CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2024, n. 41433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41433 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR RI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22/03/2024, del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41433 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 marzo 2024, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello cautelare proposto da RI OR avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Locri, con cui era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo diretto della somma di 448.967,76 euro in capo alla Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.I., società di cui era legale rappresentante il ricorrente, indagato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000; in subordine o per il residuo era stato disposto il sequestro preventivo diretto della stessa somma in capo a RI OR e, in ulteriore subordine o per il residuo, era stato disposto il sequestro per equivalente di beni nella disponibilità della predetta società o del OR;
il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 era stato contestato al ricorrente perché, quale amministratore della Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione ai fini Ires per l'anno di imposta 2021 per un importo di C 1.870.699, evadendo le imposte per ammontare pari a 448.967,76 euro;
fatto commesso in OI NI il 30 novembre 2022 (termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione). 2. Avverso l'indicata ordinanza, RI OR, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. In sintesi, il ricorrente premette di essere stato colpito dal provvedimento ablatorio per avere acquistato le quote ed essere divenuto amministratore di una società solo due mesi prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione Ires, omettendo di presentare la dichiarazione, la cui rilevanza penale con superamento della soglia di punibilità di C 50.000,00 dipenderebbe dall'aver la società acquistato, senza alcun esborso (un anno prima che il ricorrente diventasse amministratore), crediti di imposta che avrebbero dovuto essere considerati quali proventi e, quindi, valutati come imponibile. Deduce il ricorrente che i crediti di imposta non potessero concorrere nella determinazione dell'Ires evasa poiché non erano stati utilizzati, essendo ancora presenti nel cassetto fiscale al momento del sequestro. E la semplice presenza dei crediti nel cassetto fiscale non poteva considerarsi condotta punibile in quanto inoffensiva e totalmente neutra rispetto ad un danno erariale inesistente. Aggiunge il ricorrente come quei crediti fossero stati definitivamente eliminati dal circuito economico, formalizzando la rinuncia e come la detrazione non rappresentasse né un contributo, né un credito d'imposta, ma uno strumento tecnico per attuare il principio di progressività dell'imposta o per orientare gli investimenti, sicchè non poteva concorrere alla formazione della base imponibile. Deduce ancora il ricorrente che se i crediti d'imposta fossero da considerare inesistenti, non vi sarebbe stato obbligo di contabilizzarli;
se, invece, i crediti non fossero inesistenti e vi fosse l'obbligo di contabilizzazione, allora l'amministratore non avrebbe dovuto considerarli per l'intero ammontare in un unico anno di imposta, nella specie l'anno 2021, ma avrebbe dovuto spalmare il credito in cinque anni, vigendo il principio della contabilizzazione alla competenza per anno, con le problematiche conseguenti in tema di ammontare dell'imposta evasa e, quindi, in tema di eventuale superamento della soglia di punibilità e del quantum da sottoporre a sequestro. Richiama, sul punto, il documento dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) del 3 agosto 2021, secondo cui il guadagno che deriva dall'acquisto di crediti fiscali è un provento finanziario da contabilizzare per competenza, quindi anno per anno. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Michele Cerminara, difensore di fiducia di RI OR, dove si ribadisce che, nella determinazione della base imponibile, ai fini della determinazione della sussistenza del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, sono stati valorizzati crediti inesistenti, mai utilizzati dal ricorrente ed anche rinunciati, con automatica eliminazione dal circuito economico, per cui la mera presenza di quei crediti nel cassetto fiscale non aveva generato alcun provento per la società, restando ininfluente che quei crediti fossero stati acquisiti a "costo zero". Sostiene, ancora, che la semplice presenza del credito nel cassetto fiscale, in assenza di utilizzazione, non fa nascere l'obbligo della presentazione della dichiarazione, dovendo pur sempre privilegiarsi il dato fattuale rispetto a quello meramente formale. Ribadisce, infine, l'errore contabile compiuto, dal momento che, quand'anche nella determinazione dell'imponibile si volessero valorizzare quei crediti non utilizzati, il ricorrente non avrebbe dovuto valorizzare il credito per l'intero, ma iscriverlo nella misura prevista dalla legge con la ripartizione in quote annuali (nell'arco di cinque anni), con conseguente rivalutazione della base imponibile e rideterminazione del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e riter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P. Occorre, innanzitutto, richiamare il principio di diritto secondo cui i redditi di derivazione illecita, a meno che non siano assoggettati a provvedimenti ablatori contestuali, dovranno essere dichiarati dal contribuente, costituendo conseguentemente base imponibile soggetta agli adempimenti fiscali stabiliti dalla legge (Sez. 3, n. 23079 del 20/01/2022, Ariolfo). Il Giudice per le indagini preliminari di Locri e il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, nei rispettivi provvedimenti, hanno chiarito che la base imponibile per il calcolo delle imposte sui redditi dovute dalla Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.l. per l'anno di imposta 2021 era di complessivi euro 1.870.699,00, di cui euro 1.822.852,00 quali proventi illeciti costituiti da crediti di imposta acquisiti nell'anno 2021 da GL RE per euro 1.105.500,00 e da Futurservice s.r.l. per euro 717.352,00. Tali crediti di imposta erano fittizi: quelli acquisiti da GL RE, monetizzati nell'anno d'imposta 2023 per un importo di euro 110.550,00 mediante cessione alla società Sicurezza Italiana 1963 s.r.I., perché relativi a lavori riconducibili alla tipologia bonus facciate ed ecobonus mai eseguiti come accertato attraverso approfondimenti investigativi eseguiti direttamente sui due immobili apparentemente oggetto di detti lavori, anche escutendo i proprietari di uno dei due immobili ed accertando il decesso del proprietario dell'altro immobile;
quelli acquisiti da Futurservice s.r.I., peraltro monetizzati anch'essi nello stesso anno d'imposta 2021 in cui erano stati acquisiti 4 mediante integrale loro cessione a Poste Italiane s.p.a., perché anch'essi relativi a interventi di recupero edilizio o restauro facciate mai eseguiti, come accertato in altro procedimento iscritto al n. 284/2023 R.G.N.R. Peraltro, la cessione del credito d'imposta per euro 110.550,00 alla Sicurezza Italiana 1963 s.r.l. avveniva al prezzo di euro 82.912,50, importo che, una volta accreditato, era stato trasferito per euro 30.000,00 al ricorrente, per euro 45.000,00 alla FC Service s.r.I., società amministrata anch'essa dal ricorrente, e per euro 6.742,94 alla FC Service s.r.l.s., società sulla quale erano in corso approfondimenti investigativi, operazione quella descritta sulla quale era fondata la contestazione del reato di riciclaggio. Tribunale di Reggio Calabria ha evidenziato come nessun costo risultasse sostenuto dalla Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.l. per l'acquisto dei crediti fiscali avvenuto nell'anno di imposta 2021, sicché era stato sottoposto a tassazione - nell'anno di imposta corrispondente all'acquisizione dei crediti d'imposta - l'intero importo dei crediti fiscali acquisiti, tanto in conformità alla posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 105 del 15 aprile 2020, secondo cui, "ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 917/1986, la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito". Del resto, l'affermazione del ricorrente secondo la quale i crediti di imposta non fossero stati utilizzati, permanendo nel cassetto fiscale, non corrisponde a quanto affermato dai giudici della cautela, essendo stati invece in buona parte (quasi per la metà) ceduti e monetizzati per complessivi euro 827.902,00, in parte nello stesso anno di imposta 2021 in cui erano stati acquisiti e, in altra parte, nell'anno di imposta 2023 (rispettivamente, 717.352,00 euro ceduti a Poste Italiane s.p.a. e 110.550 euro ceduti alla Sicurezza Italiana 1963 s.r.I.), mentre la provvisoria contestazione investe l'anno di imposta 2021 in cui i crediti erano stati acquisiti. La deduzione secondo la quale i crediti andrebbero contabilizzati pro quota per anno, oltre a confliggere con la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, non trova riscontro nei fatti, non avendo la società rappresentata dal ricorrente documentato un appostamento in bilancio finalizzato all'utilizzo dei crediti in compensazione;
ed anzi, avendo la predetta società optato, sia nello stesso anno di imposta in cui i crediti erano stati acquisiti, sia negli anni di imposta successivi alla acquisizione dei predetti crediti di imposta, per un percorso del tutto diverso dalla utilizzazione dei crediti in compensazione, eseguendone la cessione per un importo complessivo prossimo alla metà del valore dei crediti. Quanto alla parte dei crediti di imposta non monetizzata, nessuna deduzione difensiva è contenuta nel ricorso in ordine alle specifiche conseguenze dell'incidenza sugli obblighi dichiarativi e sulla soglia di punibilità del reato provvisoriamente contestato. 5 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41433 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 marzo 2024, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello cautelare proposto da RI OR avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Locri, con cui era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo diretto della somma di 448.967,76 euro in capo alla Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.I., società di cui era legale rappresentante il ricorrente, indagato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000; in subordine o per il residuo era stato disposto il sequestro preventivo diretto della stessa somma in capo a RI OR e, in ulteriore subordine o per il residuo, era stato disposto il sequestro per equivalente di beni nella disponibilità della predetta società o del OR;
il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 era stato contestato al ricorrente perché, quale amministratore della Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione ai fini Ires per l'anno di imposta 2021 per un importo di C 1.870.699, evadendo le imposte per ammontare pari a 448.967,76 euro;
fatto commesso in OI NI il 30 novembre 2022 (termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione). 2. Avverso l'indicata ordinanza, RI OR, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. In sintesi, il ricorrente premette di essere stato colpito dal provvedimento ablatorio per avere acquistato le quote ed essere divenuto amministratore di una società solo due mesi prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione Ires, omettendo di presentare la dichiarazione, la cui rilevanza penale con superamento della soglia di punibilità di C 50.000,00 dipenderebbe dall'aver la società acquistato, senza alcun esborso (un anno prima che il ricorrente diventasse amministratore), crediti di imposta che avrebbero dovuto essere considerati quali proventi e, quindi, valutati come imponibile. Deduce il ricorrente che i crediti di imposta non potessero concorrere nella determinazione dell'Ires evasa poiché non erano stati utilizzati, essendo ancora presenti nel cassetto fiscale al momento del sequestro. E la semplice presenza dei crediti nel cassetto fiscale non poteva considerarsi condotta punibile in quanto inoffensiva e totalmente neutra rispetto ad un danno erariale inesistente. Aggiunge il ricorrente come quei crediti fossero stati definitivamente eliminati dal circuito economico, formalizzando la rinuncia e come la detrazione non rappresentasse né un contributo, né un credito d'imposta, ma uno strumento tecnico per attuare il principio di progressività dell'imposta o per orientare gli investimenti, sicchè non poteva concorrere alla formazione della base imponibile. Deduce ancora il ricorrente che se i crediti d'imposta fossero da considerare inesistenti, non vi sarebbe stato obbligo di contabilizzarli;
se, invece, i crediti non fossero inesistenti e vi fosse l'obbligo di contabilizzazione, allora l'amministratore non avrebbe dovuto considerarli per l'intero ammontare in un unico anno di imposta, nella specie l'anno 2021, ma avrebbe dovuto spalmare il credito in cinque anni, vigendo il principio della contabilizzazione alla competenza per anno, con le problematiche conseguenti in tema di ammontare dell'imposta evasa e, quindi, in tema di eventuale superamento della soglia di punibilità e del quantum da sottoporre a sequestro. Richiama, sul punto, il documento dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) del 3 agosto 2021, secondo cui il guadagno che deriva dall'acquisto di crediti fiscali è un provento finanziario da contabilizzare per competenza, quindi anno per anno. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Michele Cerminara, difensore di fiducia di RI OR, dove si ribadisce che, nella determinazione della base imponibile, ai fini della determinazione della sussistenza del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, sono stati valorizzati crediti inesistenti, mai utilizzati dal ricorrente ed anche rinunciati, con automatica eliminazione dal circuito economico, per cui la mera presenza di quei crediti nel cassetto fiscale non aveva generato alcun provento per la società, restando ininfluente che quei crediti fossero stati acquisiti a "costo zero". Sostiene, ancora, che la semplice presenza del credito nel cassetto fiscale, in assenza di utilizzazione, non fa nascere l'obbligo della presentazione della dichiarazione, dovendo pur sempre privilegiarsi il dato fattuale rispetto a quello meramente formale. Ribadisce, infine, l'errore contabile compiuto, dal momento che, quand'anche nella determinazione dell'imponibile si volessero valorizzare quei crediti non utilizzati, il ricorrente non avrebbe dovuto valorizzare il credito per l'intero, ma iscriverlo nella misura prevista dalla legge con la ripartizione in quote annuali (nell'arco di cinque anni), con conseguente rivalutazione della base imponibile e rideterminazione del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e riter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P. Occorre, innanzitutto, richiamare il principio di diritto secondo cui i redditi di derivazione illecita, a meno che non siano assoggettati a provvedimenti ablatori contestuali, dovranno essere dichiarati dal contribuente, costituendo conseguentemente base imponibile soggetta agli adempimenti fiscali stabiliti dalla legge (Sez. 3, n. 23079 del 20/01/2022, Ariolfo). Il Giudice per le indagini preliminari di Locri e il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, nei rispettivi provvedimenti, hanno chiarito che la base imponibile per il calcolo delle imposte sui redditi dovute dalla Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.l. per l'anno di imposta 2021 era di complessivi euro 1.870.699,00, di cui euro 1.822.852,00 quali proventi illeciti costituiti da crediti di imposta acquisiti nell'anno 2021 da GL RE per euro 1.105.500,00 e da Futurservice s.r.l. per euro 717.352,00. Tali crediti di imposta erano fittizi: quelli acquisiti da GL RE, monetizzati nell'anno d'imposta 2023 per un importo di euro 110.550,00 mediante cessione alla società Sicurezza Italiana 1963 s.r.I., perché relativi a lavori riconducibili alla tipologia bonus facciate ed ecobonus mai eseguiti come accertato attraverso approfondimenti investigativi eseguiti direttamente sui due immobili apparentemente oggetto di detti lavori, anche escutendo i proprietari di uno dei due immobili ed accertando il decesso del proprietario dell'altro immobile;
quelli acquisiti da Futurservice s.r.I., peraltro monetizzati anch'essi nello stesso anno d'imposta 2021 in cui erano stati acquisiti 4 mediante integrale loro cessione a Poste Italiane s.p.a., perché anch'essi relativi a interventi di recupero edilizio o restauro facciate mai eseguiti, come accertato in altro procedimento iscritto al n. 284/2023 R.G.N.R. Peraltro, la cessione del credito d'imposta per euro 110.550,00 alla Sicurezza Italiana 1963 s.r.l. avveniva al prezzo di euro 82.912,50, importo che, una volta accreditato, era stato trasferito per euro 30.000,00 al ricorrente, per euro 45.000,00 alla FC Service s.r.I., società amministrata anch'essa dal ricorrente, e per euro 6.742,94 alla FC Service s.r.l.s., società sulla quale erano in corso approfondimenti investigativi, operazione quella descritta sulla quale era fondata la contestazione del reato di riciclaggio. Tribunale di Reggio Calabria ha evidenziato come nessun costo risultasse sostenuto dalla Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.l. per l'acquisto dei crediti fiscali avvenuto nell'anno di imposta 2021, sicché era stato sottoposto a tassazione - nell'anno di imposta corrispondente all'acquisizione dei crediti d'imposta - l'intero importo dei crediti fiscali acquisiti, tanto in conformità alla posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 105 del 15 aprile 2020, secondo cui, "ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 917/1986, la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito". Del resto, l'affermazione del ricorrente secondo la quale i crediti di imposta non fossero stati utilizzati, permanendo nel cassetto fiscale, non corrisponde a quanto affermato dai giudici della cautela, essendo stati invece in buona parte (quasi per la metà) ceduti e monetizzati per complessivi euro 827.902,00, in parte nello stesso anno di imposta 2021 in cui erano stati acquisiti e, in altra parte, nell'anno di imposta 2023 (rispettivamente, 717.352,00 euro ceduti a Poste Italiane s.p.a. e 110.550 euro ceduti alla Sicurezza Italiana 1963 s.r.I.), mentre la provvisoria contestazione investe l'anno di imposta 2021 in cui i crediti erano stati acquisiti. La deduzione secondo la quale i crediti andrebbero contabilizzati pro quota per anno, oltre a confliggere con la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, non trova riscontro nei fatti, non avendo la società rappresentata dal ricorrente documentato un appostamento in bilancio finalizzato all'utilizzo dei crediti in compensazione;
ed anzi, avendo la predetta società optato, sia nello stesso anno di imposta in cui i crediti erano stati acquisiti, sia negli anni di imposta successivi alla acquisizione dei predetti crediti di imposta, per un percorso del tutto diverso dalla utilizzazione dei crediti in compensazione, eseguendone la cessione per un importo complessivo prossimo alla metà del valore dei crediti. Quanto alla parte dei crediti di imposta non monetizzata, nessuna deduzione difensiva è contenuta nel ricorso in ordine alle specifiche conseguenze dell'incidenza sugli obblighi dichiarativi e sulla soglia di punibilità del reato provvisoriamente contestato. 5 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2024.