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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 10492/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 10492/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 11.09.2024 da:
, Controparte_1
e da
, entrambi con gli avv.ti BEGHETTO CHIARA MARIA GIOVANNA e CP_2
ZANDONA' EMANUELE, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“CONGIUNTAMENTE
chiedono l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI 2
1) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale con tutti gli Controparte_1
arredi e corredi ivi esistenti.
2) I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e pertanto non è
previsto alcun contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3) I ricorrenti danno atto di aver già definito con separato accordo, i rapporti patrimoniali
derivanti dal matrimonio e pertanto, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel
predetto accordo, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia
ragione e/o titolo dedotti e/o deducibili dal pregresso rapporto di coniugio.
4) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione avverso l'emananda
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Il P.M., visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del
ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Controparte_1 CP_2
concordatario in data 20.07.2002 a San martino di Lupari (PD), trascritto nel relativo
Registro, parte II, serie A, atto n. 17, anno 2002.
Le parti, in data 11.09.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.11.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza
n. 840/2024, pubblicata il 19.11.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3
Le parti, con note scritte, depositate in data 27.03.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 05.11.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2) al 4) delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dal 2) al
4) delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, poi, al punto 1) delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che pur essendo volto alla regolamentazione di accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto,
non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
contratto in data 20.07.2002 a SAN MARTINO DI LUPARI (PD) e CP_2 4
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, serie A,
anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 2) al 4) delle conclusioni rassegnante in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 10492/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 11.09.2024 da:
, Controparte_1
e da
, entrambi con gli avv.ti BEGHETTO CHIARA MARIA GIOVANNA e CP_2
ZANDONA' EMANUELE, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“CONGIUNTAMENTE
chiedono l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI 2
1) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale con tutti gli Controparte_1
arredi e corredi ivi esistenti.
2) I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e pertanto non è
previsto alcun contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3) I ricorrenti danno atto di aver già definito con separato accordo, i rapporti patrimoniali
derivanti dal matrimonio e pertanto, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel
predetto accordo, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia
ragione e/o titolo dedotti e/o deducibili dal pregresso rapporto di coniugio.
4) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione avverso l'emananda
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Il P.M., visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del
ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Controparte_1 CP_2
concordatario in data 20.07.2002 a San martino di Lupari (PD), trascritto nel relativo
Registro, parte II, serie A, atto n. 17, anno 2002.
Le parti, in data 11.09.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.11.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza
n. 840/2024, pubblicata il 19.11.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3
Le parti, con note scritte, depositate in data 27.03.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 05.11.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2) al 4) delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dal 2) al
4) delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, poi, al punto 1) delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che pur essendo volto alla regolamentazione di accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto,
non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
contratto in data 20.07.2002 a SAN MARTINO DI LUPARI (PD) e CP_2 4
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, serie A,
anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 2) al 4) delle conclusioni rassegnante in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari