TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...]– Aurisina (TS), Loc. Aurisina Stazione 38/A e
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in CP_1 C.F._2
VI LA (TV), via delle Lame, n. 9, n.q. di eredi della sig.ra c.f. Persona_1
- deceduta in data 12 aprile 2024, elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_3
Roccalumera (ME), via Umberto I, n. 612, presso lo studio dell'Avv. Carlo Demestri che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
- ATTORI –
E
, nella persona del sindaco pro-tempore, Controparte_2 domiciliato per la carica in Sant'Alessio Siculo (ME), Sede Municipale Piazza Municipio, 1
- CONVENUTO
CONTUMACE -
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione dell'8/07/2021, conveniva in giudizio, davanti al Persona_1
Tribunale di Messina, il chiedendone la condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito di una caduta.
L'attrice deduceva che in data 25/01/2020, alle ore 15:30 circa, mentre passeggiava sul marciapiede della Via Lungomare di , giunta nei pressi del locale Controparte_2 commerciale denominato “Papillon”, cadeva per terra a causa di un dislivello del marciapiede di circa 3 centimetri, che non era né segnalato né visibile.
A seguito del sinistro, alcuni passanti contattavano il 118 consentendo il tempestivo trasporto in ambulanza della presso l'ospedale “San Vincenzo” di Taormina, ove le Per_1 veniva refertata una “frattura sottocapitata del femore destro” e prestate le cure necessarie.
Il - in qualità di proprietario e custode della strada ove si Controparte_2 verificava la caduta - veniva messo in mora con lettera PEC del 08.07.2020 e, non provvedendo al risarcimento dei danni, costringeva l' attrice ad agire in giudizio.
Il Comune, pur essendo regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e in data
03/02/2022 il giudice - verificata la rituale instaurazione del contraddittorio - dichiarava la contumacia.
Nel corso del giudizio veniva ammessa l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice e successivamente rigettata la richiesta di ctu medico legale.
In data 12/04/24 decedeva e, con comparsa di intervento volontario, Persona_1 gli eredi e si costituivano in giudizio chiedendo la Parte_1 Controparte_1 condanna del al risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla congiunta CP_2
. Persona_1
La causa, non ulteriormente istruita, all'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025 veniva assunta in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 6 La questione per cui è causa attiene alla richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le lesioni subite da a seguito di una caduta avvenuta nel Persona_1
Lungomare del Comune di . Controparte_2
La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).
Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al la responsabilità del sinistro occorso alla Controparte_2 sig.ra . Persona_1
Dalla deposizione della teste sorella dell' attrice e presente al momento Testimone_1 dell'evento, è stato confermato che la caduta della sig.ra si è verificata in via Persona_1
Lungomare, nei pressi del locale “Papillon”, in corrispondenza di un dislivello del marciapiede privo di segnalazione. È emerso, altresì, che al momento del fatto le condizioni meteorologiche erano buone.
Inoltre, preme rilevare che la documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice non dimostra che il marciapiede, al momento della caduta, si trovasse nelle stesse condizioni rappresentate nelle immagini, in quanto queste ultime non riportano alcuna data né sono state esibite durante l'escussione dei testimoni. Pur potendo risultare utili per una descrizione generale dei luoghi, va comunque evidenziato che esse raffigurano un tratto del marciapiede del Lungomare caratterizzato da un dislivello che si estende lungo tutta la sua ampiezza e che, peraltro, pare coincidere con la linea di separazione tra il segmento adiacente alla ringhiera c.d. marciapiede e la restante porzione destinata al transito pedonale.
Ebbene, il dislivello esistente nel marciapiede, proprio per le sue caratteristiche evidenziate dalle foto in atti, che ne rivelano non solo la visibilità diurna e anche serale ma anche la visibilità, stante la estensione per tutto il tratto del Lungomare, non consente di ritenere che presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr.
C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati dalla parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n.
