Art. 28.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attivita' commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
Il presidente, in caso di urgenza, puo' prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.
Il presidente, sentita la Giunta centrale, puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attivita' commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
Il presidente, in caso di urgenza, puo' prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.
Il presidente, sentita la Giunta centrale, puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti.