogni CP_1
attività straordinaria, anche con riferimento a quelle per le quali le spese ricadono integralmente
5 sul signor . Parte_1
6) Dà atto che parti concordano che l'accordo abbia vigore a partire dal prossimo primo novembre.
Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cagliari il 17/10/2025 nella camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5211 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Carla C.F._1
Valentino che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Aldo e Anna Maria De Montis,
che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura speciale in atti,
1 Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La Causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
“Nell'interesse delle parti: Voglia il Tribunale:
1)Confermato l'affido condiviso per il figlio minore , nato a [...] il Persona_1
10.10.2012, ne sia disposta la collocazione paritetica presso entrambi i genitori con alternanza settimanale, dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo, ferma la ripartizione relativa ai periodi pasquali, natalizi ed estivi ed ai compleanni, sia di che dei genitori, come Per_1
già disciplinata nel decreto di cui al verbale del 9.12.2022 (VG. 6838/2022). Ai fini delle registrazioni anagrafiche il luogo di residenza del minore resterà quello del domicilio materno.
2)Le parti, di comune accordo, potranno modificare quanto indicato al precedente punto 1), in funzione di esigenze sopravvenute. Inoltre, con specifico riferimento alle gare di go-kart, qualora debbano svolgersi nel periodo di permanenza presso la madre, il signor si impegna a Parte_1
darne comunicazione alla madre con congruo preavviso e, ove essa presti il consenso, a far recuperare i giorni impiegati per le gare con un periodo di pari durata che verrà concordato fra le parti.
3)Disporre che il genitore alle cui cure il minore non sia affidato nella settimana di spettanza dell'altro possa sentirlo quotidianamente al telefono.
4)Avuto riguardo ai redditi dichiarati e documentati nel presente procedimento dalle parti disporre che il corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
entro il giorno 5 del mese di riferimento, la somma di € 600,00 oltre adeguamento ISTAT
annuale, modifica che entrerà in vigore a decorrere dalla sentenza che recepirà i presenti accordi.
2 Disporre altresì, sull'accordo di entrambi i coniugi, che la sia destinataria Controparte_1
esclusiva dell'assegno unico per il minore figlio, che resterà fiscalmente a carico dei genitori al
50% per ciascuno.
5)Disporre che le spese straordinarie per il figlio siano suddivise in ragione dell'80% Per_1
in capo al e del residuo 20% in capo alla signora . I perdetti oneri Parte_1 CP_1
straordinari saranno disciplinati dal protocollo CNF in vigore (attualmente quello del 29.11.2017)
e dovranno essere rimborsati al genitore che li ha anticipati nel termine fissato per il pagamento del rateo di mantenimento successivo all'anticipazione della spesa. In ogni caso, prima di affrontare una spesa straordinaria ciascun genitore è tenuto ad interpellare l'altro, salva l'urgenza,
in particolare per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private. Le
altre spese extra assegno sono subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori,
precisandosi fin d'ora che sarà rimessa al minore la scelta fra lezioni di musica ovvero di box.
Resteranno totalmente a carico del signor le spese per l'istruzione del figlio Parte_1
per l'anno scolastico in corso, (per il futuro si opta per l'istruzione pubblica e le relative spese saranno suddivise fra i genitori nella percentuale di cui sopra); per la disciplina sportiva del go kart, incluse le trasferte e comunque ogni onere relativo o inerente detta attività sportiva;
la signora dovrà comunque dare il proprio assenso per la predetta attività sportiva e per ogni CP_1
attività straordinaria, anche con riferimento a quelle per le quali le spese ricadono integralmente sul signor . Parte_1
6) Le parti concordano che l'accordo abbia vigore a partire dal prossimo primo novembre.
7)Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/08/2024, ha chiesto la modifica della Parte_1
3 regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore , Persona_1
nato il [...] dall'unione sentimentale tra il ricorrente e odierna Controparte_1
parte resistente, come disposte con provvedimento del 9/12/2022.
All'udienza del 15/10/2025 le parti sono comparse personalmente davanti al giudice delegato,
dichiarando di accordarsi per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la controversia debba essere definita secondo gli accordi raggiunti tra le parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così dispone:
1) affida il figlio minore , nato a [...] il [...], congiuntamente a Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione paritetica dello stesso presso entrambi i genitori con alternanza settimanale, dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo, ferma la ripartizione relativa ai periodi pasquali, natalizi ed estivi ed ai compleanni, sia di che dei genitori, Per_1
come già disciplinata nel decreto di cui al verbale del 9.12.2022 (VG. 6838/2022). Ai fini delle registrazioni anagrafiche il luogo di residenza del minore resterà quello del domicilio materno.
2)Dispone che le parti, di comune accordo, potranno modificare quanto indicato al precedente punto 1), in funzione di esigenze sopravvenute. Inoltre, con specifico riferimento alle gare di go-
kart, qualora debbano svolgersi nel periodo di permanenza presso la madre, il signor Parte_1
si impegna a darne comunicazione alla madre con congruo preavviso e, ove essa presti il consenso, a far recuperare i giorni impiegati per le gare con un periodo di pari durata che verrà
concordato fra le parti.
4 3)Dispone che il genitore alle cui cure il minore non sia affidato nella settimana di spettanza dell'altro possa sentirlo quotidianamente al telefono.
4)Dispone che corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
entro il giorno 5 del mese di riferimento, la somma di € 600,00 oltre adeguamento ISTAT
annuale, modifica che entrerà in vigore a decorrere dalla sentenza che recepirà i presenti accordi.
Dispone altresì, sull'accordo di entrambi i coniugi, che la sia destinataria Controparte_1
esclusiva dell'assegno unico per il minore figlio, che resterà fiscalmente a carico dei genitori al
50% per ciascuno.
5)Dispone che le spese straordinarie per il figlio siano suddivise in ragione dell'80% Per_1
in capo al e del residuo 20% in capo alla signora . I perdetti oneri Parte_1 CP_1
straordinari saranno disciplinati dal protocollo CNF in vigore (attualmente quello del 29.11.2017)
e dovranno essere rimborsati al genitore che li ha anticipati nel termine fissato per il pagamento del rateo di mantenimento successivo all'anticipazione della spesa. In ogni caso, prima di affrontare una spesa straordinaria ciascun genitore è tenuto ad interpellare l'altro, salva l'urgenza,
in particolare per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private. Le
altre spese extra assegno sono subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori,
precisandosi fin d'ora che sarà rimessa al minore la scelta fra lezioni di musica ovvero di box.
Resteranno totalmente a carico del signor le spese per l'istruzione del figlio Parte_1
per l'anno scolastico in corso, (per il futuro si opta per l'istruzione pubblica e le relative spese saranno suddivise fra i genitori nella percentuale di cui sopra); per la disciplina sportiva del go kart, incluse le trasferte e comunque ogni onere relativo o inerente detta attività sportiva;
la signora dovrà comunque dare il proprio assenso per la predetta attività sportiva e per ogni CP_1
attività straordinaria, anche con riferimento a quelle per le quali le spese ricadono integralmente
5 sul signor . Parte_1
6) Dà atto che parti concordano che l'accordo abbia vigore a partire dal prossimo primo novembre.
Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cagliari il 17/10/2025 nella camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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