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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/09/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 29.09.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 29.09.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2894/2022 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GRECO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Tuglie (LE) via N. Sauro 70 presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MONTI STEFANO ed elettivamente domiciliata in via Sigismondo
n. 75 Rimini presso detto difensore
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2 CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2
difeso dall'avv. MONTI STEFANO ed elettivamente domiciliata in via
Sigismondo n. 75 Rimini presso detto difensore
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
a) accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato secondo la
dinamica descritta dall'attore ed il conseguente diritto dello stesso ad essere
risarcito;
b) per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore della parte attrice,
riconoscendo alla stessa la complessiva somma di € 39.213,70 per i danni
materiali diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, o quella maggiore
o minore che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio o che
sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al
danno per rivalutazione monetaria;
c) in subordine, qualora l'Ill.mo Giudice ritenga sussistere un concorso di
colpa delle due parti, accertare e dichiarare il grado di responsabilità delle
due e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni in
favore della parte attrice relativamente al proprio grado di responsabilità d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui si chiede la
distrazione in favore del procuratore antistatario.”
contumace Controparte_2
: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni ulteriore e/o diversa eccezione e deduzione
disattesa e respinta: in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva in capo a con, conseguente, Controparte_1
sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito, previa eventuale
remissione della causa in istruttoria per ammettere le prove per testi e per
interrogatorio formale tempestivamente dedotte con memorie nn. 2 e 3 ex art.
183 VI comma cpc, respingere le domande di parte attrice in quanto
infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di
spese, funzioni ed onorari.”
se: Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, ogni ulteriore e/o diversa eccezione e deduzione
disattesa e respinta: previa eventuale remissione della causa in istruttoria
per ammettere le prove per testi e per interrogatorio formale
tempestivamente dedotte con memorie nn. 2 e 3 ex art. 183 VI comma cpc,
respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in
diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1
e al fine di veder ristorato il danno Controparte_2 Controparte_1
asseritamente subito in occasione di sinistro stradale.
Rappresenta l'attore che in data 31.05.2022 alle ore 17,40 circa, in Cesena,
all'intersezione tra via Ravennate e via Togliatti, si verificava un sinistro tra la propria vettura Audi tg. L4 (assicurata con , Controparte_1
condotta dal sig. , e la vettura Kia OU tg. 05 (Rep. San CP_4
Marino e assicurata con , di proprietà e condotta da Controparte_5 [...]
. CP_2
Segnatamente la vettura condotta da , prima di immettersi da CP_4
via Ravennate in via Togliatti, mentre era “leggermente in aventi per vedere
bene l'arrivo di eventuali veicoli”, veniva colpita dalla vettura del che CP_2
sopraggiungeva improvvisamente a forte velocità (come risulta dalla frenata di 22,2 metri rilevata dalle autorità).
In conseguenza di ciò l'attore subiva danni materiali per complessivi euro
39.213,70 di cui chiede il ristoro.
2. Si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
non essendo la società assicuratrice del veicolo attoreo ma solo agenzia di distribuzione dell'effettiva assicuratrice . Controparte_3
Nel merito: i) evidenziava l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, avendo questi omesso di concedere la dovuta precedenza;
ii) contestava l'ammontare del danno e rappresentava l'antieconomicità della riparazione atteso che il valore della vettura ante sinistro era di 18700 euro e quello del relitto di 2200 euro;
iii) rappresentava che il risarcimento del danno da fermo del veicolo/noleggio auto sostitutiva è
subordinato alla prova dell'impossibilità di utilizzarlo e della necessità di esso.
3. E' intervenuta eccependo la carenza di Controparte_3
legittimazione passiva di poiché la vettura era assicurata Controparte_1
con sé mentre è solo agenzia di distribuzione dell'effettiva società CP_1
assicuratrice.
Nel merito: i) evidenziava l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, avendo questi omesso di concedere la dovuta precedenza;
ii) contestava l'ammontare del danno e rappresentava l'antieconomicità della riparazione della vettura atteso che il valore ante sinistro era di 18700 euro e quello del relitto di 2200 euro;
iii) rappresentava che il risarcimento del danno da fermo del veicolo/noleggio auto sostitutiva è
subordinato alla prova dell'impossibilità di utilizzarlo e della necessità di esso.
4. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
In sede di note conclusive la convenuta e l'intervenuta insistevano per l'ammissione delle prove orali, che però appaiono superflue per quanto appresso.
5. Va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
, in quanto dal documento 2 di parte convenuta risulta come Controparte_1
questa fosse agenzia della compagnia Peraltro la circostanza CP_6
appare pacifica tra le parti alla luce della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata dal parte attrice.
6. Le domande attoree non possono trovare accoglimento per quanto segue.
Dal rapporto della Polizia Municipale risulta che l'autovettura condotta da abbia omesso di concedere la dovuta precedenza alla CP_4
vettura Kia OU condotta da e in ragione di ciò sia andata a collidere CP_2
con essa.
In tale rapporto non viene mosso alcun rilievo alla condotta del CP_2
Il sinistro, insomma, secondo le risultanze del rapporto della Polizia
Municipale, va addebitato esclusivamente alla condotta di . CP_4
Ciò appare più che sufficiente a superare la presunzione di uguale responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054 c.c. e ad attribuire esclusivamente la responsabilità del sinistro a . CP_4
Si aggiunga che dalle immagini (relazione Polizia Municipale a colori allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter di parte convenuta) risulta come la vettura condotta da occupasse quasi interamente la corsia di via CP_4
Ravennate che ha direzione Ravenna, con ruote sterzate a sinistra ed una posizione della vettura tale da denunciare una – vietata come si può appurare dalla segnaletica visibile nelle fotografie – svolta a sinistra per immettersi nella corsia con direzione Roma. Né può trovare accoglimento la tesi attorea secondo la quale l'auto, dopo l'impatto, per via del cambio automatico,
sarebbe avanzata di alcuni metri. Infatti dalle fotografie (imp_6236 in particolare contenuta a colori nella relazione della Polizia Municipale
allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc della convenuta) ben si può
notare come la traccia del o degli pneumatici di destra (ossia lato passeggero)
della vettura Kia inizi esattamente davanti al muso dell'Audi, cosa che non sarebbe possibile se tale vettura dopo l'impatto fosse avanzata alcuni metri.
Per quanto riguarda la contestazione di elevata velocità che l'attore formula in citazione in riguardo della condotta di guida di si osserva che è CP_2
inammissibile in quanto totalmente generica. Infatti non viene indicato nemmeno in via approssimativa la velocità attribuita al CP_2
Peraltro, anche a voler superare il rilievo di inammissibilità, l'affermazione di elevata velocità, non trova supporto in alcun concreto elemento di prova poiché, da un lato nessuna contestazione ha svolto al riguardo Polizia
Municipale nei confronti del dall'altro l'attore si limita ad affermare CP_2
che la notevole velocità sia dimostrata dalla frenata di oltre 22 metri, senza però allegare (come detto) e tantomeno provare la velocita ricavabile da tale frenata.
Né di ausilio possono essere le prove orali proposte dall'attore, in quanto il capitolo 4 “Vero che la Kia viaggiava veloce?” è all'evidenza inammissibile sia per la genericità nella quale è stato formulato, sia perché teso a fare esprimere al teste una valutazione.
