Art. 26.
Con effetto dal 1° gennaio 1970, ai conservatori dei musei delle scienze e ai curatori degli orti botanici universitari di cui alla tabella A, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.
Con effetto dalla stessa data l' articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , e' come appresso modificato:
"Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei e dei curatori degli orti botanici avvengono:
a) a conservatore e curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;
b) a conservatore e curatore di 3ª classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore aggiunto;
c) a conservatore e curatore di 2ª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 3ª classe;
d) a conservatore e curatore di lª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 2ª classe.
Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal competente consiglio di facolta' su motivata proposta del direttore del museo e dell'orto botanico.
Nel caso che il museo ed orto botanico non siano annessi ad una facolta' il giudizio sara' espresso dal consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del direttore del museo ed orto botanico".
Con effetto dal 1° gennaio 1970, ai conservatori dei musei delle scienze e ai curatori degli orti botanici universitari di cui alla tabella A, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.
Con effetto dalla stessa data l' articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , e' come appresso modificato:
"Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei e dei curatori degli orti botanici avvengono:
a) a conservatore e curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;
b) a conservatore e curatore di 3ª classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore aggiunto;
c) a conservatore e curatore di 2ª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 3ª classe;
d) a conservatore e curatore di lª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 2ª classe.
Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal competente consiglio di facolta' su motivata proposta del direttore del museo e dell'orto botanico.
Nel caso che il museo ed orto botanico non siano annessi ad una facolta' il giudizio sara' espresso dal consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del direttore del museo ed orto botanico".