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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2467/2025 depositato il 02/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259020754920000 IMU 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Il sig. ricorreva
contro
L'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'annullamento della intimazione di pagamento n. 29620259020754920000 notificata in data 09/06/2025 per l'importo di € 5.106,87 limitatamente alla parte relativa alla seguente cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato ed in esso richiamata: 1) cartella di pagamento n. 29620160091937388000 relativa a imposta sugli immobili anno 2010 e 2011 dell'importo di euro 977,93 compresi interessi, sanzioni ed accessori.
Postulava l'annullamento contestando di non avere ricevuto in notifica la sopra indicata cartella di pagamento, atto presupposto all'intimazione impugnata.
L'omessa notifica di un atto presupposto (cartella esattoriale) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Con un secondo motivo viene eccepita la prescrizione:
a) Il credito vantato, per le cartelle impugnate, è assolutamente prescritto essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale con riferimento ad
IMU.
b) In subordine, prescrizione in relazione a sanzioni ed accessori. Alla data di notificazione della intimazione è sicuramente maturato il termine di prescrizione in relazione alle sanzioni ed agli interessi addebitati dal concessionario.
Ader, nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data 18 novembre
Difensore_22025, con l'assistenza dell'avvocato , ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con un primo motivo la parte si duole della omessa notifica della cartella di pagamento, sottesa all'atto impugnato, considerato atto prodromico imprescindibile per la regolare procedura di notifica.
Risulta dagli atti che il messo notificatore, a seguito di infruttuosa relata del 18 marzo 2017, provvedeva al deposito del plico presso la Casa comunale in data
27 marzo 2017; ne dava comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
Peraltro, veniva poi ritirata dal ricorrente, in data 10 maggio 2023, intimazione di pagamento n. 29620239006824362000 con cui l'Agente della Riscossione sollecitava il pagamento della cartella ed interrompeva la prescrizione.
Sicchè, la omessa impugnazione di quest'ultima intimazione impedisce di far valere la asserita mancanza dell'atto prodromico, che in realtà risulta notificato
(nonostante le considerazioni espresse con memoria versata in atti dal ricorrente in data 31 dicembre 2025) nonché sotto ogni profilo la dedotta eccezione di prescrizione, risultante, all'evidenza, priva di fondamento.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 230,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2467/2025 depositato il 02/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259020754920000 IMU 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Il sig. ricorreva
contro
L'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'annullamento della intimazione di pagamento n. 29620259020754920000 notificata in data 09/06/2025 per l'importo di € 5.106,87 limitatamente alla parte relativa alla seguente cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato ed in esso richiamata: 1) cartella di pagamento n. 29620160091937388000 relativa a imposta sugli immobili anno 2010 e 2011 dell'importo di euro 977,93 compresi interessi, sanzioni ed accessori.
Postulava l'annullamento contestando di non avere ricevuto in notifica la sopra indicata cartella di pagamento, atto presupposto all'intimazione impugnata.
L'omessa notifica di un atto presupposto (cartella esattoriale) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Con un secondo motivo viene eccepita la prescrizione:
a) Il credito vantato, per le cartelle impugnate, è assolutamente prescritto essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale con riferimento ad
IMU.
b) In subordine, prescrizione in relazione a sanzioni ed accessori. Alla data di notificazione della intimazione è sicuramente maturato il termine di prescrizione in relazione alle sanzioni ed agli interessi addebitati dal concessionario.
Ader, nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data 18 novembre
Difensore_22025, con l'assistenza dell'avvocato , ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con un primo motivo la parte si duole della omessa notifica della cartella di pagamento, sottesa all'atto impugnato, considerato atto prodromico imprescindibile per la regolare procedura di notifica.
Risulta dagli atti che il messo notificatore, a seguito di infruttuosa relata del 18 marzo 2017, provvedeva al deposito del plico presso la Casa comunale in data
27 marzo 2017; ne dava comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
Peraltro, veniva poi ritirata dal ricorrente, in data 10 maggio 2023, intimazione di pagamento n. 29620239006824362000 con cui l'Agente della Riscossione sollecitava il pagamento della cartella ed interrompeva la prescrizione.
Sicchè, la omessa impugnazione di quest'ultima intimazione impedisce di far valere la asserita mancanza dell'atto prodromico, che in realtà risulta notificato
(nonostante le considerazioni espresse con memoria versata in atti dal ricorrente in data 31 dicembre 2025) nonché sotto ogni profilo la dedotta eccezione di prescrizione, risultante, all'evidenza, priva di fondamento.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 230,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni