Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 13/02/2026, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15081 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Flavio Mattia Iacomino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 2678 del 19 ottobre 2025, notificata in pari data, dell’Ambasciata d’Italia a Doha con cui è stata respinta la richiesta del Sig. -OMISSIS-l di visto per lavoro subordinato ed è stato altresì comunicato che il “N.O al LAVORO è stato revocato dalle competenti Autorità Italiane (Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, Sportello Immigrazione) in data 13/10/2025” (doc. 1 - nota prot. n. 2678 del 19.10.25);
- del provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta al lavoro, non conosciuto nei suoi estremi né nel suo contenuto;
- per quanto occorrer possa, delle note prot. n. 325912 del 15 ottobre 2025 (doc. 2 - nota prot. n. 325912 del 15.10.25) e n. 345813 del 30 ottobre seguente (doc. 3 - nota prot. n. 345813 del 30.10.25) della Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del Governo, Sportello Unico per l’Immigrazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. SC ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
a) con il ricorso in epigrafe, proposto congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore, si impugnano:
- la nota prot. n. 2678 del 19 ottobre 2025, notificata in pari data, dell’Ambasciata d’Italia a Doha con cui è stata respinta la richiesta del Sig. -OMISSIS-l di visto per lavoro subordinato ed è stato altresì comunicato che il “N.O al LAVORO è stato revocato dalle competenti Autorità Italiane (Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, Sportello Immigrazione) in data 13/10/2025” (doc. 1 - nota prot. n. 2678 del 19.10.25);
- il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta al lavoro, non conosciuto nei suoi estremi né nel suo contenuto;
- per quanto occorrer possa, le note prot. n. 325912 del 15 ottobre 2025 (doc. 2 - nota prot. n. 325912 del 15.10.25) e n. 345813 del 30 ottobre seguente (doc. 3 - nota prot. n. 345813 del 30.10.25) della Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del Governo, Sportello Unico per l’Immigrazione;
b) si sono costituiti in giudizio il MAECI e il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso;
c) il ricorso è stato chiamato per la discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 10 febbraio 2025 e quindi trattenuto in decisione;
d) sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) occorre anzitutto rilevare il difetto di legittimazione al ricorso del signor -OMISSIS- limitatamente all’impugnazione del diniego di visto, peraltro ritualmente impugnato anche dal lavoratore signor -OMISSIS-l;
f) il ricorso è fondato, in quanto:
- la conferma della domanda di visto da parte del datore di lavoro è avvenuta il giorno successivo alla scadenza del relativo termine (ex art. 22, comma 5 - quinquies del D. Lgs. n. 286/1998), a motivo di rilevanti circostanze relative alle condizioni di salute della moglie del medesimo;
- tali circostanze sono meritevoli di considerazione alla luce della giurisprudenza invocata dalla parte ricorrente, che valorizza un approccio sostanzialistico basato sulla valorizzazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
- comunque, con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione, non si è mai dubitato, da parte della giurisprudenza, del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore; e della necessità di porre a questo riguardo una distinzione tra ambito pubblicistico e ambito privatistico (come autorevolmente affermato da Cassazione civile sez. un., 23 aprile 2020, n.8094);
g) il ricorso va quindi accolto, previo assorbimento dei profili non esaminati, con il conseguente annullamento degli atti impugnati (segnatamente del diniego di visto e della presupposta revoca del nulla-osta), ferma restando la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del diniego di visto da parte del datore di lavoro;
h) il complessivo sviluppo procedimentale e processuale della vicenda giustifica peraltro la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, previa parziale declaratoria di inammissibilità nei sensi di cui in motivazione, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC ZI, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.