Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Callipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del Decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria CAT -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso sportivo numero -OMISSIS-- P rilasciata in data -OMISSIS- dal Commissariato di pubblica sicurezza di -OMISSIS-;
- del Decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria CAT -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia;
nonché di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. EN GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto notificato il -OMISSIS-e depositato in pari data -OMISSIS-ha esposto:
-) in data-OMISSIS- egli –al momento titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo numero -OMISSIS--P rilasciata dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- in data-OMISSIS-- presentava istanza di porto di fucile per uso caccia corredandola con la documentazione necessaria;
-) il successivo -OMISSIS- gli venivano notificati la comunicazione Prot. Nr. -OMISSIS-, con cui veniva avviato il procedimento di revoca della predetta licenza di porto di fucile per uso sportivo, nonché -con motivazione sostanzialmente identica alla prima- la comunicazione Prot. Nr. -OMISSIS- con cui veniva avviato il procedimento di diniego dell’istanza di porto di fucile per uso caccia;
-) in data-OMISSIS- egli depositava le proprie deduzioni relativamente a ciascuno dei predetti procedimenti;
-) non di meno, con decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria CAT -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso sportivo a causa di non idoneità psico-fisica per il possesso di licenze in materia di armi, come previsto dall’art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero della Sanità emanato in data 28.4.1998;
-) con identica motivazione, con distinto Decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria CAT -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- è stata rigettata l'istanza di licenza di porto di fucile per uso caccia.
1.1-Ritenendo illegittimi entrambi i suddetti provvedimenti, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 11 e 43 del TULPS, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché dell’art. 1, del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta
Afferma il ricorrente:
-) entrambi i provvedimenti impugnati si fondano unicamente sulla sua inidoneità psico-fisica ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28.4.1998, a sua volta basata sulla contestazione di un unico episodio risalente a due anni prima –precisamente al -OMISSIS-- e avente ad oggetto l’esito degli accertamenti espletati dall’Ospedale Civile di Reggio Calabria a seguito del suo ricovero in prognosi riservata a causa di un sinistro stradale occorsogli nel territorio comunale di -OMISSIS-(RC);
-) non di meno, già in sede procedimentale egli aveva sottolineato di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e che, in ogni caso, il risultato degli accertamenti effettuati non era stato oggetto di ulteriore approfondimento quanto alla sua effettiva attendibilità, dal momento che il procedimento penale avviato a suo carico a causa del sinistro era stato archiviato il -OMISSIS- in quanto si è “ ritenuto che, agli atti di indagine, non risulta dimostrato lo stato di alterazione psicofisica dell’indagato durante la guida del motoveicolo ”;
-) ancora, in data -OMISSIS- egli si era sottoposto a Multi Drug Rapid Test risultato negativo a tutte le sostanze come da allegato referto;
-) egli era risultato altresì idoneo all’esito della visita effettuata in data -OMISSIS- presso U.O.C. di Medicina Legale dell’ASP di Reggio Calabria;
-) da ultimo, il porto di fucile per uso sportivo numero -OMISSIS--P era stato rilasciato in data-OMISSIS- e, dunque, il provvedimento di revoca era intervenuto dopo due anni di regolare ed ininterrotto utilizzo di detto titolo;
-) tale evidenza, in uno all’assenza a suo carico di mende e indizi negativi di sorta, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad una diversa valutazione circa l’effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi per le licenze di cui trattasi, anche perché l’accertamento del -OMISSIS-, richiamato dagli atti impugnati, potrebbe al più ritenersi idoneo a configurare l’assunzione meramente occasionale di sostanze stupefacenti ai sensi del citato D.M. 28.4.1998.
2) Violazione degli artt. 3 e art. 10 bis della L. n. 241/90 per omessa e/o apparente motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui dà atto del mancato accoglimento delle osservazioni di parte. Eccesso di potere.
Il ricorrente deduce carenza di motivazione nei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo dell’omessa valutazione delle deduzioni versate in sede procedimentale.
2- Con memoria depositata il 24.1.2024 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria per resistere al ricorso.
3- In vista della trattazione del merito, in data 6.10.2025 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. mentre nulla è pervenuto da parte dell’amministrazione resistente.
4- All’udienza pubblica del 19.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso è infondato.
6- Viene scrutinato il primo motivo che è infondato.
6.1- Si premette che:
-) nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 5398/2014), potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 3979/2013, n. 4121/2014, n. 2404/2017 e n. 6812/2018);
-) stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti ablatori in questione, non si richiede una particolare motivazione, salva la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano manifestamente irrazionali (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza, non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o meno una misura quali quelle qui in esame, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8.11.2012 n. 5678, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18.3.2020, n. 1181).
A ciò si aggiunge, per completezza, che, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28.4.1998 adottato dal Ministero della Sanità e disciplinante i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo anche dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia “ I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti: (…) 5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci ”.
6.2- In entrambi i provvedimenti impugnati la Questura, richiamando gli artt. 1,11 e 43 del TULPS nonché l’art. 1 comma 5 del D.M. 28.4.1988, ha rilevato che:
-) il ricorrente, a seguito di accertamenti espletati dall’Ospedale Civile di Reggio Calabria durante il ricovero in prognosi riservata a causa del sinistro stradale occorso, in data -OMISSIS-, in -OMISSIS-(RC), risultava positivo all’assunzione di sostanze del tipo cannabinoidi e benzodiazepine;
-) da ciò emergono elementi che inducono a revocare l’autorizzazione di polizia in questione per causa di non idoneità psico-fisica per il possesso di licenze in materia di armi, come previsto dall’art. 1 comma 5 del Decreto del Ministero della Sanità emanato in data 28.4.1998;
-) dalle memorie difensive prodotte dal richiedente a seguito di comunicazione di avvio del procedimento non sono emersi elementi idonei a modificare la valutazione sfavorevole.
6.3- In sostanza, i pregiudizi a carico del ricorrente sono stati individuati [a] nell’essere stato egli coinvolto in un sinistro stradale, peraltro in tempi non remoti, da cui è derivato il ricovero ospedaliero e [b] nell’essere stato riscontrato a suo capo, a seguito del ricovero ospedaliero di cui sopra, l’uso di sostanze stupefacenti.
6.4- Alla luce dei fatti esposti la Prefettura ha svolto una corretta valutazione in ordine alla persona del ricorrente ritenendolo non pienamente affidabile all’uso delle armi, in un contesto nel quale il suo interesse è comunque recessivo rispetto a situazioni di obiettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
6.5- Difatti, l’essere risultato egli positivo alle sostanze di tipo cannabinoidi e benzodiazepine, peraltro in tempi temporalmente non risalenti rispetto all’adozione dei provvedimenti impugnati, in uno con il richiamato sinistro statale nel quale egli era stato coinvolto, seguito dal ricovero in occasione del quale è stata appunto riscontrata l’assunzione di tali sostanze, rendono immuni i provvedimenti impugnati dalle censure di parte ricorrente, viepiù alla luce degli interessi pubblici –di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica- cui sono protese le autorizzazioni di polizia in materia di armi.
6.6- Irrilevante – anche sul versante dell’asserito deficit istruttorio, nella fattispecie non sussistente- è, inoltre, l’intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato a suo carico a seguito del predetto sinistro, atteso che, come risulta chiaramente dalla richiesta presentata dal Pubblico Ministero al G.I.P., l’archiviazione è dipesa dalla carenza degli elementi costituivi del reato i quali, nella fattispecie, non consistevano nel consumo di stupefacenti bensì nella sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica dell’indagato durante la guida del motoveicolo, che, quantunque riconosciuto non provato, non intacca di per sé la distinta positività alle predette sostanze.
6.7- Anche gli ulteriori test antidroga, effettuati spontaneamente dal ricorrente -e dunque in momenti scelti da quest’ultimo- risultano sostanzialmente irrilevanti nell’economia della fattispecie, non elidendo la significatività dei pregiudizi su cui si basano gli avversati provvedimenti.
6.8- Per completezza, non risultano sovrapponibili alla fattispecie controversa i precedenti richiamati dal ricorrente (T.A.R. Toscana n. 857/2022 e T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 822/2022) nei quali l’unico pregiudizio a carico del richiedente consisteva nel solo accertamento del consumo occasionale di stupefacente avvenuto a distanza considerevole (oltre dieci anni nel primo caso e circa otto anni prima nel secondo) dall’adozione dei provvedimenti impugnati in tali sedi e dal quale, si soggiunge, non era derivato in nessuno dei casi ivi scrutinati alcun ulteriore pregiudizio rilevante in termini di incolumità pubblica, come al contrario occorso all’odierno ricorrente.
7- Quanto al secondo motivo, premesso che il dovere dell'Amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non ne comporta la confutazione analitica purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa a tali osservazioni (v. T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2025, n. 3093), esso è parimenti infondato in quanto nel caso controverso l’amministrazione ha dato conto di aver valutato le osservazioni del ricorrente sia pure avendole ritenute inidonee a mutare il segno dei rispettivi provvedimenti.
8- In conclusione, il ricorso va rigettato.
9- La sussistenza di difese di mera forma da parte dell’amministrazione resistente giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
EN GA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN GA | RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.