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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 28/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il 1° maggio 1969, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Pietro Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2023, premesso di essere già titolare Parte_1
di rendita per inabilità permanente nella misura del 16 per cento per un infortunio sul lavoro a carico della spalla destra e per patologie lombari di origine professionale, ha agito in giudizio nei confronti dell' deducendo: CP_1
- di aver svolto attività lavorativa in aeroporto occupandosi di trasporti e facchinaggio come agente merci, addetto al ritiro e trasporto di merci voluminose mediante utilizzo di furgoni cassonati, nonché del carico e dello scarico di tali merci.
- di essersi occupato, per un breve periodo, dell'attività di conducente di trasporto e ritiro latte alle dipendenze di un caseificio;
- di essere dipendente, dal 2004, del C.T.M., addetto alla mansione di conducente la quale, espletata secondo turni lavorativi da circa sei ore giornaliere per sei giorni a settimana, comporta la percorrenza, in media, di oltre 100 Km al giorno e un altissimo numero di soste e ripartenze, sia dovute al traffico cittadino che alle fermate effettuate dal mezzo, con l'utilizzo di diversi tipi di mezzi;
- di essere stato esposto, a causa dell'attività lavorativa svolta, a un sovraccarico biomeccanico pagina 1 di 4 degli arti superiori (SBAS) ovvero ad una ripetuta sollecitazione meccanica delle strutture tissutali superiori ai livelli critici, tali da portare all'insorgenza della patologia ai gomiti inquadrabile nelle c.d. patologie muscolo-scheletriche correlate al lavoro.
- di essere già titolare di una rendita per un danno biologico complessivo del 16 per cento per l'inabilità permanente conseguente a un infortunio sul lavoro a carico della spalla destra e per patologie lombari di origine professionale.
Sulla base della rappresentazione in fatto che precede, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo in dipendenza del riconoscimento del danno biologico derivante dalla malattia professionale “epicondilite bilaterale”, da valutarsi unitamente ai postumi permanenti già indennizzati, per il quale ha presentato domanda amministrativa in data 31 gennaio
2020; la domanda è stata rigettata dall' così come la successiva opposizione. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Preliminarmente, occorre osservare che l'attività lavorativa dedotta è stata provata mediante la produzione in giudizio dell'estratto conto previdenziale del ricorrente (doc. 2 ricorrente). In ogni caso, l' non ha contestato lo svolgimento della stessa, né, nello specifico, lo svolgimento delle CP_1
mansioni dedotte.
2.2. Tenendo conto di ciò, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 10 maggio 2024, ha acclarato che l'assicurato è affetto da “epicondilite gomito destro e sinistro”.
Il consulente ha rilevato che “il sig. ha sempre svolto un tipo di attività che comportava Pt_1
l'utilizzo degli arti superiori per la continua azione di presa delle mani sul volante durante la conduzione dei mezzi sia per la movimentazione dei pesi nei primi anni di lavoro […] l'impegno delle componenti osteo-articolari e di quella capsulo-ligamentarie durante le sue mansioni lavorative ha svolto (secondo una probabilità qualificata) un ruolo patogenetico, quantomeno come concausa, sia nei confronti dell'insorgenza della patologia a carico dei gomiti.
Il c.t.u. ha meglio precisato i presupposti di tale valutazione, in risposta alle osservazioni sollevate da parte del consulente tecnico di parte resistente, ribadendo che: “Nel caso in esame, per espletare le proprie mansioni lavorative il sig. ha sempre dovuto utilizzare gli arti Pt_1
superiori con movimenti continui e ripetuti di presa e rilascio del volante degli automezzi che conduceva e che questi ultimi non erano, nei primi anni, dotati dei moderni sistemi di assistenza
(servosterzo). Se si considera che l'Attore conduceva mezzi di trasporto pubblico cittadino si capisce che l'alternanza di presa e di rilascio oltre ai movimenti di rotazione avvenissero
pagina 2 di 4 pressoché in maniera ininterrotta durante il turno di lavoro. Se a questo consideriamo che, nei primi anni di lavoro, oltre alla conduzione dei mezzi di trasporto si sommava anche la movimentazione dei carichi ne deriva che l'impegno delle componenti osteo-articolari e di quella capsulo-ligamentarie hanno svolto (secondo una probabilità qualificata) un ruolo patogenetico, quantomeno come concausa, sia nei confronti dell'insorgenza della patologia a carico dei gomiti”.
Alla patologia afferente alle spalle l'ausiliario ha associato un danno biologico stimato nella misura del 3 per cento, facendo riferimento al codice tabellare 232 (“Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità” della tabella allega al d.m. 12 luglio 2000), in ragione della “limitazione dell'articolarità attiva per circa 1/3, dolente e dolorabile a livello del capo lungo del bicipite” (pag. 4 di relazione), modulando la percentuale in considerazione sia della bilateralità sia delle ripercussioni cliniche che ne derivano.
Il c.t.u. ha ritenuto che segni e sintomi conseguenti all'accertata patologia fossero già in atto, in forma clinica simile a quella attuale, sin dalla fase amministrativa.
La stima unitaria delle menomazioni offerta dal consulente, tenuto conto dell'indennizzo già riconosciuto dall' conduce alla valutazione del danno biologico complessivo nella misura del CP_1
21 per cento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, pertanto, il giudicante che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un danno biologico complessivo di misura pari al 18 per cento (in virtù del conglobamento con il danno biologico del 16 per cento già riconosciuto), da indennizzare in rendita con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 31 gennaio 2020.
L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1
rendita commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente versato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 31 gennaio 2020.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00).
pagina 3 di 4 3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1
biologico in misura del 18 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 31 gennaio 2020;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita, commisurato al danno biologico del CP_1
per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 31 gennaio 2020, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 1.418,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 28/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il 1° maggio 1969, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Pietro Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2023, premesso di essere già titolare Parte_1
di rendita per inabilità permanente nella misura del 16 per cento per un infortunio sul lavoro a carico della spalla destra e per patologie lombari di origine professionale, ha agito in giudizio nei confronti dell' deducendo: CP_1
- di aver svolto attività lavorativa in aeroporto occupandosi di trasporti e facchinaggio come agente merci, addetto al ritiro e trasporto di merci voluminose mediante utilizzo di furgoni cassonati, nonché del carico e dello scarico di tali merci.
- di essersi occupato, per un breve periodo, dell'attività di conducente di trasporto e ritiro latte alle dipendenze di un caseificio;
- di essere dipendente, dal 2004, del C.T.M., addetto alla mansione di conducente la quale, espletata secondo turni lavorativi da circa sei ore giornaliere per sei giorni a settimana, comporta la percorrenza, in media, di oltre 100 Km al giorno e un altissimo numero di soste e ripartenze, sia dovute al traffico cittadino che alle fermate effettuate dal mezzo, con l'utilizzo di diversi tipi di mezzi;
- di essere stato esposto, a causa dell'attività lavorativa svolta, a un sovraccarico biomeccanico pagina 1 di 4 degli arti superiori (SBAS) ovvero ad una ripetuta sollecitazione meccanica delle strutture tissutali superiori ai livelli critici, tali da portare all'insorgenza della patologia ai gomiti inquadrabile nelle c.d. patologie muscolo-scheletriche correlate al lavoro.
- di essere già titolare di una rendita per un danno biologico complessivo del 16 per cento per l'inabilità permanente conseguente a un infortunio sul lavoro a carico della spalla destra e per patologie lombari di origine professionale.
Sulla base della rappresentazione in fatto che precede, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo in dipendenza del riconoscimento del danno biologico derivante dalla malattia professionale “epicondilite bilaterale”, da valutarsi unitamente ai postumi permanenti già indennizzati, per il quale ha presentato domanda amministrativa in data 31 gennaio
2020; la domanda è stata rigettata dall' così come la successiva opposizione. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Preliminarmente, occorre osservare che l'attività lavorativa dedotta è stata provata mediante la produzione in giudizio dell'estratto conto previdenziale del ricorrente (doc. 2 ricorrente). In ogni caso, l' non ha contestato lo svolgimento della stessa, né, nello specifico, lo svolgimento delle CP_1
mansioni dedotte.
2.2. Tenendo conto di ciò, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 10 maggio 2024, ha acclarato che l'assicurato è affetto da “epicondilite gomito destro e sinistro”.
Il consulente ha rilevato che “il sig. ha sempre svolto un tipo di attività che comportava Pt_1
l'utilizzo degli arti superiori per la continua azione di presa delle mani sul volante durante la conduzione dei mezzi sia per la movimentazione dei pesi nei primi anni di lavoro […] l'impegno delle componenti osteo-articolari e di quella capsulo-ligamentarie durante le sue mansioni lavorative ha svolto (secondo una probabilità qualificata) un ruolo patogenetico, quantomeno come concausa, sia nei confronti dell'insorgenza della patologia a carico dei gomiti.
Il c.t.u. ha meglio precisato i presupposti di tale valutazione, in risposta alle osservazioni sollevate da parte del consulente tecnico di parte resistente, ribadendo che: “Nel caso in esame, per espletare le proprie mansioni lavorative il sig. ha sempre dovuto utilizzare gli arti Pt_1
superiori con movimenti continui e ripetuti di presa e rilascio del volante degli automezzi che conduceva e che questi ultimi non erano, nei primi anni, dotati dei moderni sistemi di assistenza
(servosterzo). Se si considera che l'Attore conduceva mezzi di trasporto pubblico cittadino si capisce che l'alternanza di presa e di rilascio oltre ai movimenti di rotazione avvenissero
pagina 2 di 4 pressoché in maniera ininterrotta durante il turno di lavoro. Se a questo consideriamo che, nei primi anni di lavoro, oltre alla conduzione dei mezzi di trasporto si sommava anche la movimentazione dei carichi ne deriva che l'impegno delle componenti osteo-articolari e di quella capsulo-ligamentarie hanno svolto (secondo una probabilità qualificata) un ruolo patogenetico, quantomeno come concausa, sia nei confronti dell'insorgenza della patologia a carico dei gomiti”.
Alla patologia afferente alle spalle l'ausiliario ha associato un danno biologico stimato nella misura del 3 per cento, facendo riferimento al codice tabellare 232 (“Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità” della tabella allega al d.m. 12 luglio 2000), in ragione della “limitazione dell'articolarità attiva per circa 1/3, dolente e dolorabile a livello del capo lungo del bicipite” (pag. 4 di relazione), modulando la percentuale in considerazione sia della bilateralità sia delle ripercussioni cliniche che ne derivano.
Il c.t.u. ha ritenuto che segni e sintomi conseguenti all'accertata patologia fossero già in atto, in forma clinica simile a quella attuale, sin dalla fase amministrativa.
La stima unitaria delle menomazioni offerta dal consulente, tenuto conto dell'indennizzo già riconosciuto dall' conduce alla valutazione del danno biologico complessivo nella misura del CP_1
21 per cento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, pertanto, il giudicante che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un danno biologico complessivo di misura pari al 18 per cento (in virtù del conglobamento con il danno biologico del 16 per cento già riconosciuto), da indennizzare in rendita con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 31 gennaio 2020.
L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1
rendita commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente versato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 31 gennaio 2020.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00).
pagina 3 di 4 3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1
biologico in misura del 18 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 31 gennaio 2020;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita, commisurato al danno biologico del CP_1
per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 31 gennaio 2020, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 1.418,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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