Art. 2.
Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella B, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l' art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , sulle guarentigie della Magistratura, e' attribuita l'intera indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489 , per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.
Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella B, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l' art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , sulle guarentigie della Magistratura, e' attribuita l'intera indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489 , per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.