Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI De IC, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la Segreteria del TAR Marche, in Ancona, via della Loggia 24;
contro
Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno - Aliquota Radiomobile;
Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del tacito diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 11/8/2025 al Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno;
- del provvedimento 17/11/2025 n. 3.44 con cui la Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarava irricevibile il ricorso amministrativo ad essa presentato dal ricorrente il relazione all’istanza di accesso di cui sopra,
e per
la condanna del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno a consentire l'accesso mediante visione e o consultazione ed eventuale estrazione di copie degli atti richiesti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente allega di aver presentato, in data 11/8/2025, al Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno, stanza di accesso agli atti.
Ritenendo che la predetta amministrazione sia rimasta ingiustificatamente inerte, dando luogo alla formazione del silenzio-rigetto, il ricorrente presentava, in data 23/9/2025, ricorso amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso.
L’ipotizzato silenzio-rigetto del Comando Provinciale Carabinieri è stato anche impugnato con l’odierno ricorso proposto ex artt. 31 e 117 del c.p.a., nelle cui more è intervenuto il provvedimento 17/11/2025 n. 3.44 con cui la Commissione per l’accesso dichiarava irricevibile il ricorso amministrativo ad essa presentato.
Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
2. Sulla scorta della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio sia inammissibile poiché si rivolge contro un provvedimento inesistente (silenzio-rigetto che dovrebbe essersi formato, secondo parte ricorrente, decorsi infruttuosamente 30 giorni dall’11/8/2025).
L’amministrazione intimata ha infatti depositato copia del provvedimento 12/8/2025 prot. n. 13/31-1, con cui l’accesso veniva formalmente negato ai sensi dell’art. 1049 del DPR n. 90/2010 (cfr. allegato 8 deposito del 14/1/2026).
Anche se il sig. De IC nega di aver ricevuto tale diniego, ciò non esclude che, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il procedimento si fosse comunque concluso con un provvedimento espresso che l’amministrazione ha tempestivamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza, per quanto non fosse un indirizzo PEC (che il ricorrente non ha dichiarato di possedere).
Del resto non si comprenderebbe per quale logica ragione il ricorrente abbia ritenuto di indicare un indirizzo mail ordinario (anziché certificato) nel rapporto instaurato con il Comando Provinciale Carabinieri se questo indirizzo poteva creare problemi di ricezione della posta.
L’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 stabilisce che “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.
Il diniego del 12/8/2025 è stato comunque portato a conoscenza del ricorrente (difeso in proprio) anche mediante il ricordato deposito in giudizio avvenuto in data 14/1/2026 e non è stato oggetto di successiva rituale impugnazione.
2. Il ricorso per motivi aggiunti (redatto in data 11/1/2026) si rivolge esclusivamente contro il provvedimento della Commissione per l’accesso avverso cui vengono dedotte tutte le censure con le quali il ricorrente ribadisce di non aver mai ricevuto copia del diniego del 12/8/2025 e, implicitamente, di ignorarne il contenuto.
Di conseguenza, anche a voler ritenere che il ricorso per motivi aggiunti si rivolga ritualmente e indistintamente ad “ogni altro atto presupposto, connesso e/o correlato e/o conseguenziale”, le ragioni indicate nel ricordato diniego del 12/8/2025 non vengono formalmente contestate poiché il ricorrente insiste nella sua convinzione che il Comando Provinciale Carabinieri sia rimasto ingiustificatamente inerte.
3. Tutte le sopra indicate ragioni rendono infondato il ricorso per motivi aggiunti poiché la Commissione ha giustamente escluso la sussistenza dell’ingiustificata inerzia accertando l’esistenza del diniego del 12/8/2025 e la sua avvenuta trasmissione all’indirizzo mail indicato nell’istanza di accesso (l’amministrazione è stata quindi diligente nell’agire utilizzando gli strumenti comunicativi che l’interessato aveva reso disponibili per interloquire in questo procedimento).
4. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
NL RI, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL RI | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO