Articolo 95 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 70 quaterArticolo 70 sexies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 95.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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