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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3913/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/1T/012559/000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3015/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste sul ricorso e ne chiede l'accoglimento. Resistente/Appellato: L'ADE si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 20201T012559000, notificato il 04.06.2024, con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni “prima casa” per immobile in corso di costruzione, richiedendo maggiore IVA pari a € 6.000, oltre interessi e sanzioni. L'avviso ivi indicato scaturiva dalla decadenza dal beneficio delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa prevista dall'art. 1 della tariffa parte prima Ricorrente_1allegata al D.P.R. 131/1986, poiché la sig.ra con atto di compravendita del 27.05.2020, registrato in data 08.06.2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Dati not._1Territoriale di Palermo 1 al , acquistava il fabbricato in corso di costruzione (da adibire a civile abitazione) sito in Indirizzo_1 Dati catastali_1 Dati catastali_2Terrasini, c.da s.n.c. , , Dati catastali_3 Dati catastali_4, , in corso di costruzione (cat. F/3) e per questo motivo privo di rendita catastale, beneficiando delle agevolazioni prima casa. Non avendo ottemperato all'ultimazione dei fabbricati, alla loro fusione (come espressamente indicato nell'atto di compravendita) ed al conseguente classamento, veniva revocata l'agevolazione prima casa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo che Ricorrente_1 Nominativo_1evidenziava che le Sig.re e con atto di compravendita del 27.05.2020, registrato in data 08.06.2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo – Dati not._1Ufficio Territoriale di Palermo 1 al , acquistava il fabbricato in corso di costruzione (da Indirizzo_1 Dati catastali_1adibire a civile abitazione) sito in Terrasini, c.da s.n.c. , Dati catastali_2 Dati catastali_3 , Dati catastali_4 in corso di costruzione (cat. F/3) e per questo motivo privo di rendita catastale, beneficiando delle agevolazioni prima casa. Non avendo ottemperato all'ultimazione del fabbricato ed al conseguente classamento, veniva revocata l'agevolazione prima casa. Orbene, la Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E, ha chiarito che le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, sempreché l'immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7. Inoltre, con riferimento agli immobili in costruzione, con Circolare 12 agosto 2005, n.38/E (par. 3.3) è stato chiarito che le agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell'abitazione non di lusso. Si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. Poiché la norma agevolativa non prevedeva un termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, con la citata circolare (par. 5.1) è stato chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, debba dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Tale termine è stato fatto coincidere con il termine di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro di cui all'articolo 76 del TUR, cui rinvia l'articolo 60 del d.lgs. 346 del 1990. Nel caso di specie, l'atto di compravendita è stato registrato in data 27.05.2020, e tutt'oggi non vi è stata alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori, come si può evincere dalla documentazione allegata, andando di fatto ben oltre il termine triennale sopra indicato. Di fatto, come si avrà modo di verificare dalla visura storica dell'immobile che l'Ufficio ha allegato alle controdeduzioni, non vi è alcuna dicitura circa l'ultimazione dei lavori degli immobili.
Ricorrente_1La sig.ra ha proposto intervento volontario ex art. 14 d.lgs. 546/1992, chiedendo l'annullamento di una cartella di pagamento collegata al medesimo accertamento, senza tuttavia impugnare l'avviso presupposto e senza produrre la cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul ricorso principale Dalla documentazione emerge che l'immobile acquistato in data 27.05.2020 non è stato ultimato né classato entro il termine triennale previsto dalla prassi e dalla giurisprudenza (Circolare 2/E del 2014; Cass. n. 5180/2022). La contribuente non ha fornito prova dell'ultimazione dei lavori né del rispetto delle condizioni per mantenere l'agevolazione. Pertanto, l'avviso di liquidazione risulta legittimo ancorchè in punto di fatto lo stesso sia abitato e siano state aperte l e utenze. Si osserva che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Infatti la norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, come nel caso specifico, configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria d ha natura speciale. Essa pertanto è di stretta interpretazione;
ne consegue che non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto non solo di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, ma anche di interpretazione estensiva ex art.14 delle disposizioni preliminari del Cod. Civ. con riferimento alla legge speciale (Cass.Sen.n°10646/2005). E' quanto emerso in concomitanza della Sentenza N°6627 del 19.3.2009 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione. Si tratta in sostanza di un principio giurisprudenziale attraverso cui hanno confermato un orientamento già pacifico in giurisprudenza circa la possibilità di “non utilizzo” di una interpretazione analogica o comunque estensiva riferita ad una norma tributaria di esenzione totale o parziale.
