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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
599/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
, C.F. nato a [...] – LE il 02.04.84 Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in 11020 Fenis – AO, Località Pommier n.29 lett C, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio dall'Avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, C.F. e P.I. C.F._2
con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Aosta, C.so Battaglione Aosta P.IVA_1
n.8, (fax 0165 41844) Email_1
RICORRENTE CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
Loc.Les Plantayes n.34 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Aosta, Via CodiceFiscale_3 Losanna, 10 presso lo studio dell'Avv.Stefania Vincenzetti - c.f. - C.F._4
che la rappresenta e difende Email_2
RESISTENTE
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 03.09.2011, le parti contraevano matrimonio nella Chiesa di Santa Lucia a Lecce, atto annotato in data 07.09.2011 sui registri degli atti di matrimonio dello stesso comune all'anno 2011 parte II Serie A.
Dall'unione sono nati a Galatina – LE, il 30.06.2014, e , a Persona_1 Persona_2
Tricase – LE, il 02.08.2016.
pagina 1 di 3 Con provvedimento del 01.10.2020, nell'ambito della procedura NRG 854-2020, il Tribunale di Aosta omologava la separazione consensuale tra i due coniugi. Parte ricorrente, allegando che dalla data dell'udienza presidenziale ad oggi la convivenza tra i coniugi non è più ripresa, che anzi le parti hanno una vita completamente autonoma ed indipendente e che i minori trascorrono con il padre e con la madre gli stessi tempi settimanali sin dalla separazione, ha chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui all'omologa della separazione, stabilendosi il diritto delle parti a percepire, ognuna, il 50% dell'assegno unico per i figli a carico. La resistente ha aderito a tutte le domande opponendosi, però alla divisione in parti uguali dell'assegno unico e chiedendo che questo le sia riconosciuto in via esclusiva, in ragione del fatto che, in virtù degli accordi patrimoniali in sede di separazione, avendo acquistato la quota di proprietà della casa familiare in capo al coniuge, ella si è sobbarcata per intero le rate dei mutui contratti per l'acquisto, motivo per il quale i coniugi separati avevano previsto che degli assegni familiari godesse la sola madre;
inoltre, la resistente ha chiesto che, poiché il mercoledì pomeriggio i figli non hanno lezione a scuola, per il solo mercoledì pomeriggio l'orario in cui i figli passeranno dalla custodia dell'uno genitore a quella dell'altro sia fissato alle h 14.30 anziché alle h 16.30, come invece indicato in ricorso. All'udienza di comparizione le parti hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia del divorzio e, dopo ampia discussione, hanno concordato che l'assegno unico sia percepito per intero dalla sig.ra come è avvenuto fino ad oggi, e che la sig.ra versi al sig. la somma pari al CP_1 CP_1 Parte_1 35% dell'assegno unico effettivamente erogato da . CP_2
La domanda di divorzio deve trovare accoglimento. I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione. Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
Sin dagli atti introduttivi le parti concordano sull'affido condiviso, sui tempi paritari di permanenza dei figli presso i genitori, sul mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori, sulla ripartizione al 50% delle spese extra come da protocollo in uso al Tribunale.
In ordine alle condizioni del divorzio circa la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli minori possono essere recepite le indicazioni delle parti in quanto rispondenti al preminente interesse dei minori. L'assegno unico, stante l'accordo raggiunto dalle parti in udienza, sarà percepito per intero dalla madre, la quale si è impegnata a versare al padre la somma pari al 35% dell'assegno effettivamente erogato dall' . CP_2
Nulla osta, infine, al recepimento del correttivo indicato dalla resistente circa l'orario di presa in consegna dei minori al mercoledì pomeriggio. Le spese di causa possono essere interamente compensate trattandosi di sentenza necessaria sullo status
e considerato che le parti concordano sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, in composizione collegiale
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 03.09.2011 tra i sig.ri Parte_1
, nato a [...] – LE il 02.04.84, e la sig.ra , nata a [...]
[...] CP_1
Vernotico – BR il 17.06.82, nella Chiesa di Sant Lucia a Lecce, annotato in data 07.09.2011 sui registri degli atti di matrimonio dello stesso comune all'anno 2011 parte II Serie A, ordinando all'Ufficiale
pagina 2 di 3 dello stato civile del Comune di Lecce di procedere alla trascrizione della sentenza, alle seguenti condizioni: affida ad entrambi i genitori i figli minori e , con residenza Persona_1 Persona_2 presso la madre.
i figli minori staranno con il padre e con la madre con modalità paritaria ogni due settimane e come di seguito indicato:
I settimana: i minori staranno con il padre dal Lunedì all'uscita di scuola o dalle ore 16,30 al Mercoledì mattina all'entrata di scuola o alle 8,30 quando il padre riaccompagnerà gli stessi o a scuola o dalla madre. Dal Venerdì all'uscita di scuola o dalle ore 16,30 al Lunedì mattina all'entrata di scuola o alle
8,30 quando il padre riaccompagnerà gli stessi o a scuola o dalla madre.
II settimana: i minori staranno con il padre dal Mercoledì all'uscita di scuola o dalle ore 14,30 al Venerdì mattina all'entrata di scuola o alle 8,30 quando il padre riaccompagnerà gli stessi o a scuola o dalla madre;
una settimana nelle vacanze di Natale in via alternativa o dal 23 al 30 Dicembre oppure dal 31
Dicembre al 6 Gennaio;
in via alternativa ogni anno o il periodo delle vacanze invernali/carnevale oppure le vacanze Pasquali;
20 giorni nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno. Dispone che i genitori mantengano in via diretta i figli fino al raggiungimento della autosufficienza economica.
Pone a carico di entrambi i genitori, al 50%, le spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per i figli, come da protocollo in uso al Tribunale di Aosta che per intero si richiama. L'assegno unico erogato dall' sarà percepito per intero dalla madr,e come da accordo delle parti. CP_2
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 3.1.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
, C.F. nato a [...] – LE il 02.04.84 Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in 11020 Fenis – AO, Località Pommier n.29 lett C, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio dall'Avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, C.F. e P.I. C.F._2
con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Aosta, C.so Battaglione Aosta P.IVA_1
n.8, (fax 0165 41844) Email_1
RICORRENTE CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
Loc.Les Plantayes n.34 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Aosta, Via CodiceFiscale_3 Losanna, 10 presso lo studio dell'Avv.Stefania Vincenzetti - c.f. - C.F._4
che la rappresenta e difende Email_2
RESISTENTE
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 03.09.2011, le parti contraevano matrimonio nella Chiesa di Santa Lucia a Lecce, atto annotato in data 07.09.2011 sui registri degli atti di matrimonio dello stesso comune all'anno 2011 parte II Serie A.
Dall'unione sono nati a Galatina – LE, il 30.06.2014, e , a Persona_1 Persona_2
Tricase – LE, il 02.08.2016.
pagina 1 di 3 Con provvedimento del 01.10.2020, nell'ambito della procedura NRG 854-2020, il Tribunale di Aosta omologava la separazione consensuale tra i due coniugi. Parte ricorrente, allegando che dalla data dell'udienza presidenziale ad oggi la convivenza tra i coniugi non è più ripresa, che anzi le parti hanno una vita completamente autonoma ed indipendente e che i minori trascorrono con il padre e con la madre gli stessi tempi settimanali sin dalla separazione, ha chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui all'omologa della separazione, stabilendosi il diritto delle parti a percepire, ognuna, il 50% dell'assegno unico per i figli a carico. La resistente ha aderito a tutte le domande opponendosi, però alla divisione in parti uguali dell'assegno unico e chiedendo che questo le sia riconosciuto in via esclusiva, in ragione del fatto che, in virtù degli accordi patrimoniali in sede di separazione, avendo acquistato la quota di proprietà della casa familiare in capo al coniuge, ella si è sobbarcata per intero le rate dei mutui contratti per l'acquisto, motivo per il quale i coniugi separati avevano previsto che degli assegni familiari godesse la sola madre;
inoltre, la resistente ha chiesto che, poiché il mercoledì pomeriggio i figli non hanno lezione a scuola, per il solo mercoledì pomeriggio l'orario in cui i figli passeranno dalla custodia dell'uno genitore a quella dell'altro sia fissato alle h 14.30 anziché alle h 16.30, come invece indicato in ricorso. All'udienza di comparizione le parti hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia del divorzio e, dopo ampia discussione, hanno concordato che l'assegno unico sia percepito per intero dalla sig.ra come è avvenuto fino ad oggi, e che la sig.ra versi al sig. la somma pari al CP_1 CP_1 Parte_1 35% dell'assegno unico effettivamente erogato da . CP_2
La domanda di divorzio deve trovare accoglimento. I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione. Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
Sin dagli atti introduttivi le parti concordano sull'affido condiviso, sui tempi paritari di permanenza dei figli presso i genitori, sul mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori, sulla ripartizione al 50% delle spese extra come da protocollo in uso al Tribunale.
In ordine alle condizioni del divorzio circa la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli minori possono essere recepite le indicazioni delle parti in quanto rispondenti al preminente interesse dei minori. L'assegno unico, stante l'accordo raggiunto dalle parti in udienza, sarà percepito per intero dalla madre, la quale si è impegnata a versare al padre la somma pari al 35% dell'assegno effettivamente erogato dall' . CP_2
Nulla osta, infine, al recepimento del correttivo indicato dalla resistente circa l'orario di presa in consegna dei minori al mercoledì pomeriggio. Le spese di causa possono essere interamente compensate trattandosi di sentenza necessaria sullo status
e considerato che le parti concordano sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, in composizione collegiale
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 03.09.2011 tra i sig.ri Parte_1
, nato a [...] – LE il 02.04.84, e la sig.ra , nata a [...]
[...] CP_1
Vernotico – BR il 17.06.82, nella Chiesa di Sant Lucia a Lecce, annotato in data 07.09.2011 sui registri degli atti di matrimonio dello stesso comune all'anno 2011 parte II Serie A, ordinando all'Ufficiale
pagina 2 di 3 dello stato civile del Comune di Lecce di procedere alla trascrizione della sentenza, alle seguenti condizioni: affida ad entrambi i genitori i figli minori e , con residenza Persona_1 Persona_2 presso la madre.
i figli minori staranno con il padre e con la madre con modalità paritaria ogni due settimane e come di seguito indicato:
I settimana: i minori staranno con il padre dal Lunedì all'uscita di scuola o dalle ore 16,30 al Mercoledì mattina all'entrata di scuola o alle 8,30 quando il padre riaccompagnerà gli stessi o a scuola o dalla madre. Dal Venerdì all'uscita di scuola o dalle ore 16,30 al Lunedì mattina all'entrata di scuola o alle
8,30 quando il padre riaccompagnerà gli stessi o a scuola o dalla madre.
II settimana: i minori staranno con il padre dal Mercoledì all'uscita di scuola o dalle ore 14,30 al Venerdì mattina all'entrata di scuola o alle 8,30 quando il padre riaccompagnerà gli stessi o a scuola o dalla madre;
una settimana nelle vacanze di Natale in via alternativa o dal 23 al 30 Dicembre oppure dal 31
Dicembre al 6 Gennaio;
in via alternativa ogni anno o il periodo delle vacanze invernali/carnevale oppure le vacanze Pasquali;
20 giorni nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno. Dispone che i genitori mantengano in via diretta i figli fino al raggiungimento della autosufficienza economica.
Pone a carico di entrambi i genitori, al 50%, le spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per i figli, come da protocollo in uso al Tribunale di Aosta che per intero si richiama. L'assegno unico erogato dall' sarà percepito per intero dalla madr,e come da accordo delle parti. CP_2
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 3.1.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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