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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA ELIANA, RE
TT ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 125/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San OL La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San OL La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4834/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5717/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: COMUNE ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di San OL la Strada, notificato 15.1.2024 a titolo di IMU anno 2018, deducendo:
- la nullità dell'atto per inesistenza dell'originale;
- la mancata conformità a quest'ultimo;
- il difetto di sottoscrizione e di legittimazione passiva;
- il difetto di motivazione.
Allegava documentazione e l'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di San OL la Strada ribadendo la legittimità degli atti, quanto alla sottoscrizione ed alla motivazione.
Il Comune nel costituirsi in giudizio produceva giurisprudenza a sé favorevole.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso.
Con il proposto appello il contribuente censura la sentenza impugnata proponendo nuovamente i motivi di ricorso.
Il Comune di San OL la Strada si costituisce resistendo al ricorso.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata operandosi integrale richiamo alla stessa.
Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'originale.
L'eccezione è infondata.
L'articolo 23 del D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs n.179/2016 e dal D.Lgs n.217/2017) espressamente prevede che "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Nel caso di specie in calce all'avviso di accertamento impugnato, proprio sopra la sottoscrizione del funzionario responsabile, dottoressa
Nominativo_2, vi è l'attestazione di conformità prevista dalla citata disposizione. In particolare si legge: “ai sensi del comma 4 bis dell'art.3 del D.Lgs n.82/2005, la sottoscritta Nominativo_2, Funzionario responsabile IMU, tale in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 23/11/2023, attesta che il sopra riportato avviso di accertamento rappresenta la copia analogica conforme dell'originale informatico predisposto in conformità delle linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo medesimo adottate dal'AgID in applicazione dell'art.71 del D.Lgs. 82/2005 ed è disponibile presso l'amministrazione”. In calce all'atto impugnato vi è dunque l'attestazione di conformità prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente eccepisce il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato e conseguente violazione dell'art. 1, comma 162 della legge n. 296/1996 oltre che delle leggi n. 212/2000 e n. 241/1990 in combinato disposto dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 e dell'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013. Quest'ultima, nel prevede, per la IUC, che “Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso” e nel precisare (comma 703) che “L'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU” rende valido il riferimento che l'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 23 del 2011 fa all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992. In base a quest'ultimo è stabilito che “Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”. La delibera in scrutinio è esattamente la n. 97 citata in quanto con essa la Giunta, approvando la proposta di delibera integrata nell'atto e ivi interamente riproposta, prevede che la dirigente eserciti tutti i suoi poteri in materia, inclusa la sottoscrizione degli atti accertativi. Orbene il contenuto “dispositivo” della delibera non è dubitabile alla luce di quanto ivi si legge (“Considerato che nelle riorganizzazioni precedentemente operate e con la messa in quiescenza di alcune unità appartenenti al settore finanziario è necessario procedere alla nomina e/o riconferma dei responsabili dei tributi comunali”) e, segnatamente, di quanto ivi disposto, ossia di
“individuare, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, la dott.ssa Nominativo_2, quale funzionario responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss. mm.ii., conferendole tutti i poteri di legge, al precedente responsabile;
di individuare, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, la dott.ssa Nominativo_2, quale funzionario responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;
di individuare, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, la dott.ssa Nominativo_2, quale funzionario responsabile IUC, limitatamente all'attività di controllo e di accertamento tributario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 e ss, della L. n. 147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;
di individuare, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, la dott.ssa Nominativo_2, quale funzionario responsabile Addizionale Comunale Irpef, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP, ora racchiuse nel CUP – Canone Unico Patrimoniale
- e per le attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli tutti i poteri di legge ...”.
La nomina della dott.ssa Nominativo_2 nella qualità dirigenziale, già disposta con decreto n. 21 del 29 ottobre 2020, seguito da ulteriore decreto sindacale n. 27 del 18 novembre 2020, confermata dalla successiva delibera di Giunta (n. 58 del 25 maggio 2021) che ne ha ratificato l'operato è - dunque - perfettamente valida e l'accettazione del compito è insito nel ruolo rivestito e nella redazione degli atti cadenti nella sua responsabilità, di cui dà dimostrazione proprio il sollecito oggi impugnato. Si tratta di investitura formale promanante da atto che non si sospetta viziato da alcuna illegittimità né eccesso di potere, come genericamente dedotto dal ricorrente, il cui intento deliberativo non è seriamente dubitabile, ancorché in forma di “approvazione” di una proposta puntuale e dal contenuto dispositivo. Con l'ultimo motivo di ricorso la contribuente ha poi eccepito il difetto di motivazione, non riuscendosi a comprendere dall'atto impugnato a quale titolo sia preteso il pagamento: per quale bene immobile ubicato nel territorio del Comune di San
OL e per quale superficie, con la contestazione estesa anche al quantum e al corretto calcolo di cui dubita. Va rilevato, tuttavia, al riguardo che nell'atto prodotto sono incluse tutte le informazioni sul calcolo del tributo, compresa l'ubicazione dell'immobile, i suoi identificativi catastali, la superficie tassata, oltre a tutte le restanti indicazioni che rendono intelligibile l'an ed il quantum della pretesa.
Deve, pertanto, concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'atto impugnato.
La peculiarità della controversia suggerisce la compensazione delle spese e delle competenze del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. C spese e competenze del grado compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA ELIANA, RE
TT ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 125/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San OL La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San OL La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4834/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5717/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: COMUNE ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di San OL la Strada, notificato 15.1.2024 a titolo di IMU anno 2018, deducendo:
- la nullità dell'atto per inesistenza dell'originale;
- la mancata conformità a quest'ultimo;
- il difetto di sottoscrizione e di legittimazione passiva;
- il difetto di motivazione.
Allegava documentazione e l'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di San OL la Strada ribadendo la legittimità degli atti, quanto alla sottoscrizione ed alla motivazione.
Il Comune nel costituirsi in giudizio produceva giurisprudenza a sé favorevole.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso.
Con il proposto appello il contribuente censura la sentenza impugnata proponendo nuovamente i motivi di ricorso.
Il Comune di San OL la Strada si costituisce resistendo al ricorso.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata operandosi integrale richiamo alla stessa.
Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'originale.
L'eccezione è infondata.
L'articolo 23 del D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs n.179/2016 e dal D.Lgs n.217/2017) espressamente prevede che "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Nel caso di specie in calce all'avviso di accertamento impugnato, proprio sopra la sottoscrizione del funzionario responsabile, dottoressa
Nominativo_2, vi è l'attestazione di conformità prevista dalla citata disposizione. In particolare si legge: “ai sensi del comma 4 bis dell'art.3 del D.Lgs n.82/2005, la sottoscritta Nominativo_2, Funzionario responsabile IMU, tale in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 23/11/2023, attesta che il sopra riportato avviso di accertamento rappresenta la copia analogica conforme dell'originale informatico predisposto in conformità delle linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo medesimo adottate dal'AgID in applicazione dell'art.71 del D.Lgs. 82/2005 ed è disponibile presso l'amministrazione”. In calce all'atto impugnato vi è dunque l'attestazione di conformità prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente eccepisce il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato e conseguente violazione dell'art. 1, comma 162 della legge n. 296/1996 oltre che delle leggi n. 212/2000 e n. 241/1990 in combinato disposto dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 e dell'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013. Quest'ultima, nel prevede, per la IUC, che “Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso” e nel precisare (comma 703) che “L'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU” rende valido il riferimento che l'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 23 del 2011 fa all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992. In base a quest'ultimo è stabilito che “Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”. La delibera in scrutinio è esattamente la n. 97 citata in quanto con essa la Giunta, approvando la proposta di delibera integrata nell'atto e ivi interamente riproposta, prevede che la dirigente eserciti tutti i suoi poteri in materia, inclusa la sottoscrizione degli atti accertativi. Orbene il contenuto “dispositivo” della delibera non è dubitabile alla luce di quanto ivi si legge (“Considerato che nelle riorganizzazioni precedentemente operate e con la messa in quiescenza di alcune unità appartenenti al settore finanziario è necessario procedere alla nomina e/o riconferma dei responsabili dei tributi comunali”) e, segnatamente, di quanto ivi disposto, ossia di
“individuare, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, la dott.ssa Nominativo_2, quale funzionario responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss. mm.ii., conferendole tutti i poteri di legge, al precedente responsabile;
di individuare, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, la dott.ssa Nominativo_2, quale funzionario responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;
di individuare, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, la dott.ssa Nominativo_2, quale funzionario responsabile IUC, limitatamente all'attività di controllo e di accertamento tributario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 e ss, della L. n. 147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;
di individuare, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, la dott.ssa Nominativo_2, quale funzionario responsabile Addizionale Comunale Irpef, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP, ora racchiuse nel CUP – Canone Unico Patrimoniale
- e per le attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli tutti i poteri di legge ...”.
La nomina della dott.ssa Nominativo_2 nella qualità dirigenziale, già disposta con decreto n. 21 del 29 ottobre 2020, seguito da ulteriore decreto sindacale n. 27 del 18 novembre 2020, confermata dalla successiva delibera di Giunta (n. 58 del 25 maggio 2021) che ne ha ratificato l'operato è - dunque - perfettamente valida e l'accettazione del compito è insito nel ruolo rivestito e nella redazione degli atti cadenti nella sua responsabilità, di cui dà dimostrazione proprio il sollecito oggi impugnato. Si tratta di investitura formale promanante da atto che non si sospetta viziato da alcuna illegittimità né eccesso di potere, come genericamente dedotto dal ricorrente, il cui intento deliberativo non è seriamente dubitabile, ancorché in forma di “approvazione” di una proposta puntuale e dal contenuto dispositivo. Con l'ultimo motivo di ricorso la contribuente ha poi eccepito il difetto di motivazione, non riuscendosi a comprendere dall'atto impugnato a quale titolo sia preteso il pagamento: per quale bene immobile ubicato nel territorio del Comune di San
OL e per quale superficie, con la contestazione estesa anche al quantum e al corretto calcolo di cui dubita. Va rilevato, tuttavia, al riguardo che nell'atto prodotto sono incluse tutte le informazioni sul calcolo del tributo, compresa l'ubicazione dell'immobile, i suoi identificativi catastali, la superficie tassata, oltre a tutte le restanti indicazioni che rendono intelligibile l'an ed il quantum della pretesa.
Deve, pertanto, concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'atto impugnato.
La peculiarità della controversia suggerisce la compensazione delle spese e delle competenze del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. C spese e competenze del grado compensate.