Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 7950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7950 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07950/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2026, proposto da
IA ST UC, rappresentata e difesa dall’Avvocato Lorenzo Coleine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Umberto Tupini n. 113;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del tempio di Giove n. 21;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di definizione e conversione della pratica di condono edilizio presentata dalla ricorrente in data 24 maggio 2001 (prot. 54625), come da ultimo reiterata con atto di diffida e messa in mora notificato a mezzo PEC in data 15 gennaio 2025;
e per la condanna
di Roma Capitale a provvedere espressamente sulla suddetta istanza entro il termine di giorni 30, con contestuale richiesta di nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il Presidente TA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Rilevato che:
- in data 29 dicembre 1986 la precedente proprietaria - NO Giovanna Guasoni - presentava tre domande di condono edilizio n. prot. 256993 con sot. 01, 02, 03 concernenti diversi abusi edilizi riguardanti un compendio immobiliare a destinazione residenziale, segnatamente il sot. 01 la realizzazione di una porzione di fabbricato al piano terra ed annesso garage con mq. 46,20 di s.u.r. e mq. 30,00 di s.n.r. (distinta al N.C.E.U. al foglio 1127, partic. 385, sub. 1), il sot. 02 la realizzazione di una superficie residenziale di mq.73,90 di s.u.r. (distinta al N.C.E.U. foglio 1127, partic. 17, sub 2-3) ed infine il sot.03 la realizzazione di un garage per una superficie di mq.37,70 di s.n.r. (distinta al N.C.E.U. al foglio 1127, partic. 17, sub 4), procedendo successivamente, il 20 febbraio 1989, ad un’integrazione documentale con prot. n. 12508 al fine di rideterminare le superfici e le consistenze per le quali erano state presentate domande di condono;
- in data 31 luglio 1989 l’immobile veniva alienato, in comproprietà con suo marito, all’odierna ricorrente – NO IA Teresa UC -, la quale poi, in data 6 novembre 1997, acquistava anche la quota del coniuge;
- in data 1° ottobre 1999, Roma Capitale, con nota prot. n. 291457, affermava che la denuncia prot. n. 12508 20 febbraio 1989 risultava “fuori i termini temporali prescritti dalla Legge 47/85” , altresì indicava: “In mancanza di tali nuovi dati sarà possibile, su espressa richiesta della S.V., procedere alla revisione della istanza secondo la normativa prevista dalla L. 724/94” ;
- in data 11 dicembre 2000 l’Ufficio Condoni richiedeva integrazioni documentali e pagamenti di conguagli riferiti alle istanze del 1986 ai fini del rilascio del condono;
- quindi il 24 maggio 2001 la NO UC depositava la nuova istanza n. 54625, con la quale chiedeva “di procedere alla revisione della istanza presentata con prot.llo n° 12058 del 20/02/1989 secondo la normativa prevista dalla L. 724/94” ;
- l’Amministrazione reiterava le richieste di integrazione documentale;
- con sollecito del 19 febbraio 2008 prot. 15217, la NO UC reiterava la richiesta di “valutare i modelli integrativi... secondo la normativa prevista dalla L. 724/94” ;
- faceva seguito in data 19 novembre 2009 nuovamente una richiesta di integrazione documentale da parte di Roma capitale;
- seguivano, da parte della ricorrente, la diffida e messa in mora del 24 aprile 2024 e quella del 15 gennaio 2025, con le quali la stessa intimava la conclusione del procedimento;
- da qui in data 18 gennaio 2026 veniva notificato ed il giorno successivo veniva depositato il ricorso in epigrafe;
Considerato che:
- con il suddetto ricorso la NO UC contesta l’asserito silenzio inadempimento serbato da Roma Capitale rispetto alla propria istanza di conversione delle originarie domande di condono in istanza ex legge n. 724/1994, estesa ad una serie di interventi edilizi abusivi intervenuti successivamente;
- la circostanza che l’Ufficio Speciale Condono del Comune resistente, con nota prot. n. 291457 del 1° ottobre 1999, abbia prospettato la possibilità di vagliare la revisione della istanza secondo la normativa prevista dalla L. 724/94, revisione poi in effetti richiesta dalla ricorrente solo in data 24 maggio 2001, non comportava un obbligo, per il medesimo Ufficio, di proseguire l’iter istruttorio secondo la disciplina prevista da tale legge e, in particolare, considerando il termine di conclusione dei lavori ivi stabilita, in modo da ricomprendere anche abusi edilizi successivi alle originarie istanza di sanatoria presentate dalla dante causa;
- ciò precisato, non si rinviene un’inerzia da parte di Roma Capitale, che più volte negli anni si è attivata per poter procedere al rilascio dei titoli edilizi così come richiesti nelle domande di sanatoria del 1986, in ultimo subito dopo la proposizione del ricorso in esame, con nota del 13 febbraio 2026;
Ritenuto che:
- conseguentemente il ricorso sia infondato e debba essere respinto;
- le spese di giudizio possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA AR, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA AR |
IL SEGRETARIO