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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 10157/2021 R.G. (cui è riunito il fascicolo n.
10355/2022)
TRA
– in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore – rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,
dall'Avv. Corrado Spina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA)
alla Via T. Fusco, n. 16
– ricorrente –
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– resistente –
1 Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 3211/ 3267 del 19 ottobre 2021
notificata in data 23 novembre 2021 nonché avverso la cartella esattoriale n.
10020220015578978000 notificata in data 29 novembre 2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29 gennaio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. Indi, a seguito di discussione, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il giorno 21 dicembre 2021, la Parte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – ricorreva al Tribunale
[...]
di Salerno avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3211/3267 emessa dall' Controparte_1
il 19 ottobre 2021 e notificata in data 23 novembre 2021,
[...]
con la quale gli era comminata la sanzione pecuniaria di € 8.370,00, oltre accessori, per aver impiegato come lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, “lavoro a nero” i lavoratori ed . Persona_1 Persona_2
Deduceva la ricorrente l'omessa notifica del verbale redatto in data 7 aprile 2021 nel termine di 90 giorni previsti dall'art. 14 della legge 689/81, nonché l'insussistenza della violazione ascrittale atteso che in data 18 marzo 2020, i signori ed , Persona_1 Persona_2
trovati all'interno del cantiere aziendale erano regolarmente assunti dal 13 dicembre 2019,
giusto del 12 dicembre 2019. Pt_2
2 Instava conseguentemente per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché, gradatamente per la riduzione dell'importo della sanzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1
insistendo per la conferma del provvedimento impugnato, stante
[...]
l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione e dei singoli motivi di doglianza.
Sospesa cautelarmente l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, svolta la comparizione delle parti, all'udienza del 15 settembre 2023 il procuratore della ricorrente instava per la riunione al presente fascicolo di quello iscritto al n. 10355/2022 R.G. pendente dinanzi ad altro Giudice con il quale aveva impugnato la cartella esattoriale n.
10020220015578978000 dell'importo di € 8.990,93, notificata in data 29 novembre 2022,
con la quale, si ingiungeva all'attrice il pagamento della sanzione contenuta nell'ordinanza ingiunzione n. 3211/ 3267, nonostante sospesa cautelarmente in data 3 gennaio 2022.
Disposta la riunione, all'udienza del 29 gennaio 2025, le cause riunite, a seguito di discussione orale, erano decise dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
L'impugnazione è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Parte ricorrente ha infatti provato di avere eseguito il pagamento delle somme dovute in data anteriore all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è giudizio e, conseguentemente,
della relativa cartella di pagamento (cfr. documentazione depositata telematicamente contestualmente al ricorso introduttivo).
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile
3 iscritta in primo grado al n. R.G. 10157/2021 (cui è riunito il fascicolo n. R.G. 10355/2022),
così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 3211/3267, emessa in data 19 Ottobre 2021 dall' Controparte_1
e notificata il 23 Novembre 2021, nonché la cartella di pagamento n.
[...]
10020220015578978000; 2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Riserva giorni quindici per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 29 Gennaio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 10157/2021 R.G. (cui è riunito il fascicolo n.
10355/2022)
TRA
– in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore – rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,
dall'Avv. Corrado Spina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA)
alla Via T. Fusco, n. 16
– ricorrente –
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– resistente –
1 Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 3211/ 3267 del 19 ottobre 2021
notificata in data 23 novembre 2021 nonché avverso la cartella esattoriale n.
10020220015578978000 notificata in data 29 novembre 2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29 gennaio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. Indi, a seguito di discussione, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il giorno 21 dicembre 2021, la Parte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – ricorreva al Tribunale
[...]
di Salerno avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3211/3267 emessa dall' Controparte_1
il 19 ottobre 2021 e notificata in data 23 novembre 2021,
[...]
con la quale gli era comminata la sanzione pecuniaria di € 8.370,00, oltre accessori, per aver impiegato come lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, “lavoro a nero” i lavoratori ed . Persona_1 Persona_2
Deduceva la ricorrente l'omessa notifica del verbale redatto in data 7 aprile 2021 nel termine di 90 giorni previsti dall'art. 14 della legge 689/81, nonché l'insussistenza della violazione ascrittale atteso che in data 18 marzo 2020, i signori ed , Persona_1 Persona_2
trovati all'interno del cantiere aziendale erano regolarmente assunti dal 13 dicembre 2019,
giusto del 12 dicembre 2019. Pt_2
2 Instava conseguentemente per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché, gradatamente per la riduzione dell'importo della sanzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1
insistendo per la conferma del provvedimento impugnato, stante
[...]
l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione e dei singoli motivi di doglianza.
Sospesa cautelarmente l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, svolta la comparizione delle parti, all'udienza del 15 settembre 2023 il procuratore della ricorrente instava per la riunione al presente fascicolo di quello iscritto al n. 10355/2022 R.G. pendente dinanzi ad altro Giudice con il quale aveva impugnato la cartella esattoriale n.
10020220015578978000 dell'importo di € 8.990,93, notificata in data 29 novembre 2022,
con la quale, si ingiungeva all'attrice il pagamento della sanzione contenuta nell'ordinanza ingiunzione n. 3211/ 3267, nonostante sospesa cautelarmente in data 3 gennaio 2022.
Disposta la riunione, all'udienza del 29 gennaio 2025, le cause riunite, a seguito di discussione orale, erano decise dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
L'impugnazione è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Parte ricorrente ha infatti provato di avere eseguito il pagamento delle somme dovute in data anteriore all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è giudizio e, conseguentemente,
della relativa cartella di pagamento (cfr. documentazione depositata telematicamente contestualmente al ricorso introduttivo).
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile
3 iscritta in primo grado al n. R.G. 10157/2021 (cui è riunito il fascicolo n. R.G. 10355/2022),
così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 3211/3267, emessa in data 19 Ottobre 2021 dall' Controparte_1
e notificata il 23 Novembre 2021, nonché la cartella di pagamento n.
[...]
10020220015578978000; 2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Riserva giorni quindici per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 29 Gennaio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
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