Articolo 22 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
Articolo 21Articolo 23
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30 luglio 2016
Art. 22.


Festivita' religiose

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festivita' del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin.
Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016