CASS
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 34065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34065 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO Di NI - Presidente - Sent. n. 1195/2025 VI IE CC – 26/09/2025 UE GA - Relatrice - R.G.N. 16649/2025 EN BU M. BE MA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento nel procedimento penale nei confronti di società RI NO e IO srl, in persona del legale rappresentante, avverso l’ordinanza 06/05/2025 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UE GA letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva nell’interesse della società che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il Procuratore della Repubblica di Trento ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del Trento che ha annullato e per l'effetto revocato il decreto di sequestro impeditivo, emesso dal Gip presso il tribunale di Trento, con riferimento ai crediti confluiti nel plafond del cessionario opzionati per utilizzare in compensazione con F24 (meglio specificati nel provvedimento impugnato) nell'ambito di indagini svolte in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod.pen., art. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34065 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 26/09/2025 2 316 ter cod.pen. e d.l. n. 34 del 2020, sequestro eseguito nei confronti della terza cessionaria dei crediti società RI BE e IO srl. 2. A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 comma 1, cod.proc.pen. mancanza di motivazione con riferimento ai criteri adottati e ai risultati acquisiti per la valutazione della prova e violazione dell'articolo 391 cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame, al fine di escludere il in relazione all'ipotesi di reato contestate e in riferimento ai crediti specificamente sottoposti al sequestro in pregiudizio della cessionaria, si sarebbe limitato ad argomentare l’effettivo svolgimento dei lavori poi fatturati sulla scorta dei documenti prodotti dalla parte. La motivazione sarebbe carente in termini di razionalità e idoneità del filo logico seguito dall'organo giudicante per giungere alla conclusione che i documenti depositati dimostrano l'esecuzione dei lavori. In altre parole, mancherebbe una disamina puntuale e completa delle risultanze processuali e delle prove poste a supporto del pronunciamento di annullamento. Chiede l'annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivo non consentito ex art. 606 e 325 cod.proc.pen. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi dell’art. 325 c.p.p. - solo per violazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, la valutazione delle prove e/o il travisamento delle stesse che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) c.p.p. 6. Così delineato l’ambito cognitivo, il ricorrente, al di là della indicazione della violazione di legge denunciata, art. 192 comma 1, cod.proc.pen., contesta la valutazione che il Tribunale del riesame ha operato con riguardo ai documenti prodotti dalla difesa della società cessionaria dei crediti, deducendo la carenza 3 dell’esposizione dell’iter logico seguito dai giudici. Contesta la valutazione della prova documentale, e finanche deduce il suo travisamento, censura che si pone al di fuori del perimetro del sindacato di questa Corte nella materia. Né può ravvisarsi la carenza di motivazione/motivazione apparente là dove i giudici territoriali, pur in modo succinto, hanno argomentato che, sulla scorta dei documenti prodotti dalla difesa, era dimostrata l’effettiva esecuzione dei lavori poi fatturati, elemento questo centrale nella disamina del costrutto accusatorio che il Tribunale non ha condiviso. La motivazione succinta, peraltro, deve essere letta nel corpo motivazionale del provvedimento che ripercorre le indagini svolte e ne trae le conclusioni in punto assenza di . 7. Consegue l’inammissibilità de ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE GA TO Di NI
udita la relazione svolta dal Consigliere UE GA letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva nell’interesse della società che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il Procuratore della Repubblica di Trento ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del Trento che ha annullato e per l'effetto revocato il decreto di sequestro impeditivo, emesso dal Gip presso il tribunale di Trento, con riferimento ai crediti confluiti nel plafond del cessionario opzionati per utilizzare in compensazione con F24 (meglio specificati nel provvedimento impugnato) nell'ambito di indagini svolte in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod.pen., art. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34065 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 26/09/2025 2 316 ter cod.pen. e d.l. n. 34 del 2020, sequestro eseguito nei confronti della terza cessionaria dei crediti società RI BE e IO srl. 2. A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 comma 1, cod.proc.pen. mancanza di motivazione con riferimento ai criteri adottati e ai risultati acquisiti per la valutazione della prova e violazione dell'articolo 391 cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame, al fine di escludere il in relazione all'ipotesi di reato contestate e in riferimento ai crediti specificamente sottoposti al sequestro in pregiudizio della cessionaria, si sarebbe limitato ad argomentare l’effettivo svolgimento dei lavori poi fatturati sulla scorta dei documenti prodotti dalla parte. La motivazione sarebbe carente in termini di razionalità e idoneità del filo logico seguito dall'organo giudicante per giungere alla conclusione che i documenti depositati dimostrano l'esecuzione dei lavori. In altre parole, mancherebbe una disamina puntuale e completa delle risultanze processuali e delle prove poste a supporto del pronunciamento di annullamento. Chiede l'annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivo non consentito ex art. 606 e 325 cod.proc.pen. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi dell’art. 325 c.p.p. - solo per violazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, la valutazione delle prove e/o il travisamento delle stesse che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) c.p.p. 6. Così delineato l’ambito cognitivo, il ricorrente, al di là della indicazione della violazione di legge denunciata, art. 192 comma 1, cod.proc.pen., contesta la valutazione che il Tribunale del riesame ha operato con riguardo ai documenti prodotti dalla difesa della società cessionaria dei crediti, deducendo la carenza 3 dell’esposizione dell’iter logico seguito dai giudici. Contesta la valutazione della prova documentale, e finanche deduce il suo travisamento, censura che si pone al di fuori del perimetro del sindacato di questa Corte nella materia. Né può ravvisarsi la carenza di motivazione/motivazione apparente là dove i giudici territoriali, pur in modo succinto, hanno argomentato che, sulla scorta dei documenti prodotti dalla difesa, era dimostrata l’effettiva esecuzione dei lavori poi fatturati, elemento questo centrale nella disamina del costrutto accusatorio che il Tribunale non ha condiviso. La motivazione succinta, peraltro, deve essere letta nel corpo motivazionale del provvedimento che ripercorre le indagini svolte e ne trae le conclusioni in punto assenza di . 7. Consegue l’inammissibilità de ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE GA TO Di NI