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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/07/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5043/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5043/2022 del ruolo generale, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesco De Prisco;
ATTORE
CONTRO società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Controparte_1
Group Plc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano
Fiorucci;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Nel merito dichiarare la inammissibilità, nullità
e/o inesistenza dell'atto di precetto impugnato e degli atti ad esso presupposti;
3. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio.”. Per il convenuto: “nel merito respingere l'avversa opposizione e tutte le domande formulate dall'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'opponente in via equitativa al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. - Spese ed onorari rifusi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato a mani del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2
, in data 6.7.2022, con il quale la agendo sulla scorta del titolo
[...] Controparte_1 esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 593/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data
10.1.2022 e notificato in data 11.1.2022 a mezzo pec, non opposto, dichiarato esecutivo in data 29.3.2023, gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 33.179,07 (di cui €
29.288,76 per sorta capitale). A sostegno della domanda eccepiva: 1) la nullità dell'atto di precetto perché carente dell'indicazione degli elementi identificativi del titolo esecutivo;
2) la mancata notifica del decreto ingiuntivo;
3) l'infondatezza, nel merito, del credito di , CP_1 per non aver mai la sottoscritto contratti con . Più in particolare, parte Parte_1 CP_1 opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione degli elementi identificativi del titolo esecutivo, e, precisamente, al capo 1) della premessa dell'atto di precetto, era indicata solo la data di emissione di tale decreto Ingiuntivo e il Tribunale che lo aveva emesso, tralasciando l'indicazione del numero identificativo del decreto ingiuntivo, tale da rendere impossibile una esatta individuazione del decreto ingiuntivo quale titolo sottostante al precetto notificato in data 6.7.2022.
Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, ritenendo che lo stesso non era mai stato materialmente notificato all'opponente, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, che, Controparte_1 in via preliminare, chiedeva respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo pagina 2 di 6 esecutivo e del precetto opposto, non sussistendo né il fumus boni iuris nè i gravi motivi, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Parte opposta, contestava la nullità del precetto per omessa notifica del decreto ingiuntivo, adducendo che lo stesso era stato regolarmente notificato in data 11.1.2022 alla a mezzo PEC all'indirizzo Parte_1
indirizzo indicato dalla nella visura camerale estratta Email_1 Parte_1 proprio il giorno della notifica nonché presente in quel momento nei registri INIPEC.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
Infondata è la prima doglianza relativa alla nullità del precetto per carenza degli elementi identificativi del titolo;
invero, nell'atto di precetto al punto primo delle premesse è specificato che il titolo esecutivo sottostante è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 593 del 2022, emesso in data 10.1.2022 dal Tribunale di Milano, per cui sono stati esattamente indicati l'organo che ha emesso il titolo, la natura dello stesso, il numero identificativo e la data di emissione del decreto ingiuntivo, soddisfacendo pienamente tutti i requisiti di legge.
Parimenti da rigettare è la seconda doglianza con la quale veniva eccepita la nullità del precetto per omessa notifica del titolo. Di fatto, quanto asserito da parte opponente risulta smentito dalla documentazione depositata in atti da parte opposta, che prova l'avvenuta notifica alla del decreto ingiuntivo, intervenuta a mezzo pec in data 11.1.2022 Parte_1 all'indirizzo sopra indicato, estratto dalla visura camerale nonché dal registro INI-PEC.
Deve ritenersi che l'Ini-pec può essere considerato a tutti gli effetti un elenco valido ai fini della notificazione degli atti (Cass. Civile sentenza n. 2460 del 3 febbraio 2021).
Parte opposta, pertanto, depositava tutta la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, allegando le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna nel formato richiesto dalla legge (“.eml”) attenendosi, altresì, al principio di diritto secondo cui "la prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute in formato ".eml" o ".msg" ed il file "DatiAtto.xml" contenente gli identificativi delle predette ricevute" (Cass. Civile, Sez. III, ordinanza 8.6.2023 n. 16189).
Inammissibile è la terza doglianza inerente all' infondatezza del credito vantato dalla per non aver mai la sottoscritto contratti con la predetta Controparte_1 Parte_1
Società. Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie sottoscrizione dei contratti di fornitura dei servizi con la azionata con il Controparte_1 precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il pagina 3 di 6 potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo
c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di
Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Deve ritenersi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto,
l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della pagina 4 di 6 decisione contenuta nel titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
Deve quindi ritenersi che, avendo ad oggetto la presente opposizione motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080;). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass.
Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
02.07.2025.
