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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/07/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 6598/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NICOLA CAPEZZUTO attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
STRAZZERA FRANCESCA convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato alla controparte in data 10.09.2020
[...]
citava in giudizio la opposta premettendo che in data Pt_1
15/07/2020 le era stato notificato, in qualità di fideiussore, D.I. n.
1480/2020, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 02.07.2020 GU dott. D'ONOFRIO della I sezione civile. La premetteva che il credito fatto valere in sede monitoria Pt_1
nasce dall'apertura, da parte di tale (debitore Persona_1
principale), presso la , del conto corrente n. 10571715 Controparte_2
assistito da un'apertura di credito fino ad €. 15.000,00.
A garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di c/c di cui sopra la si costituiva fideiussore per un importo massimo di Parte_1
€. 20.000,00.
Proprio in virtù della citata posizione di garanzia alla è stato Pt_1
dunque ingiunto il pagamento di €. 21.860,53, oltre interessi convenzionali dal 14/07/2017 e spese di procedura.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la sig.ra ha proposto Pt_1
opposizione con atto di citazione notificato in data 10.09.2020.
La ha in primo luogo eccepito la decadenza della società Pt_1
opposta dal diritto di agire nei confronti di essa garante per violazione dell'art. 1957 c.c. per non avere il creditore, entro sei mesi, proposto le sue istanze contro il debitore e per non averle con diligenza continuate.
In dettaglio la ha eccepito che l'azione nei confronti del Pt_1
garante è subordinata dunque alle istanze di recupero da rivolgere al debitore principale entro sei o due mesi dalla scadenza e che manca la prova che ci sia avvenuto.
In citazione si evidenzia infatti che essendo cessato il rapporto di c/c del debitore principale nel febbraio 2008, la avrebbe dovuto Per_1 CP_3
iniziare le azioni nei suoi confronti e coltivarle diligentemente, ma di ciò non vi sarebbe prova, per cui l'opposta sarebbe decaduta dall'azione di recupero nei confronti dell'opponente nella sua qualità di fideiussore.
pag. 2/19 Rileva, ancora, la che esiste previsione contrattuale all'art. 6 Pt_1
del contratto di fideiussione in cui si stabilisce che “i diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato” e che detta previsione contrattuale sarebbe nulla per violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a)
L. 287/1990.
Secondo l'opponente il contratto di fideiussione sottoscritto riproduce, pedissequamente, lo schema delle fideiussioni bancarie predisposto dall'ABI (associazione bancaria italiana) nel luglio dell'anno 2003, che poi la stessa Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005 ha dichiarato in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La opponente dunque eccepisce la inapplicabilità della deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza dell'opposta dall'esercizio dell'azione nei confronti della opponente/garante.
Sempre in citazione la ha altresì' eccepito la prescrizione del Pt_1
diritto dell'opposta di agire per il recupero delle somme nei confronti dell'opponente.
Unico atto utile ai fini delle interruzione della prescrizione nei confronti dell'opponente sarebbe la notifica del DI opposto non potendo assurgere al rango di atto interruttivo la missiva stragiudiziale di costituzione in mora recapitata in data 05/09/2018 con un'unica raccomandata a/r indirizzata ad entrambi i debitori, seguita poi in data 15/07/2020 dalla notifica del D.I. opposto in questa sede.
pag. 3/19 Evidenzia la opponente che prima della messa in mora del 05/09/2018, nessun atto di interruzione della prescrizione è stato recapitato all'opponente, sicché risulta decorso, nei suoi confronti, il termine decennale di maturazione della prescrizione.
Ed infatti, il conto corrente del risulterebbe chiuso nel febbraio Per_1
2008, per cui è evidente che dalla chiusura del conto nel febbraio 2008, alla data di costituzione in mora nel settembre 2018 (per la quale non vi sarebbe peraltro prova di spedizione e ricezione da parte della opponente) il termine decennale risultava già decorso.
La eccepisce infine in via gradata l'esistenza di un limite di Pt_1
garanzia contrattualmente previsto avendo l'opponente limitato, espressamente, la propria garanzia ad €. 20.000,00, mentre con il D.I. opposto le è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 21.860,53, oltre interessi convenzionali dal 14/07/2017 e spese di procedura.
Si è costituita in giudizio quale Controparte_4
mandataria della , già CP_1 CP_5
La opposta ha evidenziato che in data 25 gennaio 2006 il sig.
[...]
titolare della omonima ditta individuale con sede in CURTI (CE) Per_1
aveva stipulato con la .a. filiale di il contratto Controparte_6 CP_2
di conto corrente denominato Piccole Imprese Light avente n. 10571715.
Nella stessa data il sig. dichiarava alla Persona_1 Controparte_7
di accettare la concessione di una linea di credito continuativa per
[...]
apertura di credito in conto corrente valida sino a revoca di € 15.000,00 usufruibile per elasticità di cassa a valere sul c/c n. 10571715
Il giorno successivo 26.01.2006 la opponente si Parte_1
costituiva fideiussore del Sig. sino alla concorrenza Persona_1
pag. 4/19 dell'importo di €. 20.000,00 per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso dipendenti da operazioni bancarie di Controparte_7
qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo, con la specificazione che la fideiussione garantiva tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
La opposta evidenziava in comparsa che in data 13.02.2008 la
[...]
aveva inviato al sig. lettera raccomandata CP_7 Persona_1
con la quale comunicava la revoca dell'apertura di credito di €. 15.000,00, il recesso dal contratto di conto corrente con formale espresso invito al versamento della relativa esposizione pari ad €. 18.400,00.
La messa in mora relativa al pagamento della somma sopra menzionata veniva rivolta anche alla garante sig. ra . Parte_1
In data 26.08.2009 il sig. si dichiarava Persona_1
disponibile al ripianamento della propria esposizione contro versamento della complessiva somma di € 13.000, senza l'indicazione di alcun termine né modalità di adempimento.
In data 08.09.2009 la banca comunicava la mancata adesione alla proposta del dichiarandosi invece disponibile ad accettare, a saldo e Per_1
stralcio della posizione creditoria, il versamento della somma di €.
16.000,00 in unica soluzione entro e non oltre il 28.10.2009.
In non faceva pervenire alcun riscontro e dunque la banca non Per_1
data 20.10.2011 rinnovava l'invito al pagamento che sia pure regolarmente ricevuto non sortiva alcun effetto.
pag. 5/19 La missiva del 20.10.2011 risulta inviata al ed è stata prodotta Per_1
ricevuta di ricezione della raccomandata a.r. del 03.11.2011. Pers In data 27.08.2018 il legale della opposta diffidava e Persona_1
al pagamento della debitoria pari ad €. 21.860,53 oltre Parte_1
interessi dall'1.8.2017 al soddisfo.
Anche questa diffida non sortiva alcun risultato e dunque alla
[...]
resasi nelle more cessionaria del credito vantato Controparte_4
da non restava che agire per il recupero del credito, ottenendo CP_7
il decreto ingiuntivo n. 1480/2020 opposto.
Nel merito della opposizione la opposta deduceva, quanto alla decadenza dalla facoltà di agire in danno della garante ex art. 1957 c.c., essendo decorsi 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, che tale eccezione sarebbe infondata stante il tenore letterale dell'art. 6 del contratto
“autorizzazione ad agire anche oltre i termini di cui all'art. 1957 c.c.” con il quale il fideiussore ha consentito espressamente alla banca di azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore e dei fideiussori anche decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c..
La convenuta chiedeva dunque il rigetto dell”opposizione e la conferma del
DI.
Veniva ancora eccepita l'incompetenza dell'adito Tribunale in luogo della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli.
In corso di giudizio veniva esperito percorso di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente come da verbale versato in atti da parte opponente in data 14.04.2022 .
Rigettata la concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto , concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, in assenza di attività
pag. 6/19 istruttoria, la causa era assegnata in decsione con i termini ex art. 190 cpc all'udienza dell'11.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare pag. 7/19 semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante
In primo luogo, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n.
6091 del 04/03/2020)..
In tema di ripartizione dell'onere probatorio il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001).
Prima di passare alla disamina dei motivi di opposizione occorre sgombrare il campo circa la sussistenza di eventuali cause di improcedibilità o inammissibilità, avendo in primis parte opponente eccepito la prescrizione dei diritto vantato dalla opposta nei suoi confronti e parte opposta la incompetenza del Tribunale Ordinario di SMCV in favore della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli.
pag. 8/19 Sostiene la che nei suoi confronti non sarebbe intervenuto Pt_1
alcun atto interruttivo fino al febbraio 2018.
Va rilevato con riguardo alla sollevata eccezione di prescrizione, trattandosi di obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., come venga in ausilio la disciplina dettata dall'art. 1310 c.c. comma 1.
In tema di interruzione della prescrizione: gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La giurisprudenza sul punto è univoca nell'affermare che: “Nel caso di solidarietà tra più obbligati l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1,
c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022).
A ciò va aggiunto che “La disciplina dell'art. 1310 c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina pag. 9/19 l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8136 del 15 giugno 2001).
Dunque gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa è fondato sull'inadempimento di un rapporto di conto corrente chiuso nel 2008:
La prescrizione decennale si sarebbe compiuta nel 2018 ma sono intervenuti più atti interruttivi della prescrizione.
Vi è in atti riconoscimento del debito del –coobbligato Persona_1
non opponente - del 26.08.2009 nonché lettera di messa in mora del
20.10.2011 (all.7 fasc. mon.) regolarmente ricevuta dal Persona_1
e successiva messa in mora ricevuta proprio dalla stessa opponente, come in atti..
Tali atti interruttivi rendono tempestiva l'azione giudiziaria nei confronti del fideiussore.
L'opposta ha dal canto suo eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario adito ex art. 3 del d. lgs. n. 168/2003 in favore della competente sezione specializzata in materia di impresa c.d. Tribunale delle Imprese ai sensi del d. lgs. n. 168/2003.
Secondo l'opponente tale eccezione sarebbe tardiva in quanto lo sarebbe la costituzione in giudizio della opposta non rispettosa dei termini di legge per la costituzione a seguito della vocatio in ius dell'attore.
Si rileva, in proposito, che il differimento di ufficio della data di prima udienza ha fatto slittare i termini per la costituzione del convenuto che pag. 10/19 risulta essere tempestiva. L'eccezione dunque è stata tempestivamente proposta ma è da rigettarsi per le ragioni di seguito evidenziate.
L'art. 3 comma 1, lett. C) del d. lgs. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa le “controversie di cui all'articolo 33 comma secondo della legge 10 ottobre 1990 n. 287” nel caso di specie individuata dall'art. 4 comma 1-ter lett. B nella sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Napoli competente anche per le cause che dovrebbero essere trattate nel distretto della corte di appello di Napoli.
Ebbene, il legislatore ha ritenuto opportuno riservare soltanto a tre delle sezioni specializzate in materia di imprese la competenza inderogabile a decidere sulle violazioni della normativa anticoncorrenziale mentre restano fuori dal novero le azioni proposte dai singoli consumatori per fare valere la nullità del contratto a valle (frutto dell'intesa della quale sia stata accertata la nullità) e per richiedere il risarcimento dei danni, per le quali la competenza deve essere determinata secondo gli ordinari criteri fissati dal codice di rito.
Ne consegue che ogni qual volta sia proposta un'azione per fare valere la nullità dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”, scatta la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese individuate ai sensi dell'art.4, c.
1 ter, D. L.vo 168/03, come modificato dal D. L.vo 3/17, mentre in tutte le altre ipotesi in cui la domanda sia diretta contro il contratto “a valle” sottoscritto dal fideiussore la potestas decidendi resta radicata in capo al giudice monocratico secondo gli ordinari criteri.
pag. 11/19 Di contro, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione prestata .
Tornando ai motivi di opposizione per quel che concerne l'eccepita nullità della fideiussione, va preliminarmente indagata la qualificazione giuridica della garanzia medesima.
Al riguardo, va rammentato che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, con la funzione di sollevare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che va distinto, per oggetto e scopo, dalla fideiussione.
Quanto all'oggetto, "l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore".
La causa in concreto, invece, "è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (Cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947).
Nella pratica, è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia, a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento "a prima pag. 12/19 richiesta" e che può essere rinvenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione.
Quest'ultima, infatti, è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete).
Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento, con immediata disponibilità dell'indennizzo, e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito (Cfr. Trib. Napoli
Nord n. 3553/2022).
Le uniche eccezioni opponibili dal garante autonomo sono state individuate nella nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, nella inesistenza del rapporto garantito, nella nullità del contratto di garanzia stesso e nella c.d. "exceptio doli generalis", per il caso di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore (Cfr. Tribunale
Salerno, 05/03/2020, n. 893).
In particolare (Cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1186/2020), “il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
pag. 13/19 Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.”
In effetti, “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 30181/2018).
Ciò posto, il contratto di garanzia in esame prevede, in tutte le sue clausole, il richiamo al tipo “fideiussione”, per procedere alle deroghe alla relativa disciplina, sottoscritte espressamente,
Non viene, invece, prevista la clausola di pagamento “senza eccezioni”, sicché non può operare il summenzionato principio giurisprudenziale secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale..
pag. 14/19 Compare solo all'art. 7 del contratto di fideiussione la previsione di pagamento a semplice richiesta scritta che non si identifica però con la clausola di cui sopra.
Deve allora, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto (ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali – a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio -- ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Non va sottaciuto che la garanzia per la quale si controverte contempla proprio quelle clausole, esaminate nella sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 41994/2021 (clausola di reviviscenza della fideiussione, clausola di deroga all'art. 1957 c.c. clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale etc).
Il rapporto di garanzia non si limita a garantire specificatamente il solo rapporto derivante dall'apertura del conto corrente ma anche l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al debitore principale..
Tale fideiussione soggiace al vaglio di nullità per essere riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI ed avversato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia quale intesa anticoncorrenziale.
Ebbene, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole pag. 15/19 contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – per violazione della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cfr.
Cass. S.U. sentenza n. 41994/2021)
La nullità del contratto a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, limitatamente però alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Tutte le altre clausole del contratto di fideiussione in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Accertata l'applicazione al contratto di garanzia per cui è giudizio delle clausole dell'intesa anticoncorrenziale lamentata va verificato in concreto se l'eccezione di nullità dell'intera fideiussione possa trovare accoglimento..
L'opponente, non ha provato la sussistenza di circostanze idonee a determinare, l'estensione della nullità all'intero negozio, né dal contratto può desumersi una diversa volontà delle parti.
pag. 16/19 Affinché la nullità delle singole clausole comporti nullità dell'intero contratto, occorre dimostrare che il contraente non lo avrebbe concluso, senza le clausole oggetto della censura di anti-concorrenzialità.
Parte opponente avrebbe dovuto eccepire e poi provare, che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso (Cass.
S.U. sentenza n. 41994/2021).
Ne discende la validità del contratto fideiussorio, e dunque della pretesa creditoria nei confronti della opponente.
La clausola che sancisce l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, va interpretata quale legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale .
Rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta (Trib. S. Maria C.V., GU Bernardel, sent. n. 3079/2022.
Quanto all'ultima eccezione relativa al limite massimo di garanzia prestata dalla nella misura di euro 20.000,00 anche questa eccezione è Pt_1
infondata posto che gli interessi moratori maturati successivamente al recesso della banca per inadempimento del debitore garantito sono a carico del fideiussore anche oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.
pag. 17/19 L'importo al momento del recesso è inferiore ad € 20.000 (euro 18.400,00 nella richiesta di emissione del DI) e sono solo gli interessi moratori ad avere determinato il supero peraltro di poco, a titolo di interessi maturati dal 2011, dell'importo del massimale della fideiussione.
La Suprema Corte ha affermato il principio che in caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia.
Gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
12263 del 12/06/2015).
In definitiva, l'opposizione non merita accoglimento, al pari della eccezione di incompetenza del Tribunale adito avanzata da parte opposta
(per le ragioni di cui in narrativa) e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con assorbimento di tutte le domande spiegate dall'opponente in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013, n.. 16630; Cass. Civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidiate come da dispositivo tenuto conto che non vi stata attività istruttoria
P.Q.M.
pag. 18/19 il GOP dott. Marco de Scisciolo,, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 1480/2020, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 22.06.2020 e depositato in data 02.07.2020 GU dott. D'ONOFRIO della I sezione civile nel procedimento RG 4070/2020 ;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2100,00 oltre spese generali al 15% , IVA e
CPA, come per legge.
.Così deciso in S. Maria C.V., in data 20.07.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 6598/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NICOLA CAPEZZUTO attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
STRAZZERA FRANCESCA convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato alla controparte in data 10.09.2020
[...]
citava in giudizio la opposta premettendo che in data Pt_1
15/07/2020 le era stato notificato, in qualità di fideiussore, D.I. n.
1480/2020, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 02.07.2020 GU dott. D'ONOFRIO della I sezione civile. La premetteva che il credito fatto valere in sede monitoria Pt_1
nasce dall'apertura, da parte di tale (debitore Persona_1
principale), presso la , del conto corrente n. 10571715 Controparte_2
assistito da un'apertura di credito fino ad €. 15.000,00.
A garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di c/c di cui sopra la si costituiva fideiussore per un importo massimo di Parte_1
€. 20.000,00.
Proprio in virtù della citata posizione di garanzia alla è stato Pt_1
dunque ingiunto il pagamento di €. 21.860,53, oltre interessi convenzionali dal 14/07/2017 e spese di procedura.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la sig.ra ha proposto Pt_1
opposizione con atto di citazione notificato in data 10.09.2020.
La ha in primo luogo eccepito la decadenza della società Pt_1
opposta dal diritto di agire nei confronti di essa garante per violazione dell'art. 1957 c.c. per non avere il creditore, entro sei mesi, proposto le sue istanze contro il debitore e per non averle con diligenza continuate.
In dettaglio la ha eccepito che l'azione nei confronti del Pt_1
garante è subordinata dunque alle istanze di recupero da rivolgere al debitore principale entro sei o due mesi dalla scadenza e che manca la prova che ci sia avvenuto.
In citazione si evidenzia infatti che essendo cessato il rapporto di c/c del debitore principale nel febbraio 2008, la avrebbe dovuto Per_1 CP_3
iniziare le azioni nei suoi confronti e coltivarle diligentemente, ma di ciò non vi sarebbe prova, per cui l'opposta sarebbe decaduta dall'azione di recupero nei confronti dell'opponente nella sua qualità di fideiussore.
pag. 2/19 Rileva, ancora, la che esiste previsione contrattuale all'art. 6 Pt_1
del contratto di fideiussione in cui si stabilisce che “i diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato” e che detta previsione contrattuale sarebbe nulla per violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a)
L. 287/1990.
Secondo l'opponente il contratto di fideiussione sottoscritto riproduce, pedissequamente, lo schema delle fideiussioni bancarie predisposto dall'ABI (associazione bancaria italiana) nel luglio dell'anno 2003, che poi la stessa Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005 ha dichiarato in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La opponente dunque eccepisce la inapplicabilità della deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza dell'opposta dall'esercizio dell'azione nei confronti della opponente/garante.
Sempre in citazione la ha altresì' eccepito la prescrizione del Pt_1
diritto dell'opposta di agire per il recupero delle somme nei confronti dell'opponente.
Unico atto utile ai fini delle interruzione della prescrizione nei confronti dell'opponente sarebbe la notifica del DI opposto non potendo assurgere al rango di atto interruttivo la missiva stragiudiziale di costituzione in mora recapitata in data 05/09/2018 con un'unica raccomandata a/r indirizzata ad entrambi i debitori, seguita poi in data 15/07/2020 dalla notifica del D.I. opposto in questa sede.
pag. 3/19 Evidenzia la opponente che prima della messa in mora del 05/09/2018, nessun atto di interruzione della prescrizione è stato recapitato all'opponente, sicché risulta decorso, nei suoi confronti, il termine decennale di maturazione della prescrizione.
Ed infatti, il conto corrente del risulterebbe chiuso nel febbraio Per_1
2008, per cui è evidente che dalla chiusura del conto nel febbraio 2008, alla data di costituzione in mora nel settembre 2018 (per la quale non vi sarebbe peraltro prova di spedizione e ricezione da parte della opponente) il termine decennale risultava già decorso.
La eccepisce infine in via gradata l'esistenza di un limite di Pt_1
garanzia contrattualmente previsto avendo l'opponente limitato, espressamente, la propria garanzia ad €. 20.000,00, mentre con il D.I. opposto le è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 21.860,53, oltre interessi convenzionali dal 14/07/2017 e spese di procedura.
Si è costituita in giudizio quale Controparte_4
mandataria della , già CP_1 CP_5
La opposta ha evidenziato che in data 25 gennaio 2006 il sig.
[...]
titolare della omonima ditta individuale con sede in CURTI (CE) Per_1
aveva stipulato con la .a. filiale di il contratto Controparte_6 CP_2
di conto corrente denominato Piccole Imprese Light avente n. 10571715.
Nella stessa data il sig. dichiarava alla Persona_1 Controparte_7
di accettare la concessione di una linea di credito continuativa per
[...]
apertura di credito in conto corrente valida sino a revoca di € 15.000,00 usufruibile per elasticità di cassa a valere sul c/c n. 10571715
Il giorno successivo 26.01.2006 la opponente si Parte_1
costituiva fideiussore del Sig. sino alla concorrenza Persona_1
pag. 4/19 dell'importo di €. 20.000,00 per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso dipendenti da operazioni bancarie di Controparte_7
qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo, con la specificazione che la fideiussione garantiva tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
La opposta evidenziava in comparsa che in data 13.02.2008 la
[...]
aveva inviato al sig. lettera raccomandata CP_7 Persona_1
con la quale comunicava la revoca dell'apertura di credito di €. 15.000,00, il recesso dal contratto di conto corrente con formale espresso invito al versamento della relativa esposizione pari ad €. 18.400,00.
La messa in mora relativa al pagamento della somma sopra menzionata veniva rivolta anche alla garante sig. ra . Parte_1
In data 26.08.2009 il sig. si dichiarava Persona_1
disponibile al ripianamento della propria esposizione contro versamento della complessiva somma di € 13.000, senza l'indicazione di alcun termine né modalità di adempimento.
In data 08.09.2009 la banca comunicava la mancata adesione alla proposta del dichiarandosi invece disponibile ad accettare, a saldo e Per_1
stralcio della posizione creditoria, il versamento della somma di €.
16.000,00 in unica soluzione entro e non oltre il 28.10.2009.
In non faceva pervenire alcun riscontro e dunque la banca non Per_1
data 20.10.2011 rinnovava l'invito al pagamento che sia pure regolarmente ricevuto non sortiva alcun effetto.
pag. 5/19 La missiva del 20.10.2011 risulta inviata al ed è stata prodotta Per_1
ricevuta di ricezione della raccomandata a.r. del 03.11.2011. Pers In data 27.08.2018 il legale della opposta diffidava e Persona_1
al pagamento della debitoria pari ad €. 21.860,53 oltre Parte_1
interessi dall'1.8.2017 al soddisfo.
Anche questa diffida non sortiva alcun risultato e dunque alla
[...]
resasi nelle more cessionaria del credito vantato Controparte_4
da non restava che agire per il recupero del credito, ottenendo CP_7
il decreto ingiuntivo n. 1480/2020 opposto.
Nel merito della opposizione la opposta deduceva, quanto alla decadenza dalla facoltà di agire in danno della garante ex art. 1957 c.c., essendo decorsi 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, che tale eccezione sarebbe infondata stante il tenore letterale dell'art. 6 del contratto
“autorizzazione ad agire anche oltre i termini di cui all'art. 1957 c.c.” con il quale il fideiussore ha consentito espressamente alla banca di azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore e dei fideiussori anche decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c..
La convenuta chiedeva dunque il rigetto dell”opposizione e la conferma del
DI.
Veniva ancora eccepita l'incompetenza dell'adito Tribunale in luogo della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli.
In corso di giudizio veniva esperito percorso di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente come da verbale versato in atti da parte opponente in data 14.04.2022 .
Rigettata la concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto , concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, in assenza di attività
pag. 6/19 istruttoria, la causa era assegnata in decsione con i termini ex art. 190 cpc all'udienza dell'11.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare pag. 7/19 semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante
In primo luogo, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n.
6091 del 04/03/2020)..
In tema di ripartizione dell'onere probatorio il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001).
Prima di passare alla disamina dei motivi di opposizione occorre sgombrare il campo circa la sussistenza di eventuali cause di improcedibilità o inammissibilità, avendo in primis parte opponente eccepito la prescrizione dei diritto vantato dalla opposta nei suoi confronti e parte opposta la incompetenza del Tribunale Ordinario di SMCV in favore della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli.
pag. 8/19 Sostiene la che nei suoi confronti non sarebbe intervenuto Pt_1
alcun atto interruttivo fino al febbraio 2018.
