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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2024, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC AR nato a [...] il [...] CC IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il Difensore CI ME RA dei foro di LECCE si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5111 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 febbraio 2023, la Corte d'appello di Lecce, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di RD AR e IG AR in relazione ai fatti di bancarotta distrattiva - che saranno indicati analizzando i motivi di ricorso - che erano stati loro contestati — in concorso con altri - rispettivamente, al primo, nella qualità di amministratore di diritto dal 25 maggio 2007 e di liquidatore dal 6 maggio 2011 della Meta Sistemi s.r.l., dichiarata fallita in data 6 luglio 2012, e, al secondo, nella qualità di amministratore di diritto dal 15 febbraio 2005 al 9 giugno 2005 e successivamente di amministratore di fatto, e, previa esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevate gravità in considerazione dell'accertata minore somma di rimanenze distratte quantificate in euro 48.591, in luogo degli originari euro 1.907.847,93, ha ridotto la pena inflitta ai AR ad anni tre di reclusione (avendoli al contempo assolti dagli altri reati ai medesimi ascritti di bancarotta fraudolenta documentale e tributari). 2. Avverso la sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, affidato ai sei motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla attribuzione a IG AR del ruolo di amministratore di fatto, contestando gli elementi posti dalla Corte territoriale a fondamento delle proprie conclusioni. Si osserva, in particolare, che il AR, dopo i pochi mesi nei quali aveva ricoperto l'incarico di amministratore di diritto, era stato direttore tecnico della società e si era occupato di aspetti operativi. In questa attività, aveva certamente impartito disposizioni tecniche ai dipendenti, discusso con i clienti di aspetti tecnici e progettuali e redatto preventivi, ma senza mai assumere — ciò che rendeva irrilevanti le dichiarazioni concernenti le attività appena indicate - con continuità le funzioni gestorie che valgono ad identificare, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi attorno all'interpretazione dell'art. 2639 cod. civ., l'amministratore di fatto. Si aggiunge: a) che i legami parentali tra gli imputati erano neutri, al punto che, senza avvedersi della contraddizione nella quale era incorsa, la Corte territoriale aveva assolto OS AR, figlio di IG e fratello di RD;
b) che nessun elemento poteva essere tratto dalla sentenza di patteggiamento a carico del coimputato RO De LO, sia perché non era mai stata acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sia perché non accertava fatti, sia ancora ai sensi dell'art. 238-bis del codice rito;
c) che, in ogni caso, la dimostrazione di un centro di interessi comune e l'esistenza di altre società impegnate nella medesima attività — circostanze rispetto alle quali peraltro gli imputati non sono stati messi in condizione di difendersi - non dimostra il coinvolgimento gestorio di IG AR. 2 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, nel prendere atto della fondatezza dei rilievi difensivi, quanto all'impiego nella produzione delle rimanenze risultanti dal libro degli inventari e dal bilancio al 31 dicembre 2009, ritenuto sussistente la distrazione delle rimanenze emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2011, ossia un fatto diverso da quello contestato dal quale gli imputati non avevano potuto difendersi. 2.3. Con il terzo motivo, dedicato alla stessa condotta distrattiva di cui al secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale comunque omesso di considerare che anche le ulteriori rimanenze erano state impiegate nell'attività produttiva e, in parte, avevano visto azzerare il loro valore per effetto dell'immediata cessazione dell'attività conseguente al pignoramento e alla vendita nella procedura esecutiva intrapresa da Equitalia. Sicché, in definitiva, tutte le rimanenze erano state utilizzate per la produzione, rottamate o svendute. La sentenza, inoltre, da una parte preternnette che nel bilancio alla data della dichiarazione di fallimento - 9 luglio 2012 - non esiste appostata somma alcuna a titolo di rimanenza e dall'altra, non spiega perché la plausibilità logica e soprattutto documentale della tesi difensiva dell'avvenuta utilizzazione delle rimanenze nell'attività produttiva e/o nella svendita non giustifichi la loro destinazione. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla distrazione della somma di 1.105,00 euro, relativa a immobilizzazioni materiali — impianti e macchinari - tenuto conto del fatto che siffatto valore contabile riguardava attrezzatura minuta neanche inventariata che poteva essersi dispersa dopo la cessazione dell'attività. Del resto, proprio l'esiguità di tale valore rispetto ad un passivo di 871 mila euro dimostra la plausibilità della ricostruzione difensiva prima ancora che l'assenza di offensività della condotta: punti sui quali la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla distrazione di 4.000 euro, che sarebbe stata consegnata in contanti dal legale rappresentante della Domus 66 s.r.l. a RO De LO, senza che fosse stata raggiunta la prova della conoscenza del fatto da parte dei ricorrenti. E ciò senza dire che siffatto pagamento eseguito in favore di soggetto non legittimato a riceverlo aveva lasciato integre le ragioni di credito della società poi fallita. Lo stesso era a dirsi per la somma di euro 10.921,60 che sarebbe stata versata dalla Alfa Immobiliare s.r.l. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto reiterano aspetti e questioni - che per di più ruotano intorno a circostanze di fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità - già ampiamente analizzati e chiariti nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. 1.1. Il primo motivo - che fa leva sul fatto che AR IG avrebbe rivestito cariche formali solo per circoscritti periodi di tempo, avendo poi, lo stesso, al più svolto attività riconducibili al ruolo di direttore tecnico, contestando al contempo la sufficienza del rapporto parentale ai fini della configurazione del ruolo di amministratore di fatto e, per altro vero, la utilizzabilità della sentenza di patteggiamento versata in atti dal coimputato - non considera che la ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di primo e secondo grado si fonda su ben altri elementi che vanno oltre le emergenze contenute nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. — utilizzate ad colorandum trattandosi di aspetti comunque in parte emersi anche attraverso la ricostruzione svolta dal verbalizzante, LO Matuli, col supporto delle visure camerati in atti — ed il dato, comunque non del tutto neutro, del rapporto di parentela esistente tra AR IG e AR RD (figlio di IG). Ed invero, si legge nella sentenza della Corte di appello che il primo dato che in proposito deve essere valorizzato - oltre al rapporto di parentela tra AR RD con il padre IG - è che gli imputati operavano stabilmente nella produzione e commercializzazione di manufatti in acciaio ed erano presenti nelle compagini di diverse società operanti nel medesimo settore (come emergente dalle visure camerati). Indi si indicano tutte le cointeressenze dei componenti della famiglia AR nelle varie società come ricostruite dal LO Matuli con indicazione anche delle rispettive qualifiche rivestite come soci e/o amministratori, precisando che l'esistenza di tali legami era stata riscontrata anche dall'Agenzia delle Entrate in occasione degli accertamenti tributari disposti nei confronti della fallita, Meta Sistemi s.r.l. Al netto delle specificazioni ricavabili dalla sentenza di patteggiamento, la sentenza impugnata ha comunque delineato un contesto — dando tra l'altro atto che rispetto ad esso, gli appellanti avevano omesso di confrontarsi — che all'evidenza rimanda all'unicità di un centro di interessi facente capo anche ai AR che giustificava lo svolgimento da parte degli imputati (ferme restando le opportune precisazioni in ordine alla posizione di AR OS, assolto da tutti i reati) di un'attività gestoria e decisionale e non meramente esecutiva e tecnica all'interno delle singole persone giuridiche, al di là delle cariche formalmente rivestite. Diversamente da quanto assumono gli appellanti, le testimonianze acquisite, secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata, non solo avrebbero ribadito l'esistenza di un comune centro di interessi tra diversi enti operanti nel settore dei manufatti metallici e facenti capo agli odierni imputati, ma hanno concordemente anche riferito del compimento di atti tipicamente gestori anche da parte di AR IG che peraltro aveva anche rivestito la qualifica di amministratore di diritto della Meta sistemi S.r.l., sia pure per brevi periodi di tempo. Indi vengono passate in rassegna le varie testimonianze 4 che avrebbero corroborato la carica di amministratore di fatto in capo a AR IG;
in particolare, viene segnalata quella della dipendente IA ON che aveva lavorato alle dipendenze della Meta sistemi dall'aprile 2005 al Marzo 2011 ed aveva specificamente affermato — secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata - di avere avuto a che fare soprattutto con AR IG;
che era stato quest'ultimo infatti anche a licenziarla senza preavviso, rappresentandole che avrebbe fatto un periodo di cassa integrazione perché si era oramai giunti alla chiusura;
la teste — sempre secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata e non è oggetto di specifica contestazione da parte della difesa — avrebbe poi aggiunto di aver interloquito sempre con AR IG in ordine al pagamento degli stipendi e che era stato quest'ultimo ad invitare i dipendenti ad attendere, a pazientare dal momento che c'erano problemi nell'azienda. Così — ancora - il dipendente MO aveva anche riferito che, dopo la liquidazione della Meta sistemi s.r.I., i AR — riferendosi anche a IG - avevano continuato ad operare come società Futura Sistemi che occupava lo stesso capannone della fallita e che i medesimi in occasione della chiusura dell'attività della Meta Sistemi avevano indetto una riunione con tutto il personale in cui parlarono "di questa situazione che purtroppo ci dovevano pagare non tutto lo stipendio intero perché c'era questa crisi". E' dunque sulla base di una messe di elementi — tratti in particolare dalle svariate deposizioni testimoniali rese, oltre che dai dipendenti, anche da soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la fallita, molte delle quali convergevano nella sostanza nell'indicare AR IG come capo — che la Corte di appello ha concluso che sussistessero gli indicatori della piena riconducibilità a AR IG e De LO RO — al quale parimenti è stata attribuita la qualifica di co-amministratore di fatto — di poteri gestori della fallita;
in particolare, affermano i giudici di secondo grado che le prove acquisite avevano individuato nei due suddetti imputati - insieme all'amministratore di diritto AR RD - i preposti ad occuparsi delle questioni economiche coi dipendenti, a concedere permessi lavorativi, a trattare con clienti e fornitori non solo per le commesse ma anche per la regolamentazione dei rapporti commerciali e finanziari;
evidenziando, altresì, come non a caso i predetti erano stati identificati come i titolari della società al pari di AR RD che a sua volta erogava le retribuzioni e procedeva alle assunzioni. E, rispondendo a un profilo riproposto nel ricorso in scrutinio, ha aggiunto la Corte territoriale che a fronte di tale quadro probatorio non potessero ritenersi conducenti i rilievi difensivi volti a limitare gli apporti dei due suddetti imputati alla indicazione delle direttive tecniche per l'esecuzione delle specifiche attività (laddove peraltro dal complesso della motivazione della sentenza impugnata si evince piuttosto che il ruolo tecnico era stato attribuito non tanto a AR IG quanto al De LO). E quanto alla differente posizione di AR OS ha altresì precisato la Corte territoriale che potesse ritagliarsi in capo a questi unicamente un ruolo prevalentemente esecutivo-operativo, relegato ad una mera presenza in ufficio, sicché rimane manifestamente infondato il primo motivo di ricorso anche nella parte in cui fa leva sul differente trattamento 5 di AR OS assolto da tutte le imputazioni nonostante fosse anch'egli parente degli altri AR, posto a base della dedotta contraddittorietà della motivazione sul punto, avendo invece la sentenza impugnata in maniera non affatto contraddittoria dato conto delle ragioni per le quali nonostante il grado di parentela non potesse ritagliarsi un ruolo gestorio in capo a AR OS (laddove peraltro, è il caso infine di annotare, l'atto di appello proposto nell'interesse dei AR era concentrato precipuamente sulla contestazione del ruolo di fatto proprio di AR OS). L'impostazione seguita dalla Corte di Appello appare dunque ineccepibile da ogni punto di vista, anche sotto il profilo del diritto, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è sufficiente la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta — come certamente nel caso di specie - da congrua e logica motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 — 01), con la conseguenza che il motivo in scrutinio è, nel suo complesso, oltre che reiterativo e aspecifico, anche manifestamente infondato deducendo vizi palesemente insussistenti. 1.2.Quanto al secondo e al terzo motivo, che afferiscono al medesimo oggetto — la distrazione delle rimanenze - sia pure sotto diverso angolo visuale, essi sono entrambi, innanzitutto, aspecifici. Ed invero, nella sentenza impugnata si giunge alla conclusione che le rimanenze distratte ammontano ad euro 48.591,00 invece che ad euro 1.907.847 — ovvero ad una cifra inferiore rispetto a quella contestata - a seguito di una puntuale ricostruzione svolta sulla base degli stessi rilievi difensivi, ritenuti plausibili nella parte in cui avevano posto in evidenza come dovesse ritenersi acclarato che una parte delle rimanenze non presenti nell'esercizio 2010 trovasse giustificazione nell'impiego nell'attività produttiva (come peraltro sostenuto da AR RD già in sede di accertamento tributario, si aggiunge nella sentenza di merito); ed infatti non può trascurarsi il dato, si sottolinea nella pronuncia impugnata, che nel bilancio di esercizio al 31/12/2010 la voce rimanenze di magazzino è ridotta ad euro 48.591 rispetto ad euro 1.907. 847 al 31/12/2009, dato che deve leggersi in rapporto alla voce passiva presente nel medesimo bilancio nel quadro costi della produzione di euro 1.856.500, da intendersi come corrispondente all'impiego delle ridette rimanenze di magazzino per lo svolgimento dell'attività produttiva secondo la stessa ricostruzione della difesa, ritenuta in buona sostanza attendibile per avere essa trovato riscontro anche negli accertamenti dell'Agenzia dell'Entrata. Sicché l'aver ritenuto che non vi fosse stata alcuna distrazione e/o occultamento delle rimanenze di magazzino per la somma originariamente contestata di euro 1.907.847, sulla base delle stesse indicazioni della difesa, ma per quella ridotta, come rideterminata, non si è 6 risolto affatto in una modifica del fatto che è stato semplicemente ridimensionato nella sua consistenza originariamente contestata e quindi non ha integrato — a differenza di quanto si assume in ricorso - alcuna violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione, né del diritto di difesa (essendo tale riduzione avvenuta proprio su input difensivo). Si aggiunge poi nella sentenza impugnata, quanto all'ulteriore profilo dedotto, che restava in ogni caso non giustificata la destinazione delle residue rimanenze di magazzino genericamente ricondotte, dalla difesa, a reimpiego nell'attività produttiva o a rottamazione o a svendita. A fronte di tale ricostruzione, che si è fermata al dato riscontrato, circoscritto alla parte dei reimpieghi che ha trovato riscontro nelle emergenze processuali, il ricorso si è limitato a controbattere genericamente — come peraltro già genericamente fatto in appello - adducendo il reimpiego in produzione, rottamazione o svendita anche del residuo accertato, e in ogni caso ad indicare circostanze di fatto non suscettibili di valutazione nella presente sede di legittimità. 1.3.11 quarto motivo contesta la distrazione di euro 1.105,00 euro sulla base di argomenti astratti e meramente congetturali che non appaiono idonei a superare la ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, e in particolare quanto evidenziato nella sentenza impugnata riguardo, specificamente, al mancato rinvenimento dei macchinari — la cui esistenza non è stata negata dai ricorrenti che si sono limitati ad addurre giustificazioni in ordine alla loro sorte non ritenute attendibili dai giudici di merito in mancanza di riscontri al riguardo. 1.4. Il quinto motivo è anch'esso aspecifico non confrontandosi adeguatamente con la complessiva ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito che hanno, come visto trattando il primo motivo, posto in evidenza il ruolo di co-amministratori svolto dagli imputati con la conseguenza che il mancato rinvenimento delle somme incassate dalla società per mano di uno di essi è stato attribuito a tutti gli amministratori. D'alta parte il motivo formulato in appello riguardo alla somma, incassata, di cui all'assegno di euro 10.921,60 era formulato già in quella sede in maniera generica essendosi la difesa limitata ad affermare che non sussistesse prova al riguardo, che non vi fosse l'assegno, laddove secondo quanto si indica nella sentenza impugnata l'assegno c'era e una sua copia era stata prodotta all'udienza del 10.1.2018 con annessa nota dell'amministratore della società emittente che attestava l'avvenuto pagamento. 1.5. Il sesto motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche pecca di genericità intrinseca ed estrinseca limitandosi ad evidenziare il diverso trattamento riservato al coimputato De LO ritenuto invece meritevole delle attenuanti in parola, oltre che l'intervenuto ridimensionamento della distrazione, laddove i giudici di merito avevano posto in rilievo oltre che le modalità della condotta anche la reiterazione delle condotte distrattive. 7 In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il Difensore CI ME RA dei foro di LECCE si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5111 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 febbraio 2023, la Corte d'appello di Lecce, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di RD AR e IG AR in relazione ai fatti di bancarotta distrattiva - che saranno indicati analizzando i motivi di ricorso - che erano stati loro contestati — in concorso con altri - rispettivamente, al primo, nella qualità di amministratore di diritto dal 25 maggio 2007 e di liquidatore dal 6 maggio 2011 della Meta Sistemi s.r.l., dichiarata fallita in data 6 luglio 2012, e, al secondo, nella qualità di amministratore di diritto dal 15 febbraio 2005 al 9 giugno 2005 e successivamente di amministratore di fatto, e, previa esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevate gravità in considerazione dell'accertata minore somma di rimanenze distratte quantificate in euro 48.591, in luogo degli originari euro 1.907.847,93, ha ridotto la pena inflitta ai AR ad anni tre di reclusione (avendoli al contempo assolti dagli altri reati ai medesimi ascritti di bancarotta fraudolenta documentale e tributari). 2. Avverso la sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, affidato ai sei motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla attribuzione a IG AR del ruolo di amministratore di fatto, contestando gli elementi posti dalla Corte territoriale a fondamento delle proprie conclusioni. Si osserva, in particolare, che il AR, dopo i pochi mesi nei quali aveva ricoperto l'incarico di amministratore di diritto, era stato direttore tecnico della società e si era occupato di aspetti operativi. In questa attività, aveva certamente impartito disposizioni tecniche ai dipendenti, discusso con i clienti di aspetti tecnici e progettuali e redatto preventivi, ma senza mai assumere — ciò che rendeva irrilevanti le dichiarazioni concernenti le attività appena indicate - con continuità le funzioni gestorie che valgono ad identificare, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi attorno all'interpretazione dell'art. 2639 cod. civ., l'amministratore di fatto. Si aggiunge: a) che i legami parentali tra gli imputati erano neutri, al punto che, senza avvedersi della contraddizione nella quale era incorsa, la Corte territoriale aveva assolto OS AR, figlio di IG e fratello di RD;
b) che nessun elemento poteva essere tratto dalla sentenza di patteggiamento a carico del coimputato RO De LO, sia perché non era mai stata acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sia perché non accertava fatti, sia ancora ai sensi dell'art. 238-bis del codice rito;
c) che, in ogni caso, la dimostrazione di un centro di interessi comune e l'esistenza di altre società impegnate nella medesima attività — circostanze rispetto alle quali peraltro gli imputati non sono stati messi in condizione di difendersi - non dimostra il coinvolgimento gestorio di IG AR. 2 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, nel prendere atto della fondatezza dei rilievi difensivi, quanto all'impiego nella produzione delle rimanenze risultanti dal libro degli inventari e dal bilancio al 31 dicembre 2009, ritenuto sussistente la distrazione delle rimanenze emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2011, ossia un fatto diverso da quello contestato dal quale gli imputati non avevano potuto difendersi. 2.3. Con il terzo motivo, dedicato alla stessa condotta distrattiva di cui al secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale comunque omesso di considerare che anche le ulteriori rimanenze erano state impiegate nell'attività produttiva e, in parte, avevano visto azzerare il loro valore per effetto dell'immediata cessazione dell'attività conseguente al pignoramento e alla vendita nella procedura esecutiva intrapresa da Equitalia. Sicché, in definitiva, tutte le rimanenze erano state utilizzate per la produzione, rottamate o svendute. La sentenza, inoltre, da una parte preternnette che nel bilancio alla data della dichiarazione di fallimento - 9 luglio 2012 - non esiste appostata somma alcuna a titolo di rimanenza e dall'altra, non spiega perché la plausibilità logica e soprattutto documentale della tesi difensiva dell'avvenuta utilizzazione delle rimanenze nell'attività produttiva e/o nella svendita non giustifichi la loro destinazione. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla distrazione della somma di 1.105,00 euro, relativa a immobilizzazioni materiali — impianti e macchinari - tenuto conto del fatto che siffatto valore contabile riguardava attrezzatura minuta neanche inventariata che poteva essersi dispersa dopo la cessazione dell'attività. Del resto, proprio l'esiguità di tale valore rispetto ad un passivo di 871 mila euro dimostra la plausibilità della ricostruzione difensiva prima ancora che l'assenza di offensività della condotta: punti sui quali la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla distrazione di 4.000 euro, che sarebbe stata consegnata in contanti dal legale rappresentante della Domus 66 s.r.l. a RO De LO, senza che fosse stata raggiunta la prova della conoscenza del fatto da parte dei ricorrenti. E ciò senza dire che siffatto pagamento eseguito in favore di soggetto non legittimato a riceverlo aveva lasciato integre le ragioni di credito della società poi fallita. Lo stesso era a dirsi per la somma di euro 10.921,60 che sarebbe stata versata dalla Alfa Immobiliare s.r.l. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto reiterano aspetti e questioni - che per di più ruotano intorno a circostanze di fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità - già ampiamente analizzati e chiariti nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. 1.1. Il primo motivo - che fa leva sul fatto che AR IG avrebbe rivestito cariche formali solo per circoscritti periodi di tempo, avendo poi, lo stesso, al più svolto attività riconducibili al ruolo di direttore tecnico, contestando al contempo la sufficienza del rapporto parentale ai fini della configurazione del ruolo di amministratore di fatto e, per altro vero, la utilizzabilità della sentenza di patteggiamento versata in atti dal coimputato - non considera che la ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di primo e secondo grado si fonda su ben altri elementi che vanno oltre le emergenze contenute nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. — utilizzate ad colorandum trattandosi di aspetti comunque in parte emersi anche attraverso la ricostruzione svolta dal verbalizzante, LO Matuli, col supporto delle visure camerati in atti — ed il dato, comunque non del tutto neutro, del rapporto di parentela esistente tra AR IG e AR RD (figlio di IG). Ed invero, si legge nella sentenza della Corte di appello che il primo dato che in proposito deve essere valorizzato - oltre al rapporto di parentela tra AR RD con il padre IG - è che gli imputati operavano stabilmente nella produzione e commercializzazione di manufatti in acciaio ed erano presenti nelle compagini di diverse società operanti nel medesimo settore (come emergente dalle visure camerati). Indi si indicano tutte le cointeressenze dei componenti della famiglia AR nelle varie società come ricostruite dal LO Matuli con indicazione anche delle rispettive qualifiche rivestite come soci e/o amministratori, precisando che l'esistenza di tali legami era stata riscontrata anche dall'Agenzia delle Entrate in occasione degli accertamenti tributari disposti nei confronti della fallita, Meta Sistemi s.r.l. Al netto delle specificazioni ricavabili dalla sentenza di patteggiamento, la sentenza impugnata ha comunque delineato un contesto — dando tra l'altro atto che rispetto ad esso, gli appellanti avevano omesso di confrontarsi — che all'evidenza rimanda all'unicità di un centro di interessi facente capo anche ai AR che giustificava lo svolgimento da parte degli imputati (ferme restando le opportune precisazioni in ordine alla posizione di AR OS, assolto da tutti i reati) di un'attività gestoria e decisionale e non meramente esecutiva e tecnica all'interno delle singole persone giuridiche, al di là delle cariche formalmente rivestite. Diversamente da quanto assumono gli appellanti, le testimonianze acquisite, secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata, non solo avrebbero ribadito l'esistenza di un comune centro di interessi tra diversi enti operanti nel settore dei manufatti metallici e facenti capo agli odierni imputati, ma hanno concordemente anche riferito del compimento di atti tipicamente gestori anche da parte di AR IG che peraltro aveva anche rivestito la qualifica di amministratore di diritto della Meta sistemi S.r.l., sia pure per brevi periodi di tempo. Indi vengono passate in rassegna le varie testimonianze 4 che avrebbero corroborato la carica di amministratore di fatto in capo a AR IG;
in particolare, viene segnalata quella della dipendente IA ON che aveva lavorato alle dipendenze della Meta sistemi dall'aprile 2005 al Marzo 2011 ed aveva specificamente affermato — secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata - di avere avuto a che fare soprattutto con AR IG;
che era stato quest'ultimo infatti anche a licenziarla senza preavviso, rappresentandole che avrebbe fatto un periodo di cassa integrazione perché si era oramai giunti alla chiusura;
la teste — sempre secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata e non è oggetto di specifica contestazione da parte della difesa — avrebbe poi aggiunto di aver interloquito sempre con AR IG in ordine al pagamento degli stipendi e che era stato quest'ultimo ad invitare i dipendenti ad attendere, a pazientare dal momento che c'erano problemi nell'azienda. Così — ancora - il dipendente MO aveva anche riferito che, dopo la liquidazione della Meta sistemi s.r.I., i AR — riferendosi anche a IG - avevano continuato ad operare come società Futura Sistemi che occupava lo stesso capannone della fallita e che i medesimi in occasione della chiusura dell'attività della Meta Sistemi avevano indetto una riunione con tutto il personale in cui parlarono "di questa situazione che purtroppo ci dovevano pagare non tutto lo stipendio intero perché c'era questa crisi". E' dunque sulla base di una messe di elementi — tratti in particolare dalle svariate deposizioni testimoniali rese, oltre che dai dipendenti, anche da soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la fallita, molte delle quali convergevano nella sostanza nell'indicare AR IG come capo — che la Corte di appello ha concluso che sussistessero gli indicatori della piena riconducibilità a AR IG e De LO RO — al quale parimenti è stata attribuita la qualifica di co-amministratore di fatto — di poteri gestori della fallita;
in particolare, affermano i giudici di secondo grado che le prove acquisite avevano individuato nei due suddetti imputati - insieme all'amministratore di diritto AR RD - i preposti ad occuparsi delle questioni economiche coi dipendenti, a concedere permessi lavorativi, a trattare con clienti e fornitori non solo per le commesse ma anche per la regolamentazione dei rapporti commerciali e finanziari;
evidenziando, altresì, come non a caso i predetti erano stati identificati come i titolari della società al pari di AR RD che a sua volta erogava le retribuzioni e procedeva alle assunzioni. E, rispondendo a un profilo riproposto nel ricorso in scrutinio, ha aggiunto la Corte territoriale che a fronte di tale quadro probatorio non potessero ritenersi conducenti i rilievi difensivi volti a limitare gli apporti dei due suddetti imputati alla indicazione delle direttive tecniche per l'esecuzione delle specifiche attività (laddove peraltro dal complesso della motivazione della sentenza impugnata si evince piuttosto che il ruolo tecnico era stato attribuito non tanto a AR IG quanto al De LO). E quanto alla differente posizione di AR OS ha altresì precisato la Corte territoriale che potesse ritagliarsi in capo a questi unicamente un ruolo prevalentemente esecutivo-operativo, relegato ad una mera presenza in ufficio, sicché rimane manifestamente infondato il primo motivo di ricorso anche nella parte in cui fa leva sul differente trattamento 5 di AR OS assolto da tutte le imputazioni nonostante fosse anch'egli parente degli altri AR, posto a base della dedotta contraddittorietà della motivazione sul punto, avendo invece la sentenza impugnata in maniera non affatto contraddittoria dato conto delle ragioni per le quali nonostante il grado di parentela non potesse ritagliarsi un ruolo gestorio in capo a AR OS (laddove peraltro, è il caso infine di annotare, l'atto di appello proposto nell'interesse dei AR era concentrato precipuamente sulla contestazione del ruolo di fatto proprio di AR OS). L'impostazione seguita dalla Corte di Appello appare dunque ineccepibile da ogni punto di vista, anche sotto il profilo del diritto, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è sufficiente la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta — come certamente nel caso di specie - da congrua e logica motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 — 01), con la conseguenza che il motivo in scrutinio è, nel suo complesso, oltre che reiterativo e aspecifico, anche manifestamente infondato deducendo vizi palesemente insussistenti. 1.2.Quanto al secondo e al terzo motivo, che afferiscono al medesimo oggetto — la distrazione delle rimanenze - sia pure sotto diverso angolo visuale, essi sono entrambi, innanzitutto, aspecifici. Ed invero, nella sentenza impugnata si giunge alla conclusione che le rimanenze distratte ammontano ad euro 48.591,00 invece che ad euro 1.907.847 — ovvero ad una cifra inferiore rispetto a quella contestata - a seguito di una puntuale ricostruzione svolta sulla base degli stessi rilievi difensivi, ritenuti plausibili nella parte in cui avevano posto in evidenza come dovesse ritenersi acclarato che una parte delle rimanenze non presenti nell'esercizio 2010 trovasse giustificazione nell'impiego nell'attività produttiva (come peraltro sostenuto da AR RD già in sede di accertamento tributario, si aggiunge nella sentenza di merito); ed infatti non può trascurarsi il dato, si sottolinea nella pronuncia impugnata, che nel bilancio di esercizio al 31/12/2010 la voce rimanenze di magazzino è ridotta ad euro 48.591 rispetto ad euro 1.907. 847 al 31/12/2009, dato che deve leggersi in rapporto alla voce passiva presente nel medesimo bilancio nel quadro costi della produzione di euro 1.856.500, da intendersi come corrispondente all'impiego delle ridette rimanenze di magazzino per lo svolgimento dell'attività produttiva secondo la stessa ricostruzione della difesa, ritenuta in buona sostanza attendibile per avere essa trovato riscontro anche negli accertamenti dell'Agenzia dell'Entrata. Sicché l'aver ritenuto che non vi fosse stata alcuna distrazione e/o occultamento delle rimanenze di magazzino per la somma originariamente contestata di euro 1.907.847, sulla base delle stesse indicazioni della difesa, ma per quella ridotta, come rideterminata, non si è 6 risolto affatto in una modifica del fatto che è stato semplicemente ridimensionato nella sua consistenza originariamente contestata e quindi non ha integrato — a differenza di quanto si assume in ricorso - alcuna violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione, né del diritto di difesa (essendo tale riduzione avvenuta proprio su input difensivo). Si aggiunge poi nella sentenza impugnata, quanto all'ulteriore profilo dedotto, che restava in ogni caso non giustificata la destinazione delle residue rimanenze di magazzino genericamente ricondotte, dalla difesa, a reimpiego nell'attività produttiva o a rottamazione o a svendita. A fronte di tale ricostruzione, che si è fermata al dato riscontrato, circoscritto alla parte dei reimpieghi che ha trovato riscontro nelle emergenze processuali, il ricorso si è limitato a controbattere genericamente — come peraltro già genericamente fatto in appello - adducendo il reimpiego in produzione, rottamazione o svendita anche del residuo accertato, e in ogni caso ad indicare circostanze di fatto non suscettibili di valutazione nella presente sede di legittimità. 1.3.11 quarto motivo contesta la distrazione di euro 1.105,00 euro sulla base di argomenti astratti e meramente congetturali che non appaiono idonei a superare la ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, e in particolare quanto evidenziato nella sentenza impugnata riguardo, specificamente, al mancato rinvenimento dei macchinari — la cui esistenza non è stata negata dai ricorrenti che si sono limitati ad addurre giustificazioni in ordine alla loro sorte non ritenute attendibili dai giudici di merito in mancanza di riscontri al riguardo. 1.4. Il quinto motivo è anch'esso aspecifico non confrontandosi adeguatamente con la complessiva ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito che hanno, come visto trattando il primo motivo, posto in evidenza il ruolo di co-amministratori svolto dagli imputati con la conseguenza che il mancato rinvenimento delle somme incassate dalla società per mano di uno di essi è stato attribuito a tutti gli amministratori. D'alta parte il motivo formulato in appello riguardo alla somma, incassata, di cui all'assegno di euro 10.921,60 era formulato già in quella sede in maniera generica essendosi la difesa limitata ad affermare che non sussistesse prova al riguardo, che non vi fosse l'assegno, laddove secondo quanto si indica nella sentenza impugnata l'assegno c'era e una sua copia era stata prodotta all'udienza del 10.1.2018 con annessa nota dell'amministratore della società emittente che attestava l'avvenuto pagamento. 1.5. Il sesto motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche pecca di genericità intrinseca ed estrinseca limitandosi ad evidenziare il diverso trattamento riservato al coimputato De LO ritenuto invece meritevole delle attenuanti in parola, oltre che l'intervenuto ridimensionamento della distrazione, laddove i giudici di merito avevano posto in rilievo oltre che le modalità della condotta anche la reiterazione delle condotte distrattive. 7 In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2023.