Il Giudice pagina 5 di 6 Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5043/2022 del ruolo generale, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesco De Prisco;
ATTORE
CONTRO società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Controparte_1
Group Plc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano
Fiorucci;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Nel merito dichiarare la inammissibilità, nullità
e/o inesistenza dell'atto di precetto impugnato e degli atti ad esso presupposti;
3. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio.”. Per il convenuto: “nel merito respingere l'avversa opposizione e tutte le domande formulate dall'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'opponente in via equitativa al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. - Spese ed onorari rifusi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato a mani del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2
, in data 6.7.2022, con il quale la agendo sulla scorta del titolo
[...] Controparte_1 esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 593/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data
10.1.2022 e notificato in data 11.1.2022 a mezzo pec, non opposto, dichiarato esecutivo in data 29.3.2023, gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 33.179,07 (di cui €
29.288,76 per sorta capitale). A sostegno della domanda eccepiva: 1) la nullità dell'atto di precetto perché carente dell'indicazione degli elementi identificativi del titolo esecutivo;
2) la mancata notifica del decreto ingiuntivo;
3) l'infondatezza, nel merito, del credito di , CP_1 per non aver mai la sottoscritto contratti con . Più in particolare, parte Parte_1 CP_1 opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione degli elementi identificativi del titolo esecutivo, e, precisamente, al capo 1) della premessa dell'atto di precetto, era indicata solo la data di emissione di tale decreto Ingiuntivo e il Tribunale che lo aveva emesso, tralasciando l'indicazione del numero identificativo del decreto ingiuntivo, tale da rendere impossibile una esatta individuazione del decreto ingiuntivo quale titolo sottostante al precetto notificato in data 6.7.2022.
Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, ritenendo che lo stesso non era mai stato materialmente notificato all'opponente, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, che, Controparte_1 in via preliminare, chiedeva respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo pagina 2 di 6 esecutivo e del precetto opposto, non sussistendo né il fumus boni iuris nè i gravi motivi, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Parte opposta, contestava la nullità del precetto per omessa notifica del decreto ingiuntivo, adducendo che lo stesso era stato regolarmente notificato in data 11.1.2022 alla a mezzo PEC all'indirizzo Parte_1
indirizzo indicato dalla nella visura camerale estratta Email_1 Parte_1 proprio il giorno della notifica nonché presente in quel momento nei registri INIPEC.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
Infondata è la prima doglianza relativa alla nullità del precetto per carenza degli elementi identificativi del titolo;
invero, nell'atto di precetto al punto primo delle premesse è specificato che il titolo esecutivo sottostante è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 593 del 2022, emesso in data 10.1.2022 dal Tribunale di Milano, per cui sono stati esattamente indicati l'organo che ha emesso il titolo, la natura dello stesso, il numero identificativo e la data di emissione del decreto ingiuntivo, soddisfacendo pienamente tutti i requisiti di legge.
Parimenti da rigettare è la seconda doglianza con la quale veniva eccepita la nullità del precetto per omessa notifica del titolo. Di fatto, quanto asserito da parte opponente risulta smentito dalla documentazione depositata in atti da parte opposta, che prova l'avvenuta notifica alla del decreto ingiuntivo, intervenuta a mezzo pec in data 11.1.2022 Parte_1 all'indirizzo sopra indicato, estratto dalla visura camerale nonché dal registro INI-PEC.
Deve ritenersi che l'Ini-pec può essere considerato a tutti gli effetti un elenco valido ai fini della notificazione degli atti (Cass. Civile sentenza n. 2460 del 3 febbraio 2021).
Parte opposta, pertanto, depositava tutta la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, allegando le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna nel formato richiesto dalla legge (“.eml”) attenendosi, altresì, al principio di diritto secondo cui "la prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute in formato ".eml" o ".msg" ed il file "DatiAtto.xml" contenente gli identificativi delle predette ricevute" (Cass. Civile, Sez. III, ordinanza 8.6.2023 n. 16189).
Inammissibile è la terza doglianza inerente all' infondatezza del credito vantato dalla per non aver mai la sottoscritto contratti con la predetta Controparte_1 Parte_1
Società. Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie sottoscrizione dei contratti di fornitura dei servizi con la azionata con il Controparte_1 precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il pagina 3 di 6 potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo
c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di
Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Deve ritenersi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto,
l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della pagina 4 di 6 decisione contenuta nel titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
Deve quindi ritenersi che, avendo ad oggetto la presente opposizione motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080;). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass.
Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
02.07.2025.
Il Giudice pagina 5 di 6 Dr.ssa Maria Troisi
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