Va rilevato con riguardo alla sollevata eccezione di prescrizione, trattandosi di obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., come venga in ausilio la disciplina dettata dall'art. 1310 c.c. comma 1.
In tema di interruzione della prescrizione: gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La giurisprudenza sul punto è univoca nell'affermare che: “Nel caso di solidarietà tra più obbligati l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1,
c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022).
A ciò va aggiunto che “La disciplina dell'art. 1310 c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina pag. 9/19 l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8136 del 15 giugno 2001).
Dunque gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa è fondato sull'inadempimento di un rapporto di conto corrente chiuso nel 2008:
La prescrizione decennale si sarebbe compiuta nel 2018 ma sono intervenuti più atti interruttivi della prescrizione.
Vi è in atti riconoscimento del debito del –coobbligato Persona_1
non opponente - del 26.08.2009 nonché lettera di messa in mora del
20.10.2011 (all.7 fasc. mon.) regolarmente ricevuta dal Persona_1
e successiva messa in mora ricevuta proprio dalla stessa opponente, come in atti..
Tali atti interruttivi rendono tempestiva l'azione giudiziaria nei confronti del fideiussore.
L'opposta ha dal canto suo eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario adito ex art. 3 del d. lgs. n. 168/2003 in favore della competente sezione specializzata in materia di impresa c.d. Tribunale delle Imprese ai sensi del d. lgs. n. 168/2003.
Secondo l'opponente tale eccezione sarebbe tardiva in quanto lo sarebbe la costituzione in giudizio della opposta non rispettosa dei termini di legge per la costituzione a seguito della vocatio in ius dell'attore.
Si rileva, in proposito, che il differimento di ufficio della data di prima udienza ha fatto slittare i termini per la costituzione del convenuto che pag. 10/19 risulta essere tempestiva. L'eccezione dunque è stata tempestivamente proposta ma è da rigettarsi per le ragioni di seguito evidenziate.
L'art. 3 comma 1, lett. C) del d. lgs. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa le “controversie di cui all'articolo 33 comma secondo della legge 10 ottobre 1990 n. 287” nel caso di specie individuata dall'art. 4 comma 1-ter lett. B nella sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Napoli competente anche per le cause che dovrebbero essere trattate nel distretto della corte di appello di Napoli.
Ebbene, il legislatore ha ritenuto opportuno riservare soltanto a tre delle sezioni specializzate in materia di imprese la competenza inderogabile a decidere sulle violazioni della normativa anticoncorrenziale mentre restano fuori dal novero le azioni proposte dai singoli consumatori per fare valere la nullità del contratto a valle (frutto dell'intesa della quale sia stata accertata la nullità) e per richiedere il risarcimento dei danni, per le quali la competenza deve essere determinata secondo gli ordinari criteri fissati dal codice di rito.
Ne consegue che ogni qual volta sia proposta un'azione per fare valere la nullità dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”, scatta la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese individuate ai sensi dell'art.4, c.
1 ter, D. L.vo 168/03, come modificato dal D. L.vo 3/17, mentre in tutte le altre ipotesi in cui la domanda sia diretta contro il contratto “a valle” sottoscritto dal fideiussore la potestas decidendi resta radicata in capo al giudice monocratico secondo gli ordinari criteri.
pag. 11/19 Di contro, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione prestata .
Tornando ai motivi di opposizione per quel che concerne l'eccepita nullità della fideiussione, va preliminarmente indagata la qualificazione giuridica della garanzia medesima.
Al riguardo, va rammentato che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, con la funzione di sollevare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che va distinto, per oggetto e scopo, dalla fideiussione.
Quanto all'oggetto, "l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore".
La causa in concreto, invece, "è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (Cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947).
Nella pratica, è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia, a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento "a prima pag. 12/19 richiesta" e che può essere rinvenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione.
Quest'ultima, infatti, è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete).
Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento, con immediata disponibilità dell'indennizzo, e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito (Cfr. Trib. Napoli
Nord n. 3553/2022).
Le uniche eccezioni opponibili dal garante autonomo sono state individuate nella nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, nella inesistenza del rapporto garantito, nella nullità del contratto di garanzia stesso e nella c.d. "exceptio doli generalis", per il caso di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore (Cfr. Tribunale
Salerno, 05/03/2020, n. 893).
In particolare (Cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1186/2020), “il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
pag. 13/19 Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.”
In effetti, “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 30181/2018).
Ciò posto, il contratto di garanzia in esame prevede, in tutte le sue clausole, il richiamo al tipo “fideiussione”, per procedere alle deroghe alla relativa disciplina, sottoscritte espressamente,
Non viene, invece, prevista la clausola di pagamento “senza eccezioni”, sicché non può operare il summenzionato principio giurisprudenziale secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale..
pag. 14/19 Compare solo all'art. 7 del contratto di fideiussione la previsione di pagamento a semplice richiesta scritta che non si identifica però con la clausola di cui sopra.
Deve allora, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto (ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali – a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio -- ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Non va sottaciuto che la garanzia per la quale si controverte contempla proprio quelle clausole, esaminate nella sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 41994/2021 (clausola di reviviscenza della fideiussione, clausola di deroga all'art. 1957 c.c. clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale etc).
Il rapporto di garanzia non si limita a garantire specificatamente il solo rapporto derivante dall'apertura del conto corrente ma anche l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al debitore principale..
Tale fideiussione soggiace al vaglio di nullità per essere riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI ed avversato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia quale intesa anticoncorrenziale.
Ebbene, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole pag. 15/19 contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – per violazione della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cfr.
Cass. S.U. sentenza n. 41994/2021)
La nullità del contratto a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, limitatamente però alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Tutte le altre clausole del contratto di fideiussione in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Accertata l'applicazione al contratto di garanzia per cui è giudizio delle clausole dell'intesa anticoncorrenziale lamentata va verificato in concreto se l'eccezione di nullità dell'intera fideiussione possa trovare accoglimento..
L'opponente, non ha provato la sussistenza di circostanze idonee a determinare, l'estensione della nullità all'intero negozio, né dal contratto può desumersi una diversa volontà delle parti.
pag. 16/19 Affinché la nullità delle singole clausole comporti nullità dell'intero contratto, occorre dimostrare che il contraente non lo avrebbe concluso, senza le clausole oggetto della censura di anti-concorrenzialità.
Parte opponente avrebbe dovuto eccepire e poi provare, che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso (Cass.
S.U. sentenza n. 41994/2021).
Ne discende la validità del contratto fideiussorio, e dunque della pretesa creditoria nei confronti della opponente.
La clausola che sancisce l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, va interpretata quale legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale .
Rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta (Trib. S. Maria C.V., GU Bernardel, sent. n. 3079/2022.
Quanto all'ultima eccezione relativa al limite massimo di garanzia prestata dalla nella misura di euro 20.000,00 anche questa eccezione è Pt_1
infondata posto che gli interessi moratori maturati successivamente al recesso della banca per inadempimento del debitore garantito sono a carico del fideiussore anche oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.
pag. 17/19 L'importo al momento del recesso è inferiore ad € 20.000 (euro 18.400,00 nella richiesta di emissione del DI) e sono solo gli interessi moratori ad avere determinato il supero peraltro di poco, a titolo di interessi maturati dal 2011, dell'importo del massimale della fideiussione.
La Suprema Corte ha affermato il principio che in caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia.
Gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
12263 del 12/06/2015).
In definitiva, l'opposizione non merita accoglimento, al pari della eccezione di incompetenza del Tribunale adito avanzata da parte opposta
(per le ragioni di cui in narrativa) e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con assorbimento di tutte le domande spiegate dall'opponente in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013, n.. 16630; Cass. Civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidiate come da dispositivo tenuto conto che non vi stata attività istruttoria
P.Q.M.
pag. 18/19 il GOP dott. Marco de Scisciolo,, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 1480/2020, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 22.06.2020 e depositato in data 02.07.2020 GU dott. D'ONOFRIO della I sezione civile nel procedimento RG 4070/2020 ;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2100,00 oltre spese generali al 15% , IVA e
CPA, come per legge.
.Così deciso in S. Maria C.V., in data 20.07.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
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