Pertanto, come detto, nessuna responsabilità del sinistro può essere ascritta al e le domande dell'attore vanno interamente rigettate. CP_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro con riduzione al
50% atteso che le difese di e sono parzialmente CP_1 CP_3
coincidenti. Nessun rimborso spese legali è dovuto a in quanto rimasto CP_2
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
- rigetta le domande tutte di . Parte_1
Condanna a rimborsare a ed a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in € Controparte_7
2.905,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 29 settembre 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 29.09.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 29.09.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2894/2022 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GRECO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Tuglie (LE) via N. Sauro 70 presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MONTI STEFANO ed elettivamente domiciliata in via Sigismondo
n. 75 Rimini presso detto difensore
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2 CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2
difeso dall'avv. MONTI STEFANO ed elettivamente domiciliata in via
Sigismondo n. 75 Rimini presso detto difensore
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
a) accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato secondo la
dinamica descritta dall'attore ed il conseguente diritto dello stesso ad essere
risarcito;
b) per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore della parte attrice,
riconoscendo alla stessa la complessiva somma di € 39.213,70 per i danni
materiali diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, o quella maggiore
o minore che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio o che
sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al
danno per rivalutazione monetaria;
c) in subordine, qualora l'Ill.mo Giudice ritenga sussistere un concorso di
colpa delle due parti, accertare e dichiarare il grado di responsabilità delle
due e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni in
favore della parte attrice relativamente al proprio grado di responsabilità d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui si chiede la
distrazione in favore del procuratore antistatario.”
contumace Controparte_2
: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni ulteriore e/o diversa eccezione e deduzione
disattesa e respinta: in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva in capo a con, conseguente, Controparte_1
sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito, previa eventuale
remissione della causa in istruttoria per ammettere le prove per testi e per
interrogatorio formale tempestivamente dedotte con memorie nn. 2 e 3 ex art.
183 VI comma cpc, respingere le domande di parte attrice in quanto
infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di
spese, funzioni ed onorari.”
se: Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, ogni ulteriore e/o diversa eccezione e deduzione
disattesa e respinta: previa eventuale remissione della causa in istruttoria
per ammettere le prove per testi e per interrogatorio formale
tempestivamente dedotte con memorie nn. 2 e 3 ex art. 183 VI comma cpc,
respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in
diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1
e al fine di veder ristorato il danno Controparte_2 Controparte_1
asseritamente subito in occasione di sinistro stradale.
Rappresenta l'attore che in data 31.05.2022 alle ore 17,40 circa, in Cesena,
all'intersezione tra via Ravennate e via Togliatti, si verificava un sinistro tra la propria vettura Audi tg. L4 (assicurata con , Controparte_1
condotta dal sig. , e la vettura Kia OU tg. 05 (Rep. San CP_4
Marino e assicurata con , di proprietà e condotta da Controparte_5 [...]
. CP_2
Segnatamente la vettura condotta da , prima di immettersi da CP_4
via Ravennate in via Togliatti, mentre era “leggermente in aventi per vedere
bene l'arrivo di eventuali veicoli”, veniva colpita dalla vettura del che CP_2
sopraggiungeva improvvisamente a forte velocità (come risulta dalla frenata di 22,2 metri rilevata dalle autorità).
In conseguenza di ciò l'attore subiva danni materiali per complessivi euro
39.213,70 di cui chiede il ristoro.
2. Si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
non essendo la società assicuratrice del veicolo attoreo ma solo agenzia di distribuzione dell'effettiva assicuratrice . Controparte_3
Nel merito: i) evidenziava l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, avendo questi omesso di concedere la dovuta precedenza;
ii) contestava l'ammontare del danno e rappresentava l'antieconomicità della riparazione atteso che il valore della vettura ante sinistro era di 18700 euro e quello del relitto di 2200 euro;
iii) rappresentava che il risarcimento del danno da fermo del veicolo/noleggio auto sostitutiva è
subordinato alla prova dell'impossibilità di utilizzarlo e della necessità di esso.
3. E' intervenuta eccependo la carenza di Controparte_3
legittimazione passiva di poiché la vettura era assicurata Controparte_1
con sé mentre è solo agenzia di distribuzione dell'effettiva società CP_1
assicuratrice.
Nel merito: i) evidenziava l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, avendo questi omesso di concedere la dovuta precedenza;
ii) contestava l'ammontare del danno e rappresentava l'antieconomicità della riparazione della vettura atteso che il valore ante sinistro era di 18700 euro e quello del relitto di 2200 euro;
iii) rappresentava che il risarcimento del danno da fermo del veicolo/noleggio auto sostitutiva è
subordinato alla prova dell'impossibilità di utilizzarlo e della necessità di esso.
4. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
In sede di note conclusive la convenuta e l'intervenuta insistevano per l'ammissione delle prove orali, che però appaiono superflue per quanto appresso.
5. Va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
, in quanto dal documento 2 di parte convenuta risulta come Controparte_1
questa fosse agenzia della compagnia Peraltro la circostanza CP_6
appare pacifica tra le parti alla luce della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata dal parte attrice.
6. Le domande attoree non possono trovare accoglimento per quanto segue.
Dal rapporto della Polizia Municipale risulta che l'autovettura condotta da abbia omesso di concedere la dovuta precedenza alla CP_4
vettura Kia OU condotta da e in ragione di ciò sia andata a collidere CP_2
con essa.
In tale rapporto non viene mosso alcun rilievo alla condotta del CP_2
Il sinistro, insomma, secondo le risultanze del rapporto della Polizia
Municipale, va addebitato esclusivamente alla condotta di . CP_4
Ciò appare più che sufficiente a superare la presunzione di uguale responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054 c.c. e ad attribuire esclusivamente la responsabilità del sinistro a . CP_4
Si aggiunga che dalle immagini (relazione Polizia Municipale a colori allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter di parte convenuta) risulta come la vettura condotta da occupasse quasi interamente la corsia di via CP_4
Ravennate che ha direzione Ravenna, con ruote sterzate a sinistra ed una posizione della vettura tale da denunciare una – vietata come si può appurare dalla segnaletica visibile nelle fotografie – svolta a sinistra per immettersi nella corsia con direzione Roma. Né può trovare accoglimento la tesi attorea secondo la quale l'auto, dopo l'impatto, per via del cambio automatico,
sarebbe avanzata di alcuni metri. Infatti dalle fotografie (imp_6236 in particolare contenuta a colori nella relazione della Polizia Municipale
allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc della convenuta) ben si può
notare come la traccia del o degli pneumatici di destra (ossia lato passeggero)
della vettura Kia inizi esattamente davanti al muso dell'Audi, cosa che non sarebbe possibile se tale vettura dopo l'impatto fosse avanzata alcuni metri.
Per quanto riguarda la contestazione di elevata velocità che l'attore formula in citazione in riguardo della condotta di guida di si osserva che è CP_2
inammissibile in quanto totalmente generica. Infatti non viene indicato nemmeno in via approssimativa la velocità attribuita al CP_2
Peraltro, anche a voler superare il rilievo di inammissibilità, l'affermazione di elevata velocità, non trova supporto in alcun concreto elemento di prova poiché, da un lato nessuna contestazione ha svolto al riguardo Polizia
Municipale nei confronti del dall'altro l'attore si limita ad affermare CP_2
che la notevole velocità sia dimostrata dalla frenata di oltre 22 metri, senza però allegare (come detto) e tantomeno provare la velocita ricavabile da tale frenata.
Né di ausilio possono essere le prove orali proposte dall'attore, in quanto il capitolo 4 “Vero che la Kia viaggiava veloce?” è all'evidenza inammissibile sia per la genericità nella quale è stato formulato, sia perché teso a fare esprimere al teste una valutazione.
Pertanto, come detto, nessuna responsabilità del sinistro può essere ascritta al e le domande dell'attore vanno interamente rigettate. CP_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro con riduzione al
50% atteso che le difese di e sono parzialmente CP_1 CP_3
coincidenti. Nessun rimborso spese legali è dovuto a in quanto rimasto CP_2
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
- rigetta le domande tutte di . Parte_1
Condanna a rimborsare a ed a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in € Controparte_7
2.905,00 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 29 settembre 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini