Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 19 dello statuto medesimo.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 19 dello statuto medesimo.