Art. 3.
All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvedera' mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvedera' mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.