Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3021 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
IN PERSONA DEL CURATORE PRO- Parte_1
TEMPORE AVV. MARCO DI VITA elettivamente domiciliata in VIA RESUTTANA, N.
360 PALERMO presso lo studio dell'avv. ORLANDO MATTEO, che la rappresenta e difende per mandato in atti ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI, N. 39 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. VITALE STEFANO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11.3.2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi
Con atto di citazione la attrice ha allegato che: Pt_1
- con sentenza n. 20/2021 pubbl. il 06/05/2021 (all.1 all'atto di citazione), il
Tribunale di Termini Imerese dichiarava, il fallimento della nominando Parte_1
curatore l'avv. Marco Di Vita;
- dagli accertamenti compiuti dal curatore, era risultato che in data 26.07.2019,
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[...]
DXI 13 E5V, targato EM871EA, alla al prezzo di euro CP_3 Controparte_1
40.000,00 (vd. doc. 2 all. atto di citazione), senza, tuttavia, rinvenire prova dell'intervenuto pagamento nella documentazione della società fallita;
- richiesti chiarimenti, la confermava l'acquisto del mezzo, e Controparte_1
trasmetteva una scrittura privata – denominato “Accordo per la dilazione del pagamento in contanti” - in forza della quale il prezzo di €. 40.000,00 era stato corrisposto mediante numerosi pagamenti in contanti (coincidenti con delle rate dal 01/08/2019 al
30/09/2020), trasmettendo anche delle quietanze di pagamento con firme (in tesi)
illeggibili e prive di data certa.
Chiedeva, pertanto, di: i) dichiarare che la , in persona del suo legale _1
rappresentante pro tempore, era tenuta al pagamento del corrispettivo pattuito per la cessione del trattore per semirimorchio RENAULT TRUCKS TR DXI 13 E5V, CP_3
targato EM871EA, di cui alla scrittura privata del 26.07.2019; ii) condannare la _1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 40.000,00
[...]
in favore della Curatela del Fallimento “ , con vittoria di spese, competenze Parte_1
ed onorari.
Si costituiva in giudizio la contestando parzialmente la ricostruzione _1
fattuale operata in citazione, rilevando che l'attrice aveva taciuto sul fatto che
“...nell'accordo tra le parti che prevedeva pagamenti rateali dell'intero importo di
40.000,00 euro in rate costanti di € 600,00 settimanali e con versamento iniziale di €
1.600,00, come da contratto in atti e come da versamenti in contanti effettuati dalla cavitras, che senz'altro ha violato la Legge in materia di tracciabilità dei pagamenti ma
P che ha certamente onorato il debito con la fino alla estinzione della CP_4
obbligazione contratta.” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
Chiedeva, pertanto, di: i) ritenere e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione contratta di cui alla scrittura del 26.07.2019 e l'avvenuto pagamento di € 40.000,00 nei confronti
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile della So. rigettando la domanda di parte attrice, con vittoria di spese, diritti ed CP_4
onorari.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 13.02.2023, venivano concessi i termini ex art 183 co. 6 n. 3.
La causa veniva istruita documentalmente e precisate le conclusioni, all'udienza del
11.03.2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.Merito della lite
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, il Tribunale rileva d osserva quanto segue .
Orbene, risulta pacifico il rapporto contrattuale in virtù del quale bene oggetto di causa è stato trasferito dalla oggi fallita, alla odierna convenuta Parte_1 _1
oltre che desumibile dal cronologico della proprietà e dalla visura Pra depositati
[...]
in atti dalla curatela (vd. docc. 3 e 3 bis all.ti atto di citazione).
Non è infatti in discussione la scrittura privata, datata il 26.07.2019, fornita copia alla curatela dalla stessa convenuta (come asserito a pag. 2 dell'atto di citazione); nè è in discussione l'opponibilità di questa al fallimento.
Oggetto di contestazione da parte dell'attrice è invece l'intervenuto pagamento del corrispettivo dell'acquisto da parte della debitrice, ed in particolare che la acquirente abbia effettivamente ottemperato al pagamento della pattuita somma di euro 40.000,00,
di cui all' “Accordo per la dilazione del pagamento del debito in contanti” sottoscritto dalla e dalla Parte_1 Controparte_5
Tale contestazione si fonda su una serie di indici presuntivi, volti ad evidenziarne delle anomalie rispetto alle ordinarie pratiche negoziali: le modalità di pagamento frazionato del prezzo e l'assenza di prova del suo effettivo versamento, che la debitrice assume avvenuto in contanti (cfr. all'atto di citazione).
Inoltre, l'attrice muove la contestazione circa l'opponibilità di tali quietanze alla curatela,
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile sull'assunto che, non solo trattasi di pagamenti privi di tracciabilità, ma soprattutto le quietanze rilasciate dal creditore ( poi fallito) al debitore all'atto del pagamento non hanno l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore,
anche laddove si ponga nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (v. sul punto Cass. n.
21258/2014; Cass. n. 4288/2005).
A conforto della domanda la curatela ha altresì prodotto in atti verbale di interrogatorio del legale rappresentante della società fallita, , da cui si evince CP_6
che la stessa, di fronte all'esibizione di copia della scrittura privata datata 26.07.2019, ha così dichiarato: “Non riconosco il documento e le sottoscrizioni ivi apportate che ritengo false e certamente a me non riconducibili. Non ho mai ricevuto alcuna somma dalla
”. _1
Orbene, in tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, non può ricavarsi la certezza della effettività del pagamento quietanzato,
giacché solo dalla certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può
trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, facendo uso di presunzioni, era pervenuta alla conclusione dell'avvenuta corresponsione al promittente venditore, poi dichiarato fallito, della sola minor somma pagata con assegni, e della simulazione della quietanza di pagamento della maggiore, di cui il promissario acquirente assumeva il pagamento in contanti, ritenendo così raggiunta la prova della simulazione del patto relativo al prezzo di vendita) (v. sul punto Cass. Sentenza n. 14481 del 09/07/2005).
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Si è detto, a questo proposito che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di un'obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza - rilasciata dal creditore all'atto del pagamento - quale confessione stragiudiziale del pagamento stesso, ex art. 2735 cod. civ., atteso che tale confessione è
valida solo nel giudizio in cui siano parti l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza, mentre il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo
(Cassazione, sent. n. 13513 del 2002, e nello stesso senso, le sentt. n. 4288 del 2005, 689
del 1997, 3055 del 1996, 2339 del 1994, ecc.).
Inoltre, la legislazione cd. antiriciclaggio (D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e il D.L. 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197) ha progressivamente imposto limiti e obblighi sulle operazioni (versamento, riscossione, prelevamento)
eseguite per contanti. Originariamente, imponendo solo l'obbligo della identificazione di colui che versava, riscuoteva o prelevava somme di denaro, anche presso gli uffici pubblici e quelli postali, non inferiori a L. 20 milioni (art. 13, D.L. n. 625 del 1979) e poi vietando, sic et simpliciter, con la comminatoria di sanzioni di vario genere, il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a lire venti milioni (art. 1, D.L. n. 143 del 1991).
Oggi la normativa nazionale in materia di antiriciclaggio è costituita dal D.Lgs.
231/2007, da ultimo modificato dal D.Lgs. 125/2019 e dai relativi provvedimenti attuativi emanati dal MEF, dalla UIF e dalle Autorità di vigilanza di settore, mentre il contesto normativo internazionale è rappresentato da standard e convenzioni internazionali, nonchè da norme europee.
A mente dell'art. 49 del D.lgs. 231/2007, nella formulazione vigente ratione termporis, è
vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (il trasferimento, quindi,
può e dev'essere effettuato attraverso le banche, le , gli istituti di moneta CP_7
elettronica e gli istituti di pagamento). Il trasferimento superiore all'anzidetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Alla luce della su riportata normativa, risultano evidenti perplessità quanto all'effettivo pagamento del prezzo: nessuna prova del pagamento delle richiamate quietanze emerge agli atti, nonostante le contestazioni specifiche effettuate sul punto dalla Curatela.
Peraltro le quietanze in atti risultano smentite dalle dichiarazioni rese dalla venditrice in sede di interrogatorio stragiudiziale.
La società convenuta non ha invero neppure formulato richieste istruttorie a prova diretta, essendosi limitata a depositare la sola memoria ex art. 183 co. 6n. 3 cpc con formulazione di una prova contraria (non ammessa in assenza di ammissione della prova diretta dell'attrice).
È evidente che la prova del pagamento, avrebbe dovuto essere fornita in via di eccezione dalla parte convenuta, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto.
Al contrario, il comportamento processuale omissivo della convenuta e il tenore estremamente generico delle rispettive difese può essere valutato alla stregua di una mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla controparte costituita devono ritenersi provati e acquisiti al processo.
Inoltre, le anomalie negoziali segnalate costituiscono indici gravi, precisi e concordati che depongono nel senso dell'accoglimento della domanda attorea.
Tali elementi ricevono il loro ulteriore supporto nei dati legislativi menzionati, che
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile impongono cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori di ammontare superiori a tremila euro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, risultano sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento proposta dalla Curatela.
3. Spese di lite.
Il regolamento delle spese di lite è informato al principio di soccombenza e accede ai parametri contenuti nel D.M. 147/2022 ai valori minimi, stante la identità delle questioni trattate nelle memorie, le ridotte attività processuali espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando;
-accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 40.000,00 a titolo di adempimento del contratto di vendita del trattore meglio identificato in citazione in favore della Curatela del Fallimento “ , in Parte_1
persona del suo curatore pro tempore, oltre interessi dal 26.07.2019 sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva .
Così deciso in Termini Imerese il 20/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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