11227/2008; n. 20619/2014).
pagina 4 di 6 Ebbene, le circostanze che la caduta sia avvenuta in pieno giorno (alle ore 15:30 del
25/01/2020), in condizioni meteo buone – come confermato dalla testimone
[...] che in sede di escussione ha riferito “una bella giornata di sole e mia zia e mia Testimone_2 madre avevano deciso di fare una passeggiata”, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad evitare di percorrere il marciapiede proprio in corrispondenza della linea di demarcazione del marciapiede o, percorrendolo in quel tratto, a procedere con la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (C. Cass., n. 23919/2013, cit.).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Ciò consente, peraltro, di escludere la eventuale mancata conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice in ragione della vicina abitazione della sorella dell'attrice ai luoghi in cui si è verificato il sinistro e la prevedibilità della stessa anomalia, sicché anche l'attrice avrebbe potuto accorgersi dell'anomalia procedendo con prudenza.
E ancora, il fatto che , che si trovava in compagnia della sorella e Testimone_1 Per_1 stava passeggiando sul Lungomare, non sia caduta a causa della medesima anomalia conferma l'evitabilità dell'evento.
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente in quanto nel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n. 6403/2020).
L'esame delle fotografie permette di rilevare come il marciapiede potesse essere comodamente percorso evitando il dislivello, sia accedendo allo stesso da un diverso punto dell'area pedonale, sia percorrendolo al di là del bordo disallineato alla restante area pedonale.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di Persona_1
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto
[...] della sua domanda ex art. 2051 c.c..
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri pagina 5 di 6 probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia interrotto il nesso causale tra il presente dislivello del marciapiede e il danno subito.
Per queste ragioni va rigettata la domanda dell'attrice.
Nessuna statuizione sulle spese processuali, stante la contumacia di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3542/2021 r.g., vertente tra e n.q. di eredi di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(attori) e il (convenuto contumace), disattesa e respinta ogni Controparte_2 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Messina il 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...]– Aurisina (TS), Loc. Aurisina Stazione 38/A e
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in CP_1 C.F._2
VI LA (TV), via delle Lame, n. 9, n.q. di eredi della sig.ra c.f. Persona_1
- deceduta in data 12 aprile 2024, elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_3
Roccalumera (ME), via Umberto I, n. 612, presso lo studio dell'Avv. Carlo Demestri che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
- ATTORI –
E
, nella persona del sindaco pro-tempore, Controparte_2 domiciliato per la carica in Sant'Alessio Siculo (ME), Sede Municipale Piazza Municipio, 1
- CONVENUTO
CONTUMACE -
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione dell'8/07/2021, conveniva in giudizio, davanti al Persona_1
Tribunale di Messina, il chiedendone la condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito di una caduta.
L'attrice deduceva che in data 25/01/2020, alle ore 15:30 circa, mentre passeggiava sul marciapiede della Via Lungomare di , giunta nei pressi del locale Controparte_2 commerciale denominato “Papillon”, cadeva per terra a causa di un dislivello del marciapiede di circa 3 centimetri, che non era né segnalato né visibile.
A seguito del sinistro, alcuni passanti contattavano il 118 consentendo il tempestivo trasporto in ambulanza della presso l'ospedale “San Vincenzo” di Taormina, ove le Per_1 veniva refertata una “frattura sottocapitata del femore destro” e prestate le cure necessarie.
Il - in qualità di proprietario e custode della strada ove si Controparte_2 verificava la caduta - veniva messo in mora con lettera PEC del 08.07.2020 e, non provvedendo al risarcimento dei danni, costringeva l' attrice ad agire in giudizio.
Il Comune, pur essendo regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e in data
03/02/2022 il giudice - verificata la rituale instaurazione del contraddittorio - dichiarava la contumacia.
Nel corso del giudizio veniva ammessa l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice e successivamente rigettata la richiesta di ctu medico legale.
In data 12/04/24 decedeva e, con comparsa di intervento volontario, Persona_1 gli eredi e si costituivano in giudizio chiedendo la Parte_1 Controparte_1 condanna del al risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla congiunta CP_2
. Persona_1
La causa, non ulteriormente istruita, all'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025 veniva assunta in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 6 La questione per cui è causa attiene alla richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le lesioni subite da a seguito di una caduta avvenuta nel Persona_1
Lungomare del Comune di . Controparte_2
La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).
Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al la responsabilità del sinistro occorso alla Controparte_2 sig.ra . Persona_1
Dalla deposizione della teste sorella dell' attrice e presente al momento Testimone_1 dell'evento, è stato confermato che la caduta della sig.ra si è verificata in via Persona_1
Lungomare, nei pressi del locale “Papillon”, in corrispondenza di un dislivello del marciapiede privo di segnalazione. È emerso, altresì, che al momento del fatto le condizioni meteorologiche erano buone.
Inoltre, preme rilevare che la documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice non dimostra che il marciapiede, al momento della caduta, si trovasse nelle stesse condizioni rappresentate nelle immagini, in quanto queste ultime non riportano alcuna data né sono state esibite durante l'escussione dei testimoni. Pur potendo risultare utili per una descrizione generale dei luoghi, va comunque evidenziato che esse raffigurano un tratto del marciapiede del Lungomare caratterizzato da un dislivello che si estende lungo tutta la sua ampiezza e che, peraltro, pare coincidere con la linea di separazione tra il segmento adiacente alla ringhiera c.d. marciapiede e la restante porzione destinata al transito pedonale.
Ebbene, il dislivello esistente nel marciapiede, proprio per le sue caratteristiche evidenziate dalle foto in atti, che ne rivelano non solo la visibilità diurna e anche serale ma anche la visibilità, stante la estensione per tutto il tratto del Lungomare, non consente di ritenere che presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr.
C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati dalla parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n.
11227/2008; n. 20619/2014).
pagina 4 di 6 Ebbene, le circostanze che la caduta sia avvenuta in pieno giorno (alle ore 15:30 del
25/01/2020), in condizioni meteo buone – come confermato dalla testimone
[...] che in sede di escussione ha riferito “una bella giornata di sole e mia zia e mia Testimone_2 madre avevano deciso di fare una passeggiata”, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad evitare di percorrere il marciapiede proprio in corrispondenza della linea di demarcazione del marciapiede o, percorrendolo in quel tratto, a procedere con la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (C. Cass., n. 23919/2013, cit.).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Ciò consente, peraltro, di escludere la eventuale mancata conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice in ragione della vicina abitazione della sorella dell'attrice ai luoghi in cui si è verificato il sinistro e la prevedibilità della stessa anomalia, sicché anche l'attrice avrebbe potuto accorgersi dell'anomalia procedendo con prudenza.
E ancora, il fatto che , che si trovava in compagnia della sorella e Testimone_1 Per_1 stava passeggiando sul Lungomare, non sia caduta a causa della medesima anomalia conferma l'evitabilità dell'evento.
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente in quanto nel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n. 6403/2020).
L'esame delle fotografie permette di rilevare come il marciapiede potesse essere comodamente percorso evitando il dislivello, sia accedendo allo stesso da un diverso punto dell'area pedonale, sia percorrendolo al di là del bordo disallineato alla restante area pedonale.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di Persona_1
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto
[...] della sua domanda ex art. 2051 c.c..
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri pagina 5 di 6 probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia interrotto il nesso causale tra il presente dislivello del marciapiede e il danno subito.
Per queste ragioni va rigettata la domanda dell'attrice.
Nessuna statuizione sulle spese processuali, stante la contumacia di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3542/2021 r.g., vertente tra e n.q. di eredi di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(attori) e il (convenuto contumace), disattesa e respinta ogni Controparte_2 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Messina il 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 6 di 6