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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Dott.ssa Adele Pipitone, all'esito del termine fissato ex art.127 ter c.p.c.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.943 del 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 contrada Mortilli n. 36 – cod fisc: - rappresentato assistito e difeso in CodiceFiscale_1 forza di procura in atti dall'avv. Jessica Fici Opponente
Contro
La CP_1
Opposto - contumace
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione di terzo, ex artt.619-615 2 comma c.p.c., al pignoramento mobiliare promosso dalla deducendo l'illegittimità e la conseguente nullità del pignoramento mobiliare, Controparte_1 eseguito in data 23.06.2020, in quanto effettuato in luogo di residenza di soggetto che non era l'effettivo debitore della società e su beni non appartenenti al debitore.
Deduceva, in merito, che soggetto obbligato risultava essere il figlio dell'odierno attore -
, residente in Castellammare del Golfo, nella via L.Capuana -, nei cui Persona_1 confronti risultava esservi un titolo esecutivo – definitivo -, posto a fondamento della procedura azionata.
Rimasta contumace la società, soggetto creditore, il presente giudizio di merito veniva istruito con prove documentali e trattenuta in decisione, previa assegnazione di termine in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
Con l'unico motivo di opposizione il terzo pignorato ha contestato il diritto ad agire in via esecutiva, posto che i beni mobili pignorati risultano essere stato rinvenuti nell'abitazione di un soggetto terzo, estraneo al rapporto obbligatorio e come tali non sono da ritenersi, in via presuntiva, di proprietà dello stesso debitore.
L'opposizione proposta è fondata e merita accoglimento. In via generale si osserva che l'opposizione ex art. 615 2°comma c.p.c. è lo strumento che consente al debitore – o al terzo- l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, funzionalizzato, in estrema sintesi, ad accertare l'illegittimità e/o inesistenza formale o sostanziale del diritto azionato in executivis.
Può avere ad oggetto, altresì, sia la contestazione del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, ricomprendendovi anche la contestazione totale o parziale del quantum del credito intimato (art. 615 c.p.c.) ovvero soltanto la regolarità formale del titolo e del precetto (art. 617 c.p.c.).
Allorquando, come nel caso di specie, si contesti il diritto a procedere in via esecutiva ed è stata iniziata l'esecuzione - risultando essere stato eseguito pignoramento mobiliare (cfr. verbale in atti) -, si è in presenza di opposizione all'esecuzione ex art. 615 2°comma c.p.c., proposta dal terzo, ex art. 619 c.p.c.
Accertata la tipologia della domanda, occorre verificare il fondamento della stessa, ovverossia se, come dedotto dal terzo, non sussista alcun diritto del creditore sui beni oggetto di esecuzione, in quanto rinvenuti in luogo diverso da quello di residenza del debitore.
Al riguardo si osserva come, in generale l'art. 513 c.p.c. stabilisce che l'ufficiale giudiziario può ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.
Per “casa del debitore” si intende il luogo in cui il debitore dimora stabilmente, anche se non ne
è il proprietario, cosicché può ritenersi astrattamente legittima anche la ricerca in luoghi diversi da quello di ordinaria residenza, e finanche in un immobile di proprietà, ad esempio, dei genitori o di parenti, purché il debitore vi dimori abitualmente.
In via presuntiva, infatti, i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione del debitore sono da ritenere di sua proprietà, salvo prova contraria, come desumibile dalla generale garanzia patrimoniale sancita all'art. 2740 c.c., per cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, così rafforzandosi la possibilità di pignoramento dei beni mobili presenti in altra residenza ed anche se l'immobile appartiene a terzi.
Stante la presunzione, valevole in sede esecutiva, a norma degli artt. 513 e 621 cod. proc. civ., -per cui tutti i mobili arredanti l'abitazione del debitore da questi goduti, sono di sua proprietà -. sul terzo, opponentesi all'esecuzione, incombe l'onere di fornire la prova precisa che quei beni specifici, individuati nel verbale di pignoramento, costituiscano oggetto del diritto di proprietà acquistato da esso opponente in data anteriore al pignoramento, esclusa la prova per testimoni e per presunzioni semplici, nei limiti indicati dall'art. 621 cod. proc. civ.
(Cass. civ., 29.08.1994, n. 7564, in Mass. Giust. civ., 1994, 1110)
In tal senso, quindi, il terzo che intenda superare la presunzione è tenuto a provare, con ogni mezzo, l'effettiva estraneità alla sfera del debitore dei beni individuati in verbale.
Per vincere la presunzione di appartenenza, il terzo può anche contestare uno dei presupposti di fattispecie, ossia che il luogo ove le cose siano state pignorate costituisca la casa del debitore;
in tal caso spetta al creditore fornire la prova contraria.
La presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni pignorati, opera solo se ed in quanto i beni siano rinvenuti nella casa di abitazione dello stesso;
pertanto, quando in sede di opposizione di terzo all'esecuzione, risulti che il luogo in cui essi sono stati staggiti non è la casa del debitore, spetta al creditore che intende insistere nell'esecuzione provarne specificamente l'appartenenza al debitore (così Cass. 20.02.1987, n. 4616, in Mass. Giur. it, 1987).
Nel caso di specie, è stata data prova che il luogo ove è stato eseguito il pignoramento non è il luogo di residenza del debitore e, dal certificato storico in atti, lo stesso debitore non è mai risultato residente in c/da Mortilli n.36, luogo, effettivamente, in cui risiede soltanto l'odierno opponente , terzo ed estraneo al rapporto obbligatorio;
né è Parte_1 stata fornita prova contraria da parte del creditore – rimasto contumace nel presente giudizio.
Ne discende che l'opposizione va accolta, con conseguente statuizione di inefficacia del pignoramento mobiliare eseguito in data 23.06.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al
D.M.147/2022, ai valori minimi, tenuto conto dell'attività svolta e della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta;
- Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del pignoramento mobiliare eseguito in data
23.06.2020;
- Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €.
150,00 per spese vive ed €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese gen. al 15% iva e cpa come per legge. Così deciso in Trapani, all'esito della camera di consiglio del 12.12.2025
la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone