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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/12/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa
MA RA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 773/2024 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/12/2025
PROMOSSA DA
(C.F: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
3.12.1996, entrambi elettivamente domiciliati in Scilla (RC), alla Via Libertà V Traversa
n. 9 presso lo studio dell'avv. Maria Gattuso che li rappresenta e difende come da procura in atti
-attori-
CONTRO
(fu Controparte_2 Per_1
- convenuti contumaci –
OGGETTO: usucapione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. e citavano in giudizio gli odierni Parte_1 Controparte_1 convenuti al fine di sentire dichiarare, in loro favore, l'acquisto per intervenuta
1 usucapione del cespite sito in Scilla, località Chianalea (identificato al NCT foglio di mappa n.5, part. 287, partita 3380) della superficie di mq 28.
Esponevano:
- che da oltre vent'anni esercitano un possesso pieno, pacifico e pubblico sul predetto immobile;
- che, in particolare, nel 1975, , rilevato lo stato di totale abbandono Controparte_3 del rudere insistente sul citato terreno, provvedeva alla ricostruzione dei muri perimetrali mancanti nonché al rifacimento del tetto in legno e lamiera trasformando, di fatto, tale cespite in una casetta;
- che all'interno della suddetta casetta veniva realizzata un'officina artigianale, utilizzata per l'attività di saldatura di serbatoi per barche a motore, essendo CP_3 un saldatore specializzato;
[...]
- che, intorno al 1980, il predetto attore si trasferiva temporaneamente in Francia, per motivi di lavoro, incaricando la moglie di vigiliare, per conto suo, sul bene di causa che veniva utilizzato dall'istante ogni qualvolta rientrava in Italia;
- che nel 1994, i germani dell'attore, titolari di un lido balneare, realizzavano - con il consenso di - una piccola casetta adiacente all'usucapendo Controparte_3
immobile, destinata a deposito per ombrelloni e sdraio;
- che il rudere è chiuso da una porta munita di lucchetto apposto dall'attore CP_3
le cui chiavi sono detenute in via esclusiva dal medesimo e dal figlio ,
[...] CP_1 il quale, inoltre, sin dall'adolescenza, ha coadiuvato il padre nella manutenzione del suddetto cespite;
- che, come meglio precisato nella consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione, risulta che, nel previgente impianto catastale - in epoca immediatamente successiva al sisma del 1908 - l'usucapendo immobile era censito all'articolo n. 1490, particella 297, intestata a (fu , vedova di , CP_4 Per_1 Persona_2
intestazione che trova conferma nel censimento eseguito dal Genio Civile nell'anno
1991, dal quale si evince che il fabbricato originario era composto da tre piani fuori terra, ciascuno costituito da un vano e versava, già all'epoca, in stato di completa inutilizzabilità, essendo stato distrutto anteriormente al terremoto del 1908;
2 - che dalle visure catastali, tale immobile risulta intestato a (fu CP_4
vedova , nata a [...]; Per_1 Persona_2
- che stante la mancanza dei dati anagrafici completi relativi alla predetta intestataria e, conseguentemente, l'impossibilità di individuare tutti i soggetti potenzialmente legittimati passivamente, si rendeva necessario procedere alla notifica per pubblici proclami, ex art. 150, giusta autorizzazione del 26.2.2024:
- che, in ogni caso, a fronte dell'inerzia dell'intestataria del bene e dei di lei eredi, che non si sono mai occupati e preoccupati del detto immobile, gli odierni attori hanno sempre esercitato da oltre vent'anni, animo domini, pubblicamente e pacificamente il possesso sullo stesso con conseguente acquisto, per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà.
Tutto ciò premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Voglia Ill.mo magistrato ritenere e dichiarare la fondatezza della domanda e conseguentemente, dichiarare che gli istanti signori nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
,hanno acquistato per usucapione il cespite sito in Scilla (RC), C.F._2 località Chianalea, identificato al Catasto terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 5,particell 287, partita 3380 di mq 28, ordinando la trascrizione nei competenti
RR.II di Reggio Calabria e la relativa annotazione e la voltura catastale presso
l'Agenzia delle Entrate competente;
2)con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art 93 c.p.c.”
Con decreto ex art 171 bis c.p.c., il G.I., verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia dei convenuti, ritualmente citati, fissando l'udienza di comparizione e invitando a parte attrice ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria.
Esaurita la prova testimoniale ammessa, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 2.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
3 2. La domanda attorea è fondata.
Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento, in capo agli odierni attori, dell'acquisito per usucapione della proprietà del cespite sito in Scilla, località Chianalea, identificato al NCT, foglio di mappa n.5, part. 287, partita 3380 di mq 28.
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, ed altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il fondamento dell'istituto in esame si ravvisa una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono:
i)l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge;
iii)l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) esso ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, 9.7.2021, n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì
4 nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. civ.
n. 9671/2014; Cass. civ. n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio. Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui
2697c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. (Cfr., ex multis,
Cass. civ. sez. II, 03.11.2021, n. 31238 “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.[…] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”.
2.1. Se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, ritiene che gli odierni attori abbiano assolto l'onere probatorio sugli stessi incombenti.
Più precisamente, gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, nello specifico, dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dai testi attorei e . Tes_1 Testimone_2
Dalle suesposte deposizioni è emerso che:
5 i) l'attore possiede, da oltre vent'anni, il terreno sito in Scilla alla Parte_1
Via Zagari sul quale insiste una casetta costituita da un tetto in legno e lamiera;
ii) tale casetta è stata adibita ad officina, all'interno della quale il eseguiva CP_3
lavori di saldatura;
iii) l'attore, unitamente al figlio , hanno sempre provveduto alla manutenzione CP_1
del predetto immobile, occupandosi inoltre della pulizia del terreno antistante, delimitato da muretti posti al confine con la via pubblica;
iv) la casetta è chiusa da una porta con lucchetto le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità degli attori;
v) mai nessuno si è opposto all'utilizzo del bene di causa e del terreno circostante da parte degli odierni deducenti.
In particolare, la teste dopo aver dichiarato di conoscere gli attori in Tes_1
quanto residente nel loro stesso quartiere, ha così riferito: “ADR: E' vero che il sig. Pt_1 ha la disponibilità di un terreno sito in Via Zagari di Scilla da oltre venti anni;
sono
[...]
a conoscenza di ciò in quanto da bambina mi recavo insieme ad altre amichette a giocare nel vicolo dove si affaccia detto terreno;
sullo stesso terreno c'era e c'è una casetta con un tetto in legno ed in lamiera.” (cfr. verbale di udienza del 6.5.2026). Ha inoltre dichiarato: “ricordo che da quando ero piccola fino ad almeno il 1995 vedevo il sig. effettuare Parte_1 lavori di saldatura all'interno di detta casetta;
affermo ciò in quanto nel 1995 il sig. Pt_1
ha effettuato per conto di mio padre lavori di saldatura della sua barca presso la
[...] citata casetta […] La porta della casetta è sempre stata chiusa con un lucchetto;
ho avuto modo di vedere spesso i sigg.ri ed il di lui figlio all'interno della casetta;
Parte_1
ho avuto modo di vedere presso la stessa anche la moglie del sig. .” (cfr. Parte_1 verbale di udienza del 6.5.2026)
Con riferimento alla descrizione dei lughi di causa ha riferito: “Preciso che la casetta per cui è causa utilizzata da presenta una porta chiusa con un lucchetto;
Parte_1
intorno ad essa vi è un piccolo appezzamento di terreno ed accanto alla stessa casetta vi è
l'altra casetta realizzata per il deposito degli ombrelloni” specificando che quest'ultima casetta era stata realizzata nel 1994 dai germani del – previa sua Parte_1
autorizzazione - essendo titolari di un lido balneare a Favazzina.
6 Infine, ha dichiarato di aver visto, sin dall'adolescenza, l'attore Controparte_1
presso l'immobile di causa che coadiuvava il padre nelle opere di manutenzione e si occupava, inoltre, della pulizia del terreno circostante.
Analogamente, il teste ha dichiarato: “ADR: E' vero che il sig. Testimone_2 ha la disponibilità di un terreno sul quale insiste una casetta in località Parte_1
Chianalea di Scilla alla Via Zagari dal 9 settembre 1992, data in cui io mi sono sposato e sono andato a vivere in Via Zagari di Scilla, dove ancora abito [...] ricordo che fino a qualche anno addietro il sig. aveva una piccola officina dove effettuava lavori di Parte_1
saldatura; successivamente tale officina è stata chiusa ma comunque sia il sig. Pt_1 che il di lui figlio provvedono alla manutenzione di detta casetta ed alla
[...] CP_1
pulizia del terreno adiacente alla stessa” (Cfr. verbale di udienza dell'8.7.2025).
Ha, inoltre, descritto dettagliatamente il bene oggetto di causa riferendo che la casetta si presenta con il tetto parzialmente ammalorato e con una parte in legno chiusa da un lucchetto e, internamente, è costituita da un unico vano corredato di un piccolo servizio igienico.
Ha, infine, riferito di aver visto sui luoghi di causa anche il quale, Controparte_1 sin dall'età di circa otto anni, aiutava il proprio padre nell'officina nonché nella manutenzione della casetta e del terreno antistante
Le superiori deposizioni, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare essendo intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti e prive di contraddizioni e avendo i testi dimostrato di conoscere luoghi di causa, appaiono idonee a provare un possesso utile ad usucapire in quanto precise e circostanziate nella descrizione dei luoghi di causa, nella individuazione del possesso idoneo ad usucapire, nelle modalità di estrinsecazione dello stesso nonché nella specificazione del dies a quo avendo i testi dichiarato che gli odierni attori si trovano nel possesso dell'immobile già dal 1992 – precisando, inoltre, che ancor prima
(ossia dal 1980), la suddetta casetta era utilizzata dalla moglie del , stante Parte_1
il suo trasferimento in Francia per motivi lavorativi - con conseguente decorso del termine ultraventennale di cui all'art.1158 c.c.
Ancora, sempre in merito ai presunti comportamenti di parte attrice potenzialmente idonei a disvelare una signoria sull'immobile in questione, i testi hanno dichiarato che ha adibito tale bene a una piccola officina - deposito attrezzi utilizzato per Parte_1
7 eseguire lavori di saldatura, provvedendo, altresì, unitamente al figlio , alla CP_1
manutenzione ordinaria del predetto cespite nonché del terreno antistante che veniva periodicamente pulito.
Hanno precisato che i germani del previo consenso dell'attore CP_3 Pt_1 hanno edificato una piccola casetta insistente sul terreno adiacente al cespite di causa destinato a deposito per ombrellone e sdraio, essendo titolari di un lido balneare a Favazzina
(Cfr. verbale di udienza del 6.5.2025).
Quanto all'asserito possesso uti dominus hanno affermato, inoltre, che gli attori sono gli unici a detenere le chiavi del lucchetto apposto alla porta di ingresso dell'usucapendo immobile (Cfr. verbale di udienza del 15.9.2025).
Pertanto, le suesposte deposizioni devono ritenersi pienamente idonee a provare in capo ai un possesso esclusivo protrattosi pacificamente per più di vent'anni ed CP_3
estrinsecatosi in circostanze (destinazione del bene ad officina - deposito attrezzi, detenzione esclusiva esclusivo delle chiavi di accesso all'immobile, realizzazione di lavori di ordinaria manutenzione) che, unitamente considerate, dimostrano che gli odierni attori godono da oltre vent'anni dell'usucapendo immobile con la volontà di possedere uti dominus e in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
La prospettazione attorea trova altresì supporto nella consulenza tecnica di parte versata in atti che – sebbene, come noto, non può spiegare valore probatorio per i fatti posti a fondamento della domanda –risulta corredata da una documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi rispondente alla descrizione illustrata dagli odierni istanti e confermata in sede istruttoria dai testi escussi.
In definitiva, sulla scorta delle risultanze processuali complessivamente considerate, deve ritenersi raggiunta, in favore di parte attrice, la prova di un possesso uti dominus pacifico, ininterrotto e ultraventennale del cespite sito in Scilla, località Chianalea, identificato al NCT, foglio di mappa n.5, part. 287, partita 3380 di mq 28.
3. In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione di parte convenuta, può disporsi la compensazione integrale.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 773/2024 R.G. così dispone:
1. Dichiara e proprietari, per maturata Parte_1 Controparte_1 usucapione, dell'immobile sito in Scilla, località Chianalea, identificato al Catasto terreni del
Comune di Scilla, foglio di mappa n. 5, part. 287, partita 3380 di mq 28;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa MA RA)
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