Ordinanza collegiale 16 marzo 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
TAR Lombardia, Sez. III, ord. del 16 marzo 2026, n. 1244. Il dovere di correttezza nella compilazione dell'indice dei documenti (redatto ai sensi dell'art. 5 disp. att. c.p.a.) implica che, nel caso in cui una parte depositi numerosi documenti aventi tutti il medesimo nome, circostanza che costringe le parti e il giudice a una ricerca confusa “alla cieca” delle informazioni di rilievo all'interno di plurimi documenti con ciò violando i principi di lealtà processuale e chiarezza degli atti processuali (artt. 2 e 3 c.p.a.), il giudice deve assegnare alla parte un termine perentorio affinché la parte depositi nuovamente i documenti con un'indicazione nominativa dei file e del campo …
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La digitalizzazione della giustizia italiana è un cantiere aperto da oltre vent'anni, costellato di proroghe, sperimentazioni e robusti interventi normativi che non sempre hanno trovato adeguata risposta sul piano infrastrutturale e culturale. Dal Processo Civile Telematico — già obbligatorio nei tribunali dal 2014 — al Processo Amministrativo Telematico entrato a regime nel 2017, fino all'ultima frontiera del Processo Penale Telematico divenuto obbligatorio il 1° gennaio 2025: il professionista forense si trova oggi immerso in un universo di regole tecniche, scadenze orarie, formati di file, ricevute PEC e firme digitali che non ammettono approssimazione. Un singolo errore materiale — …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01928/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02985/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2985 del 2025, proposto da
NC IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
«della sentenza del Tribunale di Milano n. 2746/2023, depositata e resa pubblica il 02.08.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5506/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.11.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.07.2025»;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1244 del 5 marzo 2026, con la quale il Tar ha ordinato al ricorrente di depositare i duplicati informatici dei documenti digitali attestanti l’intervenuta notifica a mezzo pec della sentenza eseguita nell’interesse della ricorrente (e le relative pec di accettazione e consegna);
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa RA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Rilevato che:
- con ordinanza n. 1244 del 5 marzo 2026, il Tar ha ordinato al ricorrente di depositare i duplicati informatici dei documenti digitali attestanti l’intervenuta notifica a mezzo pec della sentenza eseguita nell’interesse della ricorrente (e le relative pec di accettazione e consegna) e ciò ai fini della verifica di procedibilità del giudizio di ottemperanza;
- la ricorrente non ha ottemperato all’ordine del giudice;
- la ricorrente ha tuttavia depositato, in data 18 marzo 2026, una memoria con la quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
- la ricorrente ha inoltre chiesto la compensazione delle spese di lite;
- nulla ha osservato la difesa dell’amministrazione;
Ritenuto
- di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo nelle more del giudizio intervenuto il pagamento preteso;
- che, in applicazione del principio della ragione più liquida e in assenza di richiesta di condanna alle spese, deve ritenersi superata la questione di procedibilità del ricorso, rilevata con ordinanza n. 1244/2026;
- che le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, in ragione della richiesta di parte ricorrente e dell’assenza di attività difensiva dell’amministrazione, circostanza che rende pure irrilevanti ulteriori accertamenti sulla procedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RA AT, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RA AT | AR SO |
IL SEGRETARIO