Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1985, n. 760
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 dicembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 19 dello statuto medesimo.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985