CASS
Sentenza 4 agosto 2021
Sentenza 4 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/2021, n. 30560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30560 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del TRIB. LIBERTA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
le /sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE Il Proc. Gen. conclude per l'inannnnissibilita' udito il difensore L'Avv. PASQUALE DELLISANTI Insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 30560 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 22/04/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 257, c.p.p., confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bari in data 22.10.2020, avente ad oggetto una serie di beni (scarpe; documenti, telefoni cellulari, personal computers, pen drive, carte di credito, tessere postepay e bancomat), ritenuti cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti di cui agli artt. 473 e 474, c.p.p., per i quali AG AF e AG AL risultano indagati, con l'accusa di avere contraffatto i marchi delle società "Golden Goose S.P.A." e "Moncler S.P.A.", e, comunque, di avere fatto uso di contraffazioni di marchi internazionali di tali società, nonché di avere introdotto nel territorio dello Stato prodotti recanti i predetti marchi contraffatti, facendoli spedire agli indirizzi dei terzi acquirenti, cui si relazionavano attraverso canali social, in particolare "Facebook" e "Instagram". 2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo AG AF, deducendo: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 253, 125, co. 3, c.p.p. e 8, CEDU, in quanto, con riferimento al contenuto dei supporti informatici sequestrati (personal computers, telefoni cellulari e pen drive) il pubblico ministero ha disposto un sequestro di tipo esplorativo, senza procedere a isolare i soli ed eventuali dati conoscitivi rilevanti ai fini del procedimento con conseguente violazione dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità operanti in tema di sequestro probatorio. Nel confermare il decreto di sequestro, il tribunale del riesame si è limitato ad affermare la necessità del rispetto dei suddetti princìpi con riferimento ai "cloni" dei dati informatici acquisiti, ma a tale asserzione non ha fatto seguire il necessario controllo, omettendo di motivare in ordine alla sussistenza di una correlazione qualificata tra i fatti per cui si procede e la globalità dei dati acquisiti, considerando, in definitiva, cose pertinenti al reato indiscriminatamente e senza selezione alcuna tutti i dati informatici oggetto di estrapolazione, senza specificare quale fosse il vincolo di pertinenza rispetto ai reati ipotizzati, in tal modo violando anche l'art. 8, CEDU, che tutela la privacy e impedisce l'intrusione nella vita privata, non giustificata sul piano dell'accertamento. Risultano, inoltre, inconferenti le giustificazioni addotte dal tribunale del riesame al riguardo, in quanto, da un lato, non è corretta l'affermazione secondo cui alla data della trattazione dell'impugnazione cautelare (30.11.2020) le operazioni tecniche di estrazione dei dati informatici dai relativi supporti erano ancora in corso, in quanto dagli atti emerge che esse si conclusero sin dal 18.11.2020, dall'altro è del tutto indimostrata la pretesa complessità dell'indagine, che secondo l'impostazione del tribunale del riesame imponeva uno spoglio dei dati utili, in realtà, mai avvenuto in quanto, come lamentato dal ricorrente, il consulente del pubblico ministero si è limitato ad una mera estrapolazione forense dei dati contenuti nella memoria del materiale informatico in sequestro, senza mai operare una cernita dei dati informatici pertinenti al thema pro bandum. Identiche considerazioni valgono per il sequestro dei documenti indicati nel relativo verbale del 29.10.2020, in relazione ai quali difetta del tutto la motivazione sul nesso pertinenziale. Con riferimento poi a tutte le res sequestrate diverse dai supporti informatici (documentazione cartacea, appunti, agende, tessere postepay e similari) rileva il ricorrente che la motivazione del decreto del pubblico ministero, secondo cui il sequestro si giustifica "per esperire accertamenti tecnici di carattere informatico in ordine alla fondatezza della notizia di reato", è del tutto incongrua, perché nessun tipo di accertamento di natura informatica può essere condotto su tali beni, sicché, difettando ab origine l'indicazione della finalità probatoria perseguita in concreto con l'apposizione del vincolo reale, siffatta lacuna non poteva essere integrata dalla motivazione resa sul punto dal tribunale del riesame a p. 5 dell'ordinanza gravata;
