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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MA GR ER Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1247/2024, pubblicata il
04/09/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CH CA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA CRESCIENZIO 20 00193 ROMA presso lo Studio dell'Avv.
CH CA giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. IACOMINO ANTONIOLUIGI (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata in CORSO AVEZZANA, 61 80059 TORRE DEL
GRECO presso lo Studio dell'Avv. IACOMINO ANTONIOLUIGI, giusta delega in atti;
-APPELLATA- pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1247/2024, pubblicata il 04/09/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Per : Controparte_1
1) Nel merito, confermare per le esposte ragioni la sentenza di primo grado n.
1247/24 del Tribunale di Pavia, depositata in data 4/9/2024 – non notificata – e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili oltre che infondate nel merito confermando la validità e l'efficacia della intimazione di pagamento impugnata.
2) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 615, 1° comma c.p.c. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 07920239004040601000 notificata dall in data 16 agosto 2023. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione deduceva il proprio interesse ad agire, nonchè la prescrizione dei crediti contestati.
Chiedeva, pertanto, “dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.”
Si costituiva , contestando quanto ex adverso Controparte_3
eccepito, dando atto, in via preliminare, che nulla era stato contestato in ordine pagina 2 di 9 alla notifica dell'intimazione oggetto di ricorso, né di altri atti aventi funzioni recuperatorie, con conseguente correttezza del suo operato.
A dimostrazione dell'infondatezza dell'eccepita prescrizione o dell'asserita non conoscenza dei crediti contestati precisava, infatti, che l'opponente era stata destinataria, non solo dell'intimazione di pagamento per cui è causa, ma anche delle cartelle di pagamento n. 07920060022737960000, n.
07920100031955404000, n. 07920159006981969000 e n.
07920189003356433000, nonchè delle intimazioni n. 07920159010465530000,
n. 07920169002766931000 e n. 07920229000705857000.
Eccepiva, inoltre, che ogni contestazione inerente ad un debito di natura erariale, andava formulata dinanzi il Giudice Tributario competente per territorio e che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, già nel 2019 aveva formulato domanda di definizione agevolata, in seguito alla quale le era stato comunicato che il suo debito complessivo di € 97.217,55 era stato ridotto ad € 10.258,52.
Ritenuto che, per l'effetto di quanto documentalmente provato, non fosse maturata alcuna prescrizione, l'opposta richiamava i precisi interventi normativi che avevano avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021, a seguito del noto periodo di emergenza sanitaria, sicché i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, erano slittati al 31.12.2023.
Chiedeva, pertanto, che fossero rigettate le avverse domande, in quanto inammissibili oltre che infondate nel merito, con conferma della validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensiva proposta dall'opponente, con sentenza n.
1247/2024, pubblicata il 04/09/2024, il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione, condannando a rimborsare le spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_2
liquidate in euro 4.217,00 oltre oneri accessori.
[...]
In sintesi, il Tribunale rilevava la genericità delle eccezioni esposte dalla ricorrente nell'atto introduttivo in quanto “non viene indicato come esse
pagina 3 di 9 ineriscano l'unico provvedimento impugnato, costituito dall'intimazione di pagamento n. 07920239004040601000, notificata il 16.8.2023, cui sono sottese una pluralità di cartelle di pagamento, inerenti l'omesso pagamento, di una molteplicità di tributi di diversa natura, comprese sanzioni amministrative inerenti la violazione delle norme del Codice della Strada, certo non di competenza del ardito giudice dell'opposizione”, nonché l'infondatezza della eccepita prescrizione, alla luce della documentazione prodotta da CP_4
evidenziando che “ anche ad accedersi alla tesi avversaria, deve essere dato ingresso al principio giurisprudenziale, anche da ultimo ribadito dal giudice di legittimità, con ordinanza a Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione del
10.2.2023, n. 4227, la quale ha ribadito la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria, sulla scorta della normativa di riferimento, ovvero, dall'art. 2, D.L.vo 31.12.1992, n. 546 e succ. mod., ove è stata attribuita, in via generale, alle commissioni tributarie, per
i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria…..”.
Da ultimo, il Tribunale riteneva non rilevante “il richiamo alla sentenza emessa inter partes nella causa n. 5521/2022 R.G., procedimento nel corso del quale
l' era rimasto contumace, posto, inoltre, che quell'opposizione Controparte_5
aveva ad oggetto altre due cartelle di pagamento”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello si è costituita Parte_1 [...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_2
impugnata.
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 4 marzo 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
pagina 4 di 9 All'udienza del 10 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame sostanzialmente a tre Parte_1
motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non rilevante “il richiamo alla sentenza emessa inter partes nella causa n. 5521/2022 R.G., procedimento nel corso del quale l
[...]
era rimasto contumace, posto, inoltre, che quell'opposizione aveva CP_5
ad oggetto altre due cartelle di pagamento”.
Afferma, invece, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del precetto azionato, atteso il venir meno dei titoli esecutivi, tramite la sentenza di primo grado immediatamente esecutiva.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la sua eccezione di prescrizione ed abbia affermato che, in ogni caso, per quanto riguardava i crediti di natura erariale la giurisdizione spettasse al giudice tributario.
Afferma, invece, “che tutte le controversie relative a fatti estintivi della pretesa tributaria che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento sono devolute alla cognizione del giudice ordinario e portate alla sua cognizione con
l'opposizione all'esecuzione e, perciò, anche l'ipotesi della prescrizione che si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica”; che la prescrizione è di cinque anni e che nessun atto interruttivo le era stato notificato
(cfr. pag.
3-4 atto di appello).
Con il terzo motivo, chiede che, in caso di accoglimento della Parte_1
domanda, le spese di lite siano poste a carico di . Controparte_2
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Va, preliminarmente, osservato che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
pagina 5 di 9 n. 07920239004040601000 notificata dall in data 16 agosto Controparte_2
2023, evidenziando, tuttavia, solo due delle cartelle in esso sottese e precisamente la cartella n. 07920060022737960000 notificata il 16 febbraio 2007 per euro
19.745,90 e la n. 0792010003195404 notificata il 23 novembre 2010 per euro
14.919,23.
Orbene, rileva la Corte che, se si volesse circoscrivere l'opposizione solo a queste due cartelle, l'opposizione e il conseguente appello vanno rigettati, atteso che le medesime sono state già oggetto di altro giudizio che si è concluso con la sentenza della Corte d'Appello n. 1422/2025 pubblicata in data 21 maggio 2025.
Qualora, invece, si volesse ritenere che l'opposizione proposta dalla abbia Pt_1
riguardato tutte le cartelle di pagamento, sottese all'intimazione qui opposta, premesso quanto già detto con riferimento alle due cartelle sopra indicate,
l'appello va, comunque, rigettato, essendo l'eccezione di prescrizione così come formulata infondata.
In via generale e in punto di diritto, infatti, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto deve fondarsi su fatti puntualmente allegati dalla parte che la propone: conseguentemente il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determini l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c , essendo escluso che il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di fatto diverso, conosciuto attraverso la produzione di altro documento (Cass. 13.7.2009
n. 16326).
Sotto ulteriore e connesso profilo, in caso di pluralità di crediti, come nel caso di specie, è necessario che l'elemento costitutivo sia specificato per ciascun diritto, dovendo la parte precisare in modo puntuale il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno di essi (Cass.
8.3.2004 n. 4668 Cass. 26.7.2000 n. 9825; Cass.
3.11.2005 n. 21321).
Premesse tali coordinate giurisprudenziali, nella controversia in esame, la relativa eccezione, è stata formulata in modo generico dalla non essendo stato Pt_1
pagina 6 di 9 individuato il momento iniziale di inerzia per alcuna delle distinte cartelle né, a fortiori, il termine ultimo in cui risulta maturata la prescrizione, tenuto, peraltro, conto che a ciascuna cartella corrisponde poi un diverso credito;
inoltre, non è stata dedotta alcuna precisazione né nei successivi atti, né nel presente atto di appello.
In ragione di quanto esposto e in adesione al rigoroso orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, la relativa eccezione risulta infondata.
Sotto ulteriore profilo, esaminando l'atto impugnato, si deve, comunque, evidenziare che le cartelle che prevedono quali enti creditori il Comune di Milano, la Camera di Commercio, la regione Lombardia, l' , Controparte_2
attengono a crediti di natura tributaria, per i quali sussiste la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente il giudice tributario, mentre per le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del
Codice della Strada competente a conoscere la controversia è il Giudice di Pace avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs.
1.09.2011, n. 150, atteso che l'impugnazione integra gli estremi di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c. ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 7139/2017).
Per gli altri crediti oggetto delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento, deve, comunque, rilevarsi l'infondatezza della opposizione anche alla luce della documentazione prodotta da CP_4
Ed, infatti, come già rilevato dal Tribunale, l'intimazione di pagamento, qui opposta, “risulta essere stata preceduta anche dalla notifica delle cartelle di pagamento n. 07920060022737960000, n. 07920100031955404000, n.
07920159006981969000 e n. 07920189003356433000, oltre che dalle intimazioni n. 07920159010465530000, n. 07920169002766931000 e n.
07920229000705857000, riproducenti, sostanzialmente i medesimi crediti”, ed è inoltre tempestiva, tenuto conto degli interventi normativi di sospensione dei pagina 7 di 9 termini di riscossione coattiva che si sono succeduti durante il periodo di emergenza sanitaria.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, rimanendo assorbito l'ultimo motivo di doglianza.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere all le spese di Controparte_3
lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(valore indeterminabile- complessità media) in applicazione dei parametri medi
(quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 10.313,00 di cui
€ 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
1247/2024, pubblicata il 04/09/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che si liquidano in complessivi € Controparte_3
10.313,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale. pagina 8 di 9 Così deciso, in Milano il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Elena Mara Grazioli
Il Presidente
MA GR ER
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MA GR ER Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1247/2024, pubblicata il
04/09/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CH CA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA CRESCIENZIO 20 00193 ROMA presso lo Studio dell'Avv.
CH CA giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. IACOMINO ANTONIOLUIGI (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata in CORSO AVEZZANA, 61 80059 TORRE DEL
GRECO presso lo Studio dell'Avv. IACOMINO ANTONIOLUIGI, giusta delega in atti;
-APPELLATA- pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1247/2024, pubblicata il 04/09/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Per : Controparte_1
1) Nel merito, confermare per le esposte ragioni la sentenza di primo grado n.
1247/24 del Tribunale di Pavia, depositata in data 4/9/2024 – non notificata – e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili oltre che infondate nel merito confermando la validità e l'efficacia della intimazione di pagamento impugnata.
2) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 615, 1° comma c.p.c. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 07920239004040601000 notificata dall in data 16 agosto 2023. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione deduceva il proprio interesse ad agire, nonchè la prescrizione dei crediti contestati.
Chiedeva, pertanto, “dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.”
Si costituiva , contestando quanto ex adverso Controparte_3
eccepito, dando atto, in via preliminare, che nulla era stato contestato in ordine pagina 2 di 9 alla notifica dell'intimazione oggetto di ricorso, né di altri atti aventi funzioni recuperatorie, con conseguente correttezza del suo operato.
A dimostrazione dell'infondatezza dell'eccepita prescrizione o dell'asserita non conoscenza dei crediti contestati precisava, infatti, che l'opponente era stata destinataria, non solo dell'intimazione di pagamento per cui è causa, ma anche delle cartelle di pagamento n. 07920060022737960000, n.
07920100031955404000, n. 07920159006981969000 e n.
07920189003356433000, nonchè delle intimazioni n. 07920159010465530000,
n. 07920169002766931000 e n. 07920229000705857000.
Eccepiva, inoltre, che ogni contestazione inerente ad un debito di natura erariale, andava formulata dinanzi il Giudice Tributario competente per territorio e che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, già nel 2019 aveva formulato domanda di definizione agevolata, in seguito alla quale le era stato comunicato che il suo debito complessivo di € 97.217,55 era stato ridotto ad € 10.258,52.
Ritenuto che, per l'effetto di quanto documentalmente provato, non fosse maturata alcuna prescrizione, l'opposta richiamava i precisi interventi normativi che avevano avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021, a seguito del noto periodo di emergenza sanitaria, sicché i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, erano slittati al 31.12.2023.
Chiedeva, pertanto, che fossero rigettate le avverse domande, in quanto inammissibili oltre che infondate nel merito, con conferma della validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensiva proposta dall'opponente, con sentenza n.
1247/2024, pubblicata il 04/09/2024, il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione, condannando a rimborsare le spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_2
liquidate in euro 4.217,00 oltre oneri accessori.
[...]
In sintesi, il Tribunale rilevava la genericità delle eccezioni esposte dalla ricorrente nell'atto introduttivo in quanto “non viene indicato come esse
pagina 3 di 9 ineriscano l'unico provvedimento impugnato, costituito dall'intimazione di pagamento n. 07920239004040601000, notificata il 16.8.2023, cui sono sottese una pluralità di cartelle di pagamento, inerenti l'omesso pagamento, di una molteplicità di tributi di diversa natura, comprese sanzioni amministrative inerenti la violazione delle norme del Codice della Strada, certo non di competenza del ardito giudice dell'opposizione”, nonché l'infondatezza della eccepita prescrizione, alla luce della documentazione prodotta da CP_4
evidenziando che “ anche ad accedersi alla tesi avversaria, deve essere dato ingresso al principio giurisprudenziale, anche da ultimo ribadito dal giudice di legittimità, con ordinanza a Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione del
10.2.2023, n. 4227, la quale ha ribadito la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria, sulla scorta della normativa di riferimento, ovvero, dall'art. 2, D.L.vo 31.12.1992, n. 546 e succ. mod., ove è stata attribuita, in via generale, alle commissioni tributarie, per
i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria…..”.
Da ultimo, il Tribunale riteneva non rilevante “il richiamo alla sentenza emessa inter partes nella causa n. 5521/2022 R.G., procedimento nel corso del quale
l' era rimasto contumace, posto, inoltre, che quell'opposizione Controparte_5
aveva ad oggetto altre due cartelle di pagamento”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello si è costituita Parte_1 [...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_2
impugnata.
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 4 marzo 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
pagina 4 di 9 All'udienza del 10 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame sostanzialmente a tre Parte_1
motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non rilevante “il richiamo alla sentenza emessa inter partes nella causa n. 5521/2022 R.G., procedimento nel corso del quale l
[...]
era rimasto contumace, posto, inoltre, che quell'opposizione aveva CP_5
ad oggetto altre due cartelle di pagamento”.
Afferma, invece, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del precetto azionato, atteso il venir meno dei titoli esecutivi, tramite la sentenza di primo grado immediatamente esecutiva.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la sua eccezione di prescrizione ed abbia affermato che, in ogni caso, per quanto riguardava i crediti di natura erariale la giurisdizione spettasse al giudice tributario.
Afferma, invece, “che tutte le controversie relative a fatti estintivi della pretesa tributaria che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento sono devolute alla cognizione del giudice ordinario e portate alla sua cognizione con
l'opposizione all'esecuzione e, perciò, anche l'ipotesi della prescrizione che si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica”; che la prescrizione è di cinque anni e che nessun atto interruttivo le era stato notificato
(cfr. pag.
3-4 atto di appello).
Con il terzo motivo, chiede che, in caso di accoglimento della Parte_1
domanda, le spese di lite siano poste a carico di . Controparte_2
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Va, preliminarmente, osservato che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
pagina 5 di 9 n. 07920239004040601000 notificata dall in data 16 agosto Controparte_2
2023, evidenziando, tuttavia, solo due delle cartelle in esso sottese e precisamente la cartella n. 07920060022737960000 notificata il 16 febbraio 2007 per euro
19.745,90 e la n. 0792010003195404 notificata il 23 novembre 2010 per euro
14.919,23.
Orbene, rileva la Corte che, se si volesse circoscrivere l'opposizione solo a queste due cartelle, l'opposizione e il conseguente appello vanno rigettati, atteso che le medesime sono state già oggetto di altro giudizio che si è concluso con la sentenza della Corte d'Appello n. 1422/2025 pubblicata in data 21 maggio 2025.
Qualora, invece, si volesse ritenere che l'opposizione proposta dalla abbia Pt_1
riguardato tutte le cartelle di pagamento, sottese all'intimazione qui opposta, premesso quanto già detto con riferimento alle due cartelle sopra indicate,
l'appello va, comunque, rigettato, essendo l'eccezione di prescrizione così come formulata infondata.
In via generale e in punto di diritto, infatti, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto deve fondarsi su fatti puntualmente allegati dalla parte che la propone: conseguentemente il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determini l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c , essendo escluso che il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di fatto diverso, conosciuto attraverso la produzione di altro documento (Cass. 13.7.2009
n. 16326).
Sotto ulteriore e connesso profilo, in caso di pluralità di crediti, come nel caso di specie, è necessario che l'elemento costitutivo sia specificato per ciascun diritto, dovendo la parte precisare in modo puntuale il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno di essi (Cass.
8.3.2004 n. 4668 Cass. 26.7.2000 n. 9825; Cass.
3.11.2005 n. 21321).
Premesse tali coordinate giurisprudenziali, nella controversia in esame, la relativa eccezione, è stata formulata in modo generico dalla non essendo stato Pt_1
pagina 6 di 9 individuato il momento iniziale di inerzia per alcuna delle distinte cartelle né, a fortiori, il termine ultimo in cui risulta maturata la prescrizione, tenuto, peraltro, conto che a ciascuna cartella corrisponde poi un diverso credito;
inoltre, non è stata dedotta alcuna precisazione né nei successivi atti, né nel presente atto di appello.
In ragione di quanto esposto e in adesione al rigoroso orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, la relativa eccezione risulta infondata.
Sotto ulteriore profilo, esaminando l'atto impugnato, si deve, comunque, evidenziare che le cartelle che prevedono quali enti creditori il Comune di Milano, la Camera di Commercio, la regione Lombardia, l' , Controparte_2
attengono a crediti di natura tributaria, per i quali sussiste la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente il giudice tributario, mentre per le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del
Codice della Strada competente a conoscere la controversia è il Giudice di Pace avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs.
1.09.2011, n. 150, atteso che l'impugnazione integra gli estremi di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c. ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 7139/2017).
Per gli altri crediti oggetto delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento, deve, comunque, rilevarsi l'infondatezza della opposizione anche alla luce della documentazione prodotta da CP_4
Ed, infatti, come già rilevato dal Tribunale, l'intimazione di pagamento, qui opposta, “risulta essere stata preceduta anche dalla notifica delle cartelle di pagamento n. 07920060022737960000, n. 07920100031955404000, n.
07920159006981969000 e n. 07920189003356433000, oltre che dalle intimazioni n. 07920159010465530000, n. 07920169002766931000 e n.
07920229000705857000, riproducenti, sostanzialmente i medesimi crediti”, ed è inoltre tempestiva, tenuto conto degli interventi normativi di sospensione dei pagina 7 di 9 termini di riscossione coattiva che si sono succeduti durante il periodo di emergenza sanitaria.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, rimanendo assorbito l'ultimo motivo di doglianza.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere all le spese di Controparte_3
lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(valore indeterminabile- complessità media) in applicazione dei parametri medi
(quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 10.313,00 di cui
€ 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
1247/2024, pubblicata il 04/09/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che si liquidano in complessivi € Controparte_3
10.313,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale. pagina 8 di 9 Così deciso, in Milano il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Elena Mara Grazioli
Il Presidente
MA GR ER
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