Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/03/2026, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7120 del 2025, proposto da
UL RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Russo, Enrico D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1480 del 7 febbraio 2024 emessa dalla sez. Lavoro del Tribunale di Roma, G.L. dott. Pagliarini Massimo, resa pubblica in data 7 febbraio 2024, r.g. 10716/2023, notificata in data 15 febbraio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. IE La LF IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente presentato, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma Sezione lavoro, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il Giudice adito ha così deciso, per quanto qui di interesse: “ dichiara che UL IN ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, per l’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico; condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla attribuzione della carta docente in favore della ricorrente, per i predetti due anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
2. L’Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio
3. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 1.000) e delle fasi di studio della controversia e redazione del ricorso (Cons. Stato 8993/2025) mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge, con distrazione dei relativi importi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Davide Russo ed Enrico D’Alessandro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE CC, Presidente FF
IE La LF IB, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE La LF IB | LE CC |
IL SEGRETARIO