2) violazione di legge in relazione agli artt. 125, co. 3, e 406, c.p.p. Rileva il ricorrente che, fissata al 20.6.2020, come indicato dal pubblico ministero nella richiesta di proroga del termine di durata massima delle indagini preliminari, la scadenza del suddetto termine, la richiesta di proroga pur riportando in calce la data del 17.6.2020, non reca l'attestazione del deposito da parte della segreteria dell'ufficio, risultando, invece, pervenuta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari competente solo in data 26.6.2020, quando il termine di cui si discute era già spirato, con la conseguenza che il provvedimento di perquisizione e sequestro emesso in data successiva (il 22.10.2020), non poteva essere adottato, in quanto finalizzato all'acquisizione di prove inutilizzabili. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. In via preliminare si osserva che, come rappresentato dallo stesso ricorrente, successivamente allo svolgimento dell'udienza camerale innanzi al tribunale del riesame, il pubblico ministero presso il tribunale di Bari, su istanza dell'interessato, ha disposto, in data 11.12.2020, la restituzione allo AG dei supporti informatici (computers, telefoni e pen drive) per essersi concluse le operazioni di copia forense dei dati ivi contenuti, come da provvedimento allegato al ricorso. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso sul punto. Come chiarito, infatti dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è certamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, a condizione che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (cfr. Cass., Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, ovvero di un interesse, concreto ed attuale leso dalla indisponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo, che non può essere ravvisato nel mero ottenimento di una pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Rv. 274975; Cass., Sez. 6, n. 13306 del 22/02/2018, Rv. 272904). Per contestare in sede di legittimità l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, non è, pertanto, sufficiente dedurre apoditticamente, come fatto dal ricorrente, l'interesse al ripristino del diritto all'esclusiva diponibilità delle informazioni e alla reintegrazione del suo diritto alla privacy, ma occorre specificare quale sia l'interesse concreto e attuale, che può essere leso dal venir meno della disponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo in capo al ricorrente. In mancanza di tale specificazione, la doglianza proposta dallo AG si configura, in realtà, come volta a ottenere in questa sede una mera pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare, in quanto tale inammissibile. 4.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondata, appare la seconda censura di cui è composto il primo motivo di ricorso, relativa al sequestro delle res diverse dai supporti informatici. Come è noto, secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr. Cass., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Con esaustivo argomentare il tribunale del riesame ha evidenziato la completezza della motivazione sul punto del provvedimento del pubblico ministero, che, nel disporre il sequestro, tra gli altri, dei beni in precedenza indicati ("documenti cartacei, annotazioni, documentazione 4 bancaria, appunti e agende, carte di credito bancarie e postali"), ne ha specificamente indicato la necessità probatoria ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di indagine, in quanto suscettibili di fornire elementi di riscontro ai rapporti illeciti intercorsi tra gli indagati nell'ambito dell'attività di introduzione dello Stato e di commercializzazione di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, per cui si procede, "occorrendo preservare tali beni dal rischio di dispersione, alterazione, modificazione e soppressione". Specifica, inoltre, appare la motivazione del decreto di sequestro probatorio anche con riferimento alla descrizione dei fatti oggetto delle indagini e delle ragioni, connesse proprio alla particolare natura delle condotte illecite in questione, per cui le res oggetto di apprensione devono considerarsi corpo di reato o, comunque, cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 110, 473 e 474, c.p. (cfr. pp. 1, 2, 4 e 5 dell'ordinanza del tribunale del riesame). Appare, pertanto, evidente, l'insussistenza del vizio dedotto, essendo stato adempiuto dal pubblico ministero l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, modulato da parte del pubblico ministero, proprio come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr. Cass., Sez. 6 n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781). Né va taciuto che il tribunale del riesame, pur non essendo strettamente indispensabile, ha comunque ulteriormente specificato le ragioni che giustificano, sotto il profilo probatorio, l'apprensione dei beni oggetto di sequestro, integrando la motivazione del decreto del pubblico ministero, attraverso l'indicazione delle specifiche finalità probatorie perseguite attraverso l'apprensione di singole categorie di beni, che, per quanto riguarda le carte di credito, le tessere postepay e bancomat, vengono 5 individuate nella "necessità di verificare i pagamenti ricevuti in relazione alla vendita di capi contraffatti, nonché gli eventuali trasferimenti di denaro tra i coindagati (cfr. p. 5, sub numeri 1, 2 e 3). Al riguardo non può non rilevarsi l'esistenza di un consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, che, inoltre, secondo alcuni arresti, presuppone pur sempre che il pubblico ministero abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Rv. 238517; Cass., Sez. 3, n. 29499 del 08/06/2004, Rv. 229496; Cass., Sez. 3, n. 10058 del 10/02/2005, Rv. 231608; Cass., Sez. 6, n. 5906 del 22/01/2013, Rv. 254900; Cass., Sez. 4, n. 41853 del 21/05/2013 Rv. 257189; Cass., Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019 Rv. 277989). Infine non può non rilevarsi la natura meramente fattuale dei rilievi volti a contestare la complessità dell'indagine, in relazione ai quali va comunque osservato che, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti;
sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (cfr. Cass., Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489), secondo una sequenza procedimentale che, nel caso in esame, risulta rispettata. 4.2. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, posto che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, l'eventuale 6 decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto l'inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto (cfr. Cass., Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337; Cass., Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Rv. 262459). In entrambi i casi presi in esame nelle decisioni ora richiamate la Corte, nel cassare l'ordinanza impugnata che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha precisato che la verifica sull'utilizzabilità va effettuata non in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è invece riservata al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22.4.2021.
le /sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE Il Proc. Gen. conclude per l'inannnnissibilita' udito il difensore L'Avv. PASQUALE DELLISANTI Insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 30560 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 22/04/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 257, c.p.p., confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bari in data 22.10.2020, avente ad oggetto una serie di beni (scarpe; documenti, telefoni cellulari, personal computers, pen drive, carte di credito, tessere postepay e bancomat), ritenuti cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti di cui agli artt. 473 e 474, c.p.p., per i quali AG AF e AG AL risultano indagati, con l'accusa di avere contraffatto i marchi delle società "Golden Goose S.P.A." e "Moncler S.P.A.", e, comunque, di avere fatto uso di contraffazioni di marchi internazionali di tali società, nonché di avere introdotto nel territorio dello Stato prodotti recanti i predetti marchi contraffatti, facendoli spedire agli indirizzi dei terzi acquirenti, cui si relazionavano attraverso canali social, in particolare "Facebook" e "Instagram". 2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo AG AF, deducendo: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 253, 125, co. 3, c.p.p. e 8, CEDU, in quanto, con riferimento al contenuto dei supporti informatici sequestrati (personal computers, telefoni cellulari e pen drive) il pubblico ministero ha disposto un sequestro di tipo esplorativo, senza procedere a isolare i soli ed eventuali dati conoscitivi rilevanti ai fini del procedimento con conseguente violazione dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità operanti in tema di sequestro probatorio. Nel confermare il decreto di sequestro, il tribunale del riesame si è limitato ad affermare la necessità del rispetto dei suddetti princìpi con riferimento ai "cloni" dei dati informatici acquisiti, ma a tale asserzione non ha fatto seguire il necessario controllo, omettendo di motivare in ordine alla sussistenza di una correlazione qualificata tra i fatti per cui si procede e la globalità dei dati acquisiti, considerando, in definitiva, cose pertinenti al reato indiscriminatamente e senza selezione alcuna tutti i dati informatici oggetto di estrapolazione, senza specificare quale fosse il vincolo di pertinenza rispetto ai reati ipotizzati, in tal modo violando anche l'art. 8, CEDU, che tutela la privacy e impedisce l'intrusione nella vita privata, non giustificata sul piano dell'accertamento. Risultano, inoltre, inconferenti le giustificazioni addotte dal tribunale del riesame al riguardo, in quanto, da un lato, non è corretta l'affermazione secondo cui alla data della trattazione dell'impugnazione cautelare (30.11.2020) le operazioni tecniche di estrazione dei dati informatici dai relativi supporti erano ancora in corso, in quanto dagli atti emerge che esse si conclusero sin dal 18.11.2020, dall'altro è del tutto indimostrata la pretesa complessità dell'indagine, che secondo l'impostazione del tribunale del riesame imponeva uno spoglio dei dati utili, in realtà, mai avvenuto in quanto, come lamentato dal ricorrente, il consulente del pubblico ministero si è limitato ad una mera estrapolazione forense dei dati contenuti nella memoria del materiale informatico in sequestro, senza mai operare una cernita dei dati informatici pertinenti al thema pro bandum. Identiche considerazioni valgono per il sequestro dei documenti indicati nel relativo verbale del 29.10.2020, in relazione ai quali difetta del tutto la motivazione sul nesso pertinenziale. Con riferimento poi a tutte le res sequestrate diverse dai supporti informatici (documentazione cartacea, appunti, agende, tessere postepay e similari) rileva il ricorrente che la motivazione del decreto del pubblico ministero, secondo cui il sequestro si giustifica "per esperire accertamenti tecnici di carattere informatico in ordine alla fondatezza della notizia di reato", è del tutto incongrua, perché nessun tipo di accertamento di natura informatica può essere condotto su tali beni, sicché, difettando ab origine l'indicazione della finalità probatoria perseguita in concreto con l'apposizione del vincolo reale, siffatta lacuna non poteva essere integrata dalla motivazione resa sul punto dal tribunale del riesame a p. 5 dell'ordinanza gravata;
2) violazione di legge in relazione agli artt. 125, co. 3, e 406, c.p.p. Rileva il ricorrente che, fissata al 20.6.2020, come indicato dal pubblico ministero nella richiesta di proroga del termine di durata massima delle indagini preliminari, la scadenza del suddetto termine, la richiesta di proroga pur riportando in calce la data del 17.6.2020, non reca l'attestazione del deposito da parte della segreteria dell'ufficio, risultando, invece, pervenuta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari competente solo in data 26.6.2020, quando il termine di cui si discute era già spirato, con la conseguenza che il provvedimento di perquisizione e sequestro emesso in data successiva (il 22.10.2020), non poteva essere adottato, in quanto finalizzato all'acquisizione di prove inutilizzabili. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. In via preliminare si osserva che, come rappresentato dallo stesso ricorrente, successivamente allo svolgimento dell'udienza camerale innanzi al tribunale del riesame, il pubblico ministero presso il tribunale di Bari, su istanza dell'interessato, ha disposto, in data 11.12.2020, la restituzione allo AG dei supporti informatici (computers, telefoni e pen drive) per essersi concluse le operazioni di copia forense dei dati ivi contenuti, come da provvedimento allegato al ricorso. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso sul punto. Come chiarito, infatti dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è certamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, a condizione che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (cfr. Cass., Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, ovvero di un interesse, concreto ed attuale leso dalla indisponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo, che non può essere ravvisato nel mero ottenimento di una pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Rv. 274975; Cass., Sez. 6, n. 13306 del 22/02/2018, Rv. 272904). Per contestare in sede di legittimità l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, non è, pertanto, sufficiente dedurre apoditticamente, come fatto dal ricorrente, l'interesse al ripristino del diritto all'esclusiva diponibilità delle informazioni e alla reintegrazione del suo diritto alla privacy, ma occorre specificare quale sia l'interesse concreto e attuale, che può essere leso dal venir meno della disponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo in capo al ricorrente. In mancanza di tale specificazione, la doglianza proposta dallo AG si configura, in realtà, come volta a ottenere in questa sede una mera pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare, in quanto tale inammissibile. 4.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondata, appare la seconda censura di cui è composto il primo motivo di ricorso, relativa al sequestro delle res diverse dai supporti informatici. Come è noto, secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr. Cass., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Con esaustivo argomentare il tribunale del riesame ha evidenziato la completezza della motivazione sul punto del provvedimento del pubblico ministero, che, nel disporre il sequestro, tra gli altri, dei beni in precedenza indicati ("documenti cartacei, annotazioni, documentazione 4 bancaria, appunti e agende, carte di credito bancarie e postali"), ne ha specificamente indicato la necessità probatoria ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di indagine, in quanto suscettibili di fornire elementi di riscontro ai rapporti illeciti intercorsi tra gli indagati nell'ambito dell'attività di introduzione dello Stato e di commercializzazione di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, per cui si procede, "occorrendo preservare tali beni dal rischio di dispersione, alterazione, modificazione e soppressione". Specifica, inoltre, appare la motivazione del decreto di sequestro probatorio anche con riferimento alla descrizione dei fatti oggetto delle indagini e delle ragioni, connesse proprio alla particolare natura delle condotte illecite in questione, per cui le res oggetto di apprensione devono considerarsi corpo di reato o, comunque, cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 110, 473 e 474, c.p. (cfr. pp. 1, 2, 4 e 5 dell'ordinanza del tribunale del riesame). Appare, pertanto, evidente, l'insussistenza del vizio dedotto, essendo stato adempiuto dal pubblico ministero l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, modulato da parte del pubblico ministero, proprio come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr. Cass., Sez. 6 n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781). Né va taciuto che il tribunale del riesame, pur non essendo strettamente indispensabile, ha comunque ulteriormente specificato le ragioni che giustificano, sotto il profilo probatorio, l'apprensione dei beni oggetto di sequestro, integrando la motivazione del decreto del pubblico ministero, attraverso l'indicazione delle specifiche finalità probatorie perseguite attraverso l'apprensione di singole categorie di beni, che, per quanto riguarda le carte di credito, le tessere postepay e bancomat, vengono 5 individuate nella "necessità di verificare i pagamenti ricevuti in relazione alla vendita di capi contraffatti, nonché gli eventuali trasferimenti di denaro tra i coindagati (cfr. p. 5, sub numeri 1, 2 e 3). Al riguardo non può non rilevarsi l'esistenza di un consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, che, inoltre, secondo alcuni arresti, presuppone pur sempre che il pubblico ministero abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Rv. 238517; Cass., Sez. 3, n. 29499 del 08/06/2004, Rv. 229496; Cass., Sez. 3, n. 10058 del 10/02/2005, Rv. 231608; Cass., Sez. 6, n. 5906 del 22/01/2013, Rv. 254900; Cass., Sez. 4, n. 41853 del 21/05/2013 Rv. 257189; Cass., Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019 Rv. 277989). Infine non può non rilevarsi la natura meramente fattuale dei rilievi volti a contestare la complessità dell'indagine, in relazione ai quali va comunque osservato che, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti;
sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (cfr. Cass., Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489), secondo una sequenza procedimentale che, nel caso in esame, risulta rispettata. 4.2. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, posto che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, l'eventuale 6 decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto l'inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto (cfr. Cass., Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337; Cass., Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Rv. 262459). In entrambi i casi presi in esame nelle decisioni ora richiamate la Corte, nel cassare l'ordinanza impugnata che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha precisato che la verifica sull'utilizzabilità va effettuata non in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è invece riservata al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22.4.2021.