Articolo 3 della Legge 23 marzo 1958, n. 270
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 aprile 1958
Art. 3.
Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura tecnico-professionale ed in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'Arma del genio.
I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.
La votazione complessiva e' stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.
Entrata in vigore il 25 aprile 1958