CASS
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2024, n. 39597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39597 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA CI - Presidente - Sent. n. sez. 1499/2024 ALDO ACETO - Relatore - UP - 12/09/2024 SI RC R.G.N. 11795/2024 RO RI NI AB NI ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: AV GE nato a [...] il [...] AV RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di Genova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO AC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile, Italia Nostra Onlus, l’Avv. MAURIZIO MAZZI, sostituto processuale dell’Avv. VINCENZO LAGOMARSINO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza;
udito, per i ricorrenti, l’Avv. PASQUALE TONANI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39597 Anno 2024 Presidente: CI CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/09/2024 2 1.GE AV e RA AV, con unico atto a firma del comune difensore, ricorrono per l’annullamento della sentenza del 7 novembre 2023 del Tribunale di Genova che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 30 legge n. 394 del 1991, e li ha condannati alla pena di 2500 euro di ammenda ciascuno perché, senza l’autorizzazione dell’ente, avevano gettato e posto in opera malta cementizia lungo il percorso pedonale all’interno del Parco naturale regionale di Portofino e avevano commissionato il sorvolo non autorizzato di un elicottero sull’area dell’Ente Parco. Il fatto è contestato come commesso tra il 1 novembre 2018 ed il 31 gennaio 2019. 1.1.Con il primo motivo deducono l’inosservanza dell’art. 30 legge n. 394 del 1991, non applicabile ai parchi regionali ma solo ai parchi e alle aree protette nazionali. 1.2.Con il secondo motivo deducono l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale (o comunque delle norme regionali e di quelle regolamentari dell’Ente Parco delle quali si deve tener conto nell’applicazione delle norme penali) e il vizio di motivazione mancante e/o apparente in relazione alla affermazione della loro responsabilità penale per il sorvolo del parco e l’utilizzo della malta cementizia. 2.I ricorsi sono inammissibili. 3.Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.Si imputa ai ricorrenti la violazione degli artt. 11, comma terzo, lett. h) (sorvolo di velivoli non autorizzato) e 13 (realizzazione di opere all’interno del parco in assenza di autorizzazione) legge n. 394 del 1991, sanzionata dall’art. 30, comma 1. 3.2.In particolare, afferma il Tribunale, i lavori sono stati realizzati in violazione dell’art. 23, lett. d), del Regolamento del Parco di Portofino, il sorvolo in violazione dell’art. 42, comma 1, lett. n), legge reg. Liguria n. 12 del 1995 e dell’art. 38 del Regolamento del Parco. 3.3.L’art. 30, comma 8, legge n. 394 del 1991, estende le sanzioni penali previste dal primo comma anche alla trasgressione dei regolamenti di parchi naturali regionali. 3.4.L’applicazione della sanzione penale anche ai parchi naturali regionali è stata espressamente e più volte affermata dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 3 35393 del 21/05/2018, Pregnolato, Rv. 240786 - 01; Sez. 3, n. 9353 del 08/01/2020, Quagli, non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 38945 del 29/05/2019, Cerri, non mass.; Sez. 3, n. 35706 del 09/06/2009, Mazzetti, non mass.). 3.5.I ricorrenti obiettano che l’ottavo comma dell’art. 30 estende la tutela penale alle sole misure di salvaguardia paesaggistica ed ambientale nelle more della istituzione dei parchi regionali: «nel caso della disposizione in questione, - affermano - muovendo dalla natura di Legge Quadro attribuibile al provvedimento legislativo in oggetto, ciò che si voleva in particolar modo tutelare da parte del legislatore era la salvaguardia paesaggistica ed ambientale nelle more dei percorsi amministrativi, tanto è vero che, anche in questo caso, il legislatore ebbe ad inserire un evidente inciso temporale, ovvero alle violazioni delle misure di salvaguardia e delle disposizioni dei regolamenti dei parchi naturali regionali. Ovviamente, a seguito di tale istituzione, le uniche sanzioni applicabili alle violazioni nell'ambito di tale aree protette risultano essere quelle di cui al D.L.vo 42/2004 e ciò anche al fine di evitare una doppia imputazione in ragione della medesima condotta». 3.6.Il rilievo è palesemente infondato. 3.7.Il testo dell’art. 30, comma 8, legge n. 394 del 1991, è di una chiarezza difficilmente offuscabile da impossibili letture di segno contrario: «[l]e sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali». 3.8.La norma è chiara quando indica come duplice oggetto del precetto: a) le misure di salvaguardia previste dalle leggi regionali in vista della istituzione di aree protette (e dunque anche dei parchi regionali); b) i regolamenti dei parchi (che ne presuppongono l’avvenuta istituzione). 3.9.Nel caso di specie, oggetto di condanna sono condotte poste in essere in violazione del regolamento del parco e, dunque, di un divieto penalmente presidiato. 4.È inammissibile anche il secondo motivo. 4.1.Incontestato il sorvolo del Parco, i ricorrenti deducono che il Regolamento (art. 38) non vieta il sorvolo in termini assoluti ma solo quello a bassa quota e che il divieto non opera nei casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessità, attività di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca (art. 2 legge reg. Liguria n. 37 del 1992, richiamato dall’art. 38). 4.2.Il rilievo è generico e manifestamente infondato. 4 4.3.L’art. 1, legge reg. Liguria n. 37, cit., stabilisce che «[f]ino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette», nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale è vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessità, attività di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo». Il successivo art. 2, dispone che «[i]l Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli Enti locali interessati e gli organismi preposti ai parchi, approva un regolamento regionale che, nel rispetto della normativa nazionale, disciplini l'esercizio del sorvolo e dell'atterraggio nei casi consentiti dall'articolo 1». 4.4.Il regolamento è stato approvato con delibera di giunta regionale n. 4 del 15 dicembre 1993. 4.5.L’art. 3 del regolamento prevede che sulle aree protette regionali, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina del volo, è vietato il sorvolo da parte di velivoli e apparecchi a motore ad un'altezza dal suolo inferiore a 1500 FT (450 mt.), salvo per motivi di sicurezza del volo per operazioni di manovra, di decollo o atterraggio in stazioni aeroportuali ubicate nelle immediate prossimità delle aree protette o necessità derivanti da sfavorevoli condizioni meteorologiche o nei casi previsti dall'articolo 5. 4.6.L’art. 5 consente il sorvolo a bassa quota, l'atterraggio e il decollo di velivoli e apparecchi a motore nei casi di: a) operazioni di soccorso;
b) servizi di pubblica necessità quali: b1) operazioni di vigilanza e intervento antincendio;
b2) operazioni di controllo, manutenzione e costruzione di reti e impianti elettrici o comunque di approvvigionamento e trasporto energetico, telefonici e di altri sistemi di comunicazione, di approvvigionamento e trasporto idrico;
b3) operazioni di difesa fitosanitaria;
b4) operazioni connesse a interventi di difesa del suolo, salvaguardia o riqualificazione ambientale ivi incluse quelle necessarie al mantenimento e all'espletamento di attività agro-silvo-pastorali e di gestione faunistica o zootecnica;
c) attività di rifornimento intesa quale: c1) trasporto di materiale necessario per l'esercizio di attività insediate all'interno delle aree protette in località non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale;
c2) trasporto di materiale necessario per la realizzazione di opere o l'insediamento di attività all'interno delle aree protette in località non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale;
d) smaltimento rifiuti inteso quale: d1) prelievo e allontanamento di rifiuti di qualsiasi 5 natura non altrimenti rimovibili;
d2) prelievo e allontanamento di residui di lavorazioni, interventi ed attività svolte all'interno dell'area protetta in località non altrimenti raggiungibili;
e) costruzione e manutenzione di rifugi escursionistici custoditi e non, realizzati o gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati con l'Ente di gestione dell'area protetta;
f) rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca. 4.7.In tutti questi casi gli interessati trasmettono comunicazione preventiva all'ente di gestione dell'area protetta il quale può richiedere precisazioni sulle modalità e i fini delle operazioni e formulare prescrizioni valide a garantire l'osservanza della legge e del regolamento e la tutela dell’ambiente (art. 6). 4.8.È incontestato che nel caso di specie alcuna comunicazione preventiva è stata inviata all’ente Parco il quale, di conseguenza, non è stato messo in condizione di autorizzare alcunché (o comunque di interloquire sulle ragioni del sorvolo e sulla ineluttabilità del sorvolo stesso). 4.9.Non è dunque sufficiente allegare la sussistenza dei casi che consentono, in astratto, il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio, è altresì necessario che il sorvolo stesso sia comunque autorizzato o quantomeno comunicato. 4.10.A non diverse considerazioni critiche si espone l’ultimo rilievo difensivo, relativo alla dedotta possibilità di utilizzare la malta cementizia a fini manutentivi, posto che non importa la astratta possibilità di realizzare l’intervento contestato, quanto la mancanza del necessario nulla-osta (in coerenza, peraltro, con l’editto accusatorio) e ciò a prescindere dalla natura fattuale della deduzione difensiva che, nell’escludere il tipo di intervento indicato dal Giudice (la realizzazione di tratti di strada ), propone una diversa, quanto impossibile lettura in questa sede della prova della quale, peraltro, non deduce nemmeno il travisamento. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta alla rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata e a quella maturata eventualmente prima ma non specificamente dedotta con i ricorsi stessi) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Italia Nostra Onlus nella presente fase di giudizio liquidate come da dispositivo. 6 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.160,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 12/09/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente DO AC CA AC
udita la relazione svolta dal Consigliere DO AC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile, Italia Nostra Onlus, l’Avv. MAURIZIO MAZZI, sostituto processuale dell’Avv. VINCENZO LAGOMARSINO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza;
udito, per i ricorrenti, l’Avv. PASQUALE TONANI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39597 Anno 2024 Presidente: CI CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/09/2024 2 1.GE AV e RA AV, con unico atto a firma del comune difensore, ricorrono per l’annullamento della sentenza del 7 novembre 2023 del Tribunale di Genova che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 30 legge n. 394 del 1991, e li ha condannati alla pena di 2500 euro di ammenda ciascuno perché, senza l’autorizzazione dell’ente, avevano gettato e posto in opera malta cementizia lungo il percorso pedonale all’interno del Parco naturale regionale di Portofino e avevano commissionato il sorvolo non autorizzato di un elicottero sull’area dell’Ente Parco. Il fatto è contestato come commesso tra il 1 novembre 2018 ed il 31 gennaio 2019. 1.1.Con il primo motivo deducono l’inosservanza dell’art. 30 legge n. 394 del 1991, non applicabile ai parchi regionali ma solo ai parchi e alle aree protette nazionali. 1.2.Con il secondo motivo deducono l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale (o comunque delle norme regionali e di quelle regolamentari dell’Ente Parco delle quali si deve tener conto nell’applicazione delle norme penali) e il vizio di motivazione mancante e/o apparente in relazione alla affermazione della loro responsabilità penale per il sorvolo del parco e l’utilizzo della malta cementizia. 2.I ricorsi sono inammissibili. 3.Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.Si imputa ai ricorrenti la violazione degli artt. 11, comma terzo, lett. h) (sorvolo di velivoli non autorizzato) e 13 (realizzazione di opere all’interno del parco in assenza di autorizzazione) legge n. 394 del 1991, sanzionata dall’art. 30, comma 1. 3.2.In particolare, afferma il Tribunale, i lavori sono stati realizzati in violazione dell’art. 23, lett. d), del Regolamento del Parco di Portofino, il sorvolo in violazione dell’art. 42, comma 1, lett. n), legge reg. Liguria n. 12 del 1995 e dell’art. 38 del Regolamento del Parco. 3.3.L’art. 30, comma 8, legge n. 394 del 1991, estende le sanzioni penali previste dal primo comma anche alla trasgressione dei regolamenti di parchi naturali regionali. 3.4.L’applicazione della sanzione penale anche ai parchi naturali regionali è stata espressamente e più volte affermata dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 3 35393 del 21/05/2018, Pregnolato, Rv. 240786 - 01; Sez. 3, n. 9353 del 08/01/2020, Quagli, non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 38945 del 29/05/2019, Cerri, non mass.; Sez. 3, n. 35706 del 09/06/2009, Mazzetti, non mass.). 3.5.I ricorrenti obiettano che l’ottavo comma dell’art. 30 estende la tutela penale alle sole misure di salvaguardia paesaggistica ed ambientale nelle more della istituzione dei parchi regionali: «nel caso della disposizione in questione, - affermano - muovendo dalla natura di Legge Quadro attribuibile al provvedimento legislativo in oggetto, ciò che si voleva in particolar modo tutelare da parte del legislatore era la salvaguardia paesaggistica ed ambientale nelle more dei percorsi amministrativi, tanto è vero che, anche in questo caso, il legislatore ebbe ad inserire un evidente inciso temporale, ovvero alle violazioni delle misure di salvaguardia e delle disposizioni dei regolamenti dei parchi naturali regionali. Ovviamente, a seguito di tale istituzione, le uniche sanzioni applicabili alle violazioni nell'ambito di tale aree protette risultano essere quelle di cui al D.L.vo 42/2004 e ciò anche al fine di evitare una doppia imputazione in ragione della medesima condotta». 3.6.Il rilievo è palesemente infondato. 3.7.Il testo dell’art. 30, comma 8, legge n. 394 del 1991, è di una chiarezza difficilmente offuscabile da impossibili letture di segno contrario: «[l]e sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali». 3.8.La norma è chiara quando indica come duplice oggetto del precetto: a) le misure di salvaguardia previste dalle leggi regionali in vista della istituzione di aree protette (e dunque anche dei parchi regionali); b) i regolamenti dei parchi (che ne presuppongono l’avvenuta istituzione). 3.9.Nel caso di specie, oggetto di condanna sono condotte poste in essere in violazione del regolamento del parco e, dunque, di un divieto penalmente presidiato. 4.È inammissibile anche il secondo motivo. 4.1.Incontestato il sorvolo del Parco, i ricorrenti deducono che il Regolamento (art. 38) non vieta il sorvolo in termini assoluti ma solo quello a bassa quota e che il divieto non opera nei casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessità, attività di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca (art. 2 legge reg. Liguria n. 37 del 1992, richiamato dall’art. 38). 4.2.Il rilievo è generico e manifestamente infondato. 4 4.3.L’art. 1, legge reg. Liguria n. 37, cit., stabilisce che «[f]ino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette», nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale è vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessità, attività di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo». Il successivo art. 2, dispone che «[i]l Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli Enti locali interessati e gli organismi preposti ai parchi, approva un regolamento regionale che, nel rispetto della normativa nazionale, disciplini l'esercizio del sorvolo e dell'atterraggio nei casi consentiti dall'articolo 1». 4.4.Il regolamento è stato approvato con delibera di giunta regionale n. 4 del 15 dicembre 1993. 4.5.L’art. 3 del regolamento prevede che sulle aree protette regionali, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina del volo, è vietato il sorvolo da parte di velivoli e apparecchi a motore ad un'altezza dal suolo inferiore a 1500 FT (450 mt.), salvo per motivi di sicurezza del volo per operazioni di manovra, di decollo o atterraggio in stazioni aeroportuali ubicate nelle immediate prossimità delle aree protette o necessità derivanti da sfavorevoli condizioni meteorologiche o nei casi previsti dall'articolo 5. 4.6.L’art. 5 consente il sorvolo a bassa quota, l'atterraggio e il decollo di velivoli e apparecchi a motore nei casi di: a) operazioni di soccorso;
b) servizi di pubblica necessità quali: b1) operazioni di vigilanza e intervento antincendio;
b2) operazioni di controllo, manutenzione e costruzione di reti e impianti elettrici o comunque di approvvigionamento e trasporto energetico, telefonici e di altri sistemi di comunicazione, di approvvigionamento e trasporto idrico;
b3) operazioni di difesa fitosanitaria;
b4) operazioni connesse a interventi di difesa del suolo, salvaguardia o riqualificazione ambientale ivi incluse quelle necessarie al mantenimento e all'espletamento di attività agro-silvo-pastorali e di gestione faunistica o zootecnica;
c) attività di rifornimento intesa quale: c1) trasporto di materiale necessario per l'esercizio di attività insediate all'interno delle aree protette in località non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale;
c2) trasporto di materiale necessario per la realizzazione di opere o l'insediamento di attività all'interno delle aree protette in località non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale;
d) smaltimento rifiuti inteso quale: d1) prelievo e allontanamento di rifiuti di qualsiasi 5 natura non altrimenti rimovibili;
d2) prelievo e allontanamento di residui di lavorazioni, interventi ed attività svolte all'interno dell'area protetta in località non altrimenti raggiungibili;
e) costruzione e manutenzione di rifugi escursionistici custoditi e non, realizzati o gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati con l'Ente di gestione dell'area protetta;
f) rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca. 4.7.In tutti questi casi gli interessati trasmettono comunicazione preventiva all'ente di gestione dell'area protetta il quale può richiedere precisazioni sulle modalità e i fini delle operazioni e formulare prescrizioni valide a garantire l'osservanza della legge e del regolamento e la tutela dell’ambiente (art. 6). 4.8.È incontestato che nel caso di specie alcuna comunicazione preventiva è stata inviata all’ente Parco il quale, di conseguenza, non è stato messo in condizione di autorizzare alcunché (o comunque di interloquire sulle ragioni del sorvolo e sulla ineluttabilità del sorvolo stesso). 4.9.Non è dunque sufficiente allegare la sussistenza dei casi che consentono, in astratto, il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio, è altresì necessario che il sorvolo stesso sia comunque autorizzato o quantomeno comunicato. 4.10.A non diverse considerazioni critiche si espone l’ultimo rilievo difensivo, relativo alla dedotta possibilità di utilizzare la malta cementizia a fini manutentivi, posto che non importa la astratta possibilità di realizzare l’intervento contestato, quanto la mancanza del necessario nulla-osta (in coerenza, peraltro, con l’editto accusatorio) e ciò a prescindere dalla natura fattuale della deduzione difensiva che, nell’escludere il tipo di intervento indicato dal Giudice (la realizzazione di tratti di strada ), propone una diversa, quanto impossibile lettura in questa sede della prova della quale, peraltro, non deduce nemmeno il travisamento. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta alla rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata e a quella maturata eventualmente prima ma non specificamente dedotta con i ricorsi stessi) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Italia Nostra Onlus nella presente fase di giudizio liquidate come da dispositivo. 6 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.160,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 12/09/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente DO AC CA AC