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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione e divorzio iscritta al n.rg. 3442/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI LEO VIVIANA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 15 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi pagina 1 di 3 riconciliare e di confermare le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto del
18.9.24, ossia “ Il sig. corrisponderà alla sig.ra a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno Persona_1
mensile di Euro 200,00 (Euro duecento/00) sino a che non sarà economicamente indipendente. L'assegno verrà corrisposto direttamente alla figlia Per_1
mediante versamento su conto corrente ad ella intestato ed in essere
[...]
presso la Banca Intesa San Paolo alle seguenti coordinate bancarie IBAN
[...] entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2024. Tale importo sarà soggetto ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. I coniugi si obbligano al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come da protocollo del Tribunale di Velletri fino a che non sarà economicamente indipendente. L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra con accredito diretto sul proprio conto Parte_1
corrente, così come ogni sussidio che dovesse essere previsto in futuro dallo Stato per la famiglia. I rapporti tra il padre e la figlia oramai maggiorenne Per_1
saranno gestiti direttamente tra loro, compatibilmente con gi futuri impegni professionali e/o di studio della figlia, potranno stabilire diverse modalità di frequentazione, secondo le esigenze del caso, tenuto conto della circostanza che il sig. attualmente vive all'estero. I coniugi sono Parte_2
economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, come da condizioni suindicate. I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato civile di NEMI affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000”. Il difensore precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica pagina 2 di 3 compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
EM (Roma) in data 6 maggio del 2001 ( atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di EM dell'anno 2001, atto n. 1, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione e divorzio iscritta al n.rg. 3442/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI LEO VIVIANA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 15 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi pagina 1 di 3 riconciliare e di confermare le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto del
18.9.24, ossia “ Il sig. corrisponderà alla sig.ra a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno Persona_1
mensile di Euro 200,00 (Euro duecento/00) sino a che non sarà economicamente indipendente. L'assegno verrà corrisposto direttamente alla figlia Per_1
mediante versamento su conto corrente ad ella intestato ed in essere
[...]
presso la Banca Intesa San Paolo alle seguenti coordinate bancarie IBAN
[...] entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2024. Tale importo sarà soggetto ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. I coniugi si obbligano al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come da protocollo del Tribunale di Velletri fino a che non sarà economicamente indipendente. L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra con accredito diretto sul proprio conto Parte_1
corrente, così come ogni sussidio che dovesse essere previsto in futuro dallo Stato per la famiglia. I rapporti tra il padre e la figlia oramai maggiorenne Per_1
saranno gestiti direttamente tra loro, compatibilmente con gi futuri impegni professionali e/o di studio della figlia, potranno stabilire diverse modalità di frequentazione, secondo le esigenze del caso, tenuto conto della circostanza che il sig. attualmente vive all'estero. I coniugi sono Parte_2
economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, come da condizioni suindicate. I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato civile di NEMI affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000”. Il difensore precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica pagina 2 di 3 compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
EM (Roma) in data 6 maggio del 2001 ( atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di EM dell'anno 2001, atto n. 1, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3