2. Sull'intervento volontario Ricorrente_1L'intervento della sig.ra è inammissibile, poiché:
o è diretto contro una cartella di pagamento non impugnata autonomamente;
o la cartella non è stata prodotta in giudizio;
o Ricorrente_1La sig.ra ha proposto intervento volontario ex art. 14 d.lgs. 546/1992, chiedendo l'annullamento di una cartella di pagamento collegata al medesimo accertamento, senza tuttavia impugnare l'avviso presupposto e senza produrre la cartella.
o l'intervento non può ampliare l'oggetto del giudizio oltre l'atto impugnato (art. 14 d.lgs. 546/1992). Per effetto della singolarità delle questioni esaminate compensa le spese tra le parti. 3. Correzione di errore materiale
3 Rilevato che il dispositivo emesso il 2.12.25 contiene la ripetizione del doppio nome della ricorrente “Ricorrente_1 “
4 visto l'art. 288 c.p.c. e preso atto della necessità di correggere d'Ufficio l'errore materiale contenuto nel dispositivo già emesso
5
Ritenuto che
tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Corregge il dispositivo emesso in data 2.12.25 come di seguito indicato
• Ricorrente_1 rigetta il ricorso proposto da
• Nominativo_1dichiara inammissibile l'intervento volontario di;
• compensa le spese tra le parti.
Così deciso nelle camere del consiglio 2.12.25 e del 10 .12.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3913/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/1T/012559/000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3015/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste sul ricorso e ne chiede l'accoglimento. Resistente/Appellato: L'ADE si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 20201T012559000, notificato il 04.06.2024, con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni “prima casa” per immobile in corso di costruzione, richiedendo maggiore IVA pari a € 6.000, oltre interessi e sanzioni. L'avviso ivi indicato scaturiva dalla decadenza dal beneficio delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa prevista dall'art. 1 della tariffa parte prima Ricorrente_1allegata al D.P.R. 131/1986, poiché la sig.ra con atto di compravendita del 27.05.2020, registrato in data 08.06.2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Dati not._1Territoriale di Palermo 1 al , acquistava il fabbricato in corso di costruzione (da adibire a civile abitazione) sito in Indirizzo_1 Dati catastali_1 Dati catastali_2Terrasini, c.da s.n.c. , , Dati catastali_3 Dati catastali_4, , in corso di costruzione (cat. F/3) e per questo motivo privo di rendita catastale, beneficiando delle agevolazioni prima casa. Non avendo ottemperato all'ultimazione dei fabbricati, alla loro fusione (come espressamente indicato nell'atto di compravendita) ed al conseguente classamento, veniva revocata l'agevolazione prima casa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo che Ricorrente_1 Nominativo_1evidenziava che le Sig.re e con atto di compravendita del 27.05.2020, registrato in data 08.06.2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo – Dati not._1Ufficio Territoriale di Palermo 1 al , acquistava il fabbricato in corso di costruzione (da Indirizzo_1 Dati catastali_1adibire a civile abitazione) sito in Terrasini, c.da s.n.c. , Dati catastali_2 Dati catastali_3 , Dati catastali_4 in corso di costruzione (cat. F/3) e per questo motivo privo di rendita catastale, beneficiando delle agevolazioni prima casa. Non avendo ottemperato all'ultimazione del fabbricato ed al conseguente classamento, veniva revocata l'agevolazione prima casa. Orbene, la Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E, ha chiarito che le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, sempreché l'immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7. Inoltre, con riferimento agli immobili in costruzione, con Circolare 12 agosto 2005, n.38/E (par. 3.3) è stato chiarito che le agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell'abitazione non di lusso. Si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. Poiché la norma agevolativa non prevedeva un termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, con la citata circolare (par. 5.1) è stato chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, debba dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Tale termine è stato fatto coincidere con il termine di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro di cui all'articolo 76 del TUR, cui rinvia l'articolo 60 del d.lgs. 346 del 1990. Nel caso di specie, l'atto di compravendita è stato registrato in data 27.05.2020, e tutt'oggi non vi è stata alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori, come si può evincere dalla documentazione allegata, andando di fatto ben oltre il termine triennale sopra indicato. Di fatto, come si avrà modo di verificare dalla visura storica dell'immobile che l'Ufficio ha allegato alle controdeduzioni, non vi è alcuna dicitura circa l'ultimazione dei lavori degli immobili.
Ricorrente_1La sig.ra ha proposto intervento volontario ex art. 14 d.lgs. 546/1992, chiedendo l'annullamento di una cartella di pagamento collegata al medesimo accertamento, senza tuttavia impugnare l'avviso presupposto e senza produrre la cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul ricorso principale Dalla documentazione emerge che l'immobile acquistato in data 27.05.2020 non è stato ultimato né classato entro il termine triennale previsto dalla prassi e dalla giurisprudenza (Circolare 2/E del 2014; Cass. n. 5180/2022). La contribuente non ha fornito prova dell'ultimazione dei lavori né del rispetto delle condizioni per mantenere l'agevolazione. Pertanto, l'avviso di liquidazione risulta legittimo ancorchè in punto di fatto lo stesso sia abitato e siano state aperte l e utenze. Si osserva che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Infatti la norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, come nel caso specifico, configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria d ha natura speciale. Essa pertanto è di stretta interpretazione;
ne consegue che non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto non solo di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, ma anche di interpretazione estensiva ex art.14 delle disposizioni preliminari del Cod. Civ. con riferimento alla legge speciale (Cass.Sen.n°10646/2005). E' quanto emerso in concomitanza della Sentenza N°6627 del 19.3.2009 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione. Si tratta in sostanza di un principio giurisprudenziale attraverso cui hanno confermato un orientamento già pacifico in giurisprudenza circa la possibilità di “non utilizzo” di una interpretazione analogica o comunque estensiva riferita ad una norma tributaria di esenzione totale o parziale.
2. Sull'intervento volontario Ricorrente_1L'intervento della sig.ra è inammissibile, poiché:
o è diretto contro una cartella di pagamento non impugnata autonomamente;
o la cartella non è stata prodotta in giudizio;
o Ricorrente_1La sig.ra ha proposto intervento volontario ex art. 14 d.lgs. 546/1992, chiedendo l'annullamento di una cartella di pagamento collegata al medesimo accertamento, senza tuttavia impugnare l'avviso presupposto e senza produrre la cartella.
o l'intervento non può ampliare l'oggetto del giudizio oltre l'atto impugnato (art. 14 d.lgs. 546/1992). Per effetto della singolarità delle questioni esaminate compensa le spese tra le parti. 3. Correzione di errore materiale
3 Rilevato che il dispositivo emesso il 2.12.25 contiene la ripetizione del doppio nome della ricorrente “Ricorrente_1 “
4 visto l'art. 288 c.p.c. e preso atto della necessità di correggere d'Ufficio l'errore materiale contenuto nel dispositivo già emesso
5
Ritenuto che
tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Corregge il dispositivo emesso in data 2.12.25 come di seguito indicato
• Ricorrente_1 rigetta il ricorso proposto da
• Nominativo_1dichiara inammissibile l'intervento volontario di;
• compensa le spese tra le parti.
Così deciso nelle camere del consiglio 2.12.25 e del 10 .12.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE