Art. 6.
Il testo dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"L'acquisto da parte del Museo della scienza e della tecnica, "Leonardo da Vinci" di beni immobili o la accettazione di donazioni, eredita' o legati, sono autorizzati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, osservate le disposizioni stabilite nel Codice civile e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari.
La relativa autorizzazione e' concessa su conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente".
Il testo dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"L'acquisto da parte del Museo della scienza e della tecnica, "Leonardo da Vinci" di beni immobili o la accettazione di donazioni, eredita' o legati, sono autorizzati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, osservate le disposizioni stabilite nel Codice civile e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari.
La relativa autorizzazione e' concessa su conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente".