Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 813
TAR
Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
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TAR
Sentenza 25 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile il comma c-quater dell’art.20 del D.Lgs. n.199/2021

    La Corte ritiene che il rapporto tra le lettere c-ter e c-quater dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 sia di autonomia e alternatività, non di necessaria concorrenza. L'interpretazione letterale e teleologica porta a concludere che la lettera c-quater estende le aree idonee, non le limita, e si applica in via sussidiaria rispetto alla lettera c-ter.

  • Rigettato
    Annullamento dei provvedimenti impugnati sulla base della sola dichiarazione di idoneità dell’Area di cui alla lettera c-ter del comma 8 dell’art.20 del D.lgs. n.199/2021

    Pur ammettendo che l'amministrazione possa individuare limiti e condizioni all'installazione di impianti in aree idonee, tali decisioni devono essere adeguatamente motivate. Nel caso di specie, il provvedimento del Comune è ritenuto illegittimo per difetto di motivazione specifica sulle ragioni ostative, limitandosi a elencare mancanze documentali e classificazioni urbanistiche generiche. Inoltre, il TAR ha accertato che il terreno è a destinazione agricola, libero da vincoli paesaggistici e che le classificazioni urbanistiche non erano ostative.

  • Rigettato
    Rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

    Non emerge dagli atti che la società abbia rinunciato alla LA presentando le PAS. La presentazione di un nuovo titolo abilitativo non implica la revoca del precedente in assenza di chiare indicazioni in tal senso. Seguire il ragionamento del Comune comporterebbe una duplicazione di costi e adempimenti.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia in relazione all’eccezione di inammissibilità per mancata contestazione di tutti i motivi del provvedimento impugnato e per la presenza di vincolo paesaggistico

    La censura sull'incompletezza documentale è infondata poiché il TAR ha ritenuto completa la documentazione presentata, e tale statuizione non è stata specificamente contestata in appello. La censura sulla vicinanza a un vincolo paesaggistico è anch'essa infondata poiché riprende la questione dell'interpretazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, già affrontata e respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 813
